Agenzia entrate: le somme liquidate per lesione della capacità professionale sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente
11 Aprile 2022
Pubblichiamo la Risposta n. 185/2022 della Agenzia delle entrate al Quesito avente ad oggetto: Demansionamento - Perdita di chance - Articolo 6, comma 2, del TUIR.
Con il quesito in oggetto la società istante chiedeva: “1. se l'importo versato a titolo di risarcimento per demansionamento, sia volto areintegrare il c.d. danno emergente e, pertanto, privo di rilevanza reddituale ed impropriamente assoggettato a ritenuta; o diversamente sia volto a reintegrare il c.d. lucro cessante, con piena rilevanza reddituale e, pertanto, correttamente assoggettato a ritenuta; 2. nel caso in cui l'importo fosse privo di rilevanza reddituale, le modalità con le quali possono essere recuperate le ritenute versate”.
L'Agenzia delle entrate ritiene “in linea con la prassi citata, che le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale adito, a seguito della lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e quindi volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, e pertanto non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte ai sensi dell'articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto, avendo l'Istante già restituito le ritenute in oggetto all'ex dipendente, potrà recuperare detto importo presentando la dichiarazione integrativa del Modello770/2021 relativo all'anno di imposta 2020”. |