Notifica telematica provata con modalità cartacea: nullità o inesistenza?

Yari Fera
12 Aprile 2022

È affetta da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo la notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata quando viene provata in forma cartacea invece che nella modalità telematica richiesta dall'art. 9 L. 53/1994.
Massima

È affetta da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo la notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata quando viene provata in forma cartacea invece che nella modalità telematica richiesta dall'art. 9 l. n. 53/1994.

Il caso

Un appello veniva dichiarato inammissibile in quanto proposto successivamente allo spirare del termine breve di impugnazione per effetto della notificazione telematica, ad opera della parte appellata, della sentenza di primo grado.
La Corte di Appello riteneva in particolare provata la notifica della sentenza sulla scorta del deposito cartaceo, anziché telematico, della documentazione relativa alla notifica.

La questione

Come deve essere fornita la prova della notifica telematica a norma di legge? Quali sono le conseguenze in caso di violazione delle previsioni di riferimento?

Le soluzioni giuridiche

Il ragionamento della Corte di cassazione muove dal principio per il quale “nell'ipotesi di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 l. n. 53/1994 la violazione delle forme digitali non integra l'inesistenza della notifica del medesimo, bensì la sua nullità, che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”.

Sulla base di questo principio – ricorda la decisione – la Corte di cassazione ha già escluso in un precedente caso (Cass. 20214/2021) che si possa qualificare come “inesistente” la notifica “provata in forma cartacea invece che in modalità telematica”, ben potendo infatti la notifica essere sanabile e quindi produrre effetto.

Nel caso in esame, il notificante ha fornito “la prova della sussistenza della ricevuta di avvenuta consegna” (con l'inserimento della relativa documentazione in formato cartaceo asseverato all'interno del fascicolo del contenzioso nonché attraverso la trascrizione, nel corpo della comparsa di costituzione e risposta, delle ricevute di consegna ed accettazione delle notifiche): ciò dimostra l'avvenuta notificazione e “solo la concreta allegazione [non svolta nel caso di specie] di una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici potrebbe giustificare migliori verifiche sul piano informatico, con onere probatorio a carico del destinatario” (Cass. 28 maggio 2021, n. 15001).

Dopo aver richiamato l'orientamento della Corte di legittimità per il quale, in caso di notifica di una sentenza, la mancata attestazione di conformità all'originale può, salvo eccezioni, essere superata dall'indicazione nella relata della data di pubblicazione e dall'attestazione che l'originale della decisione conteneva la firma digitale, la decisione in commento ribadisce il principio già espresso in precedenti pronunce secondo cui “la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario, ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonché la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell'atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità”.

Osservazioni

Il caso affrontato nella decisione in commento riguarda la disciplina relativa alla prova della notifica telematica, per la quale viene in rilievo l'art. 9 l. n. 53/1994 che al comma 1-bis prevede che “Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche” dell'atto notificato a mezzo PEC occorra estrarre “su supporto analogico”, quindi in modalità cartacea, il messaggio PEC, i suoi allegati e le ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna con relativa attestazione di conformità agli originali telematici. Al comma 1-ter, l'art. 9 prevede poi che occorra procedere ai sensi del precedente comma 1-bis (quindi con le modalità appena descritte) “in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche”.

Ai sensi di queste previsioni, pertanto, la prova della notifica in forma “analogica” (cartacea) appare di per sé possibile quando non si possa procedere “al deposito “telematico” dell'atto notificato, quindi ad es. nel giudizio di cassazione (cfr. ad es. Cass. 16908/2021 nonché Cass. 16830/2021) prima dell'intervento di cui all'art. 221, co. 5 D.L. 34/2020 (la cui efficacia è stata peraltro prorogata al 31 dicembre 2022 dall'art. 16 D.L. 228/2021). Se invece la parte può procedere al deposito con forma telematica, quest'ultima è la modalità che secondo il Legislatore deve essere utilizzata.

Su questa base, risulta quindi violato il disposto dell'art. 9 l. n. 53/1994 nei casi, come quello deciso dalla Corte di cassazione, nei quali la parte notificante, pur potendo fornire prova telematica della notifica PEC, offre dimostrazione analogica dell'avvenuta notifica.

Nella giurisprudenza di merito si rinvengono precedenti che propendono in tali situazioni per l'inesistenza della notifica.
È stato infatti affermato che non sarebbe applicabile l'art. 11 l. n. 53/1994 (che sanziona con la nullità, rilevabile anche d'ufficio, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti), “trattandosi di previsione che si riferisce solo alle norme sulle modalità di esecuzione delle notifiche e non anche a quelle concernenti la prova delle stesse”, dovendosi per converso applicare il tradizionale principio giurisprudenziale per cui “la prova dell'avvenuta notifica dell'atto introduttivo del primo grado va fornita esclusivamente nei modi previsti dalla legge e, in mancanza, si determina l'inesistenza della notifica”, con conseguente impossibilità di applicare i principi relativi alla “sanatoria per raggiungimento dello scopo” (Corte di Appello Napoli, 12 settembre 2019, n. 4423, decisione che però è stata successivamente annullata dalla Corte di cassazione con la pronuncia n. 20214/2021, richiamata proprio dalla decisione in commento).

Secondo altro precedente, inoltre, l'obbligo di procedere al deposito telematico si spiegherebbe con la necessità di “consentire al giudice di esercitare il potere/dovere di eseguire i relativi controlli circa la prova della notifica dell' [atto e conseguentemente ad esempio] della tempestività della costituzione, profili questi che coinvolgono interessi pubblicistici, come tali di pertinenza del giudice e sottratti alla disponibilità delle parti” (Corte di Appello Napoli, 4 giugno 2021 n. 2065).

In termini diversi si pone quindi il precedente in commento laddove qualifica in termini di nullità, e non di inesistenza, la notifica che venga provata in modalità cartacea pur essendo possibile la prova telematica, con la sostanziale conseguenza di rendere possibile la sanatoria e quindi gli effetti di tale notifica laddove venga comunque raggiunto lo scopo della stessa, vale a dire portare a conoscenza del destinatario l'atto notificato: nel caso deciso, come visto, tale conoscenza è stata ritenuta provata per effetto del deposito cartaceo della “ricevuta di avvenuta consegna” della PEC senza che il destinatario della notificazione avesse sollevato contestazioni circa “una qualche disfunzionalità dei sistemi telematici”.

Nel precedente caso citato dalla decisione in commento (Cass. n. 20214/2021 che ha annullato, come visto, la decisione di cui a Corte di Appello Napoli, 12 settembre 2019, n. 4423) la conoscenza può ritenersi provata sul rilievo che lo stesso destinatario della notifica aveva confermato di aver ricevuto l'atto notificato.

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