È esclusa la proprietà transitiva delle valutazioni dei commissari nel sistema di confronto a coppie

12 Aprile 2022

Il sistema di confronto a coppie si basa su autonome e distinte comparazioni di ogni singola offerta con ciascuna delle altre e non contempla la comparazione tra i risultati dei singoli confronti a coppie. In altri termini, il metodo del confronto a coppie consiste nella valutazione comparativa tra due candidati per volta con attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio relativo e non assoluto. Di conseguenza, può darsi che nel successivo raffronto con altri concorrenti i punteggi attribuiti non rispecchino la valutazione comparativa già effettuata, proprio perché si tratta di valutazione che ha rilievo solo all'interno della coppia, e che nel raffronto con altro termine di paragone perde di significato. Del resto, all'applicazione della c.d. regola della proprietà transitiva osta l'insormontabile ostacolo rappresentato dall'impossibilità di individuare (se non in maniera arbitraria e apodittica) il c.d. confronto-madre, al quale parametrare e ricondurre tutti gli altri.

Il caso.

La vicenda trae origine da una procedura negoziata indetta per un appalto di servizi di pulizia e igiene ambientale.

Dopo l'aggiudicazione, la società seconda classificata presentava ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, contestando, in particolare, che le maggiori preferenze accordate alla proposta dell'aggiudicataria nel confronto comparativo delle offerte, secondo il metodo del “confronto a coppie”, sarebbero state irragionevoli e illogiche, determinando una palese disparità di trattamento rispetto a quella della ricorrente, giudicata equivalente al progetto della prima, in contrasto con la proprietà transitiva, per cui “se due offerte sono “pari”, è assolutamente irragionevole, illogico e foriero di una ingiustificata disparità non ritenerle poi tali nel confronto con le altre offerte.

Tale censura è stata dichiarata infondata dal T.A.R. adìto che ha poi integralmente rigettato il ricorso.

Caratteri propri del sistema di confronto a coppie.

Il giudice amministrativo, nel rigettare la doglianza del ricorrente surrichiamata ha osservato che essa poggia sull'errata tesi per cui al “confronto a coppie” sarebbe applicabile la “proprietà transitiva” delle valutazioni effettuate dai commissari.

Infatti, opina il T.A.R., il sistema di confronto a coppie si basa su autonome e distinte comparazioni di ogni singola offerta con ciascuna delle altre e non contempla la comparazione tra i risultati dei singoli confronti a coppie.

In altri termini, il metodo del confronto a coppie consiste nella valutazione comparativa tra due candidati per volta con attribuzione ad ognuno di essi di un punteggio relativo e non assoluto. Sicché, i punteggi attribuiti in un determinato raffronto possono anche non essere conformi a un successivo confronto comparativo, in ragione del diverso termine di paragone adoperato.

All'applicazione del principio della proprietà transitiva, osta, inoltre, l'impossibilità di individuare il c.d. confronto-madre, al quale parametrare e ricondurre tutti gli altri.

È stato inoltre osservato in giurisprudenza (TAR Campania, Sezione II, sent. n. 1533/2021 che richiama Consiglio di Stato, Sezione VI, sent. n. 3295/2017; v. pure TAR Campania, Sezione I, sent. n. 1899/2017 e giur. ivi citata) che la metodologia del confronto a coppie non mira ad una ponderazione atomistica di ogni singola offerta rispetto a standard ideali, ma tende ad una graduazione comparativa delle varie proposte dei concorrenti mediante l'attribuzione di coefficienti numerici nell'ambito di ripetuti «confronti a due».

Di conseguenza, il sindacato giurisdizionale incontra forti limitazioni, non potendo il giudice impingere in valutazioni di merito “ex lege” spettanti all'Amministrazione, salva la ricorrenza di un uso palesemente distorto, logicamente incongruo, macroscopicamente irrazionale del metodo in parola, che è, però, preciso onere dell'interessato allegare e dimostrare, evidenziando non già la mera (e fisiologica) non condivisibilità del giudizio comparativo, bensì la sua radicale ed intrinseca inattendibilità tecnica o la sua palese insostenibilità logica.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.