L'efficacia del contratto di assicurazione in caso di incendio di un bene immobile sito nell'edificio in condominio

Matteo Rezzonico
Matteo Rezzonico
13 Aprile 2022

L'assicurazione su un bene immobile attiene al bene medesimo, con la conseguenza che, a prescindere da chi abbia in concreto firmato il contratto, il proprietario al momento del sinistro deve ritenersi legittimato a far valere la garanzia contenuta nel contratto di assicurazione, secondo lo schema di cui all'art. 1891 c.c. Tuttavia, perché possa operare la garanzia assicurativa, è necessario che sia accertata quantomeno la responsabilità del proprietario. Infatti, una delle cause che esclude la responsabilità del proprietario e la conseguente attivazione della garanzia assicurativa in termini di manleva, può essere costituita dall'esimente contenuta nell'art. 2051 c.c., per il quale il caso fortuito esclude la responsabilità del custode.
Massima

Il proprietario di un immobile che non abbia firmato il contratto di assicurazione (che rappresenta il responsabile civile) è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore per il risarcimento di eventuali danni al bene o causati a terzi da un incendio, purchè ne sia accertata la responsabilità e purchè i danni a terzi gli siano stati richiesti in concreto.

Il caso

Nel contesto di un incendio che ha riguardato anche profili di natura penale (con un procedimento svoltosi avanti il Tribunale di Bergamo per incendio accidentale), una società proprietaria di locali in un condominio ha convenuto in giudizio direttamente la Compagnia di assicurazione - la cui polizza era stata sottoscritta dall'usufruttuario di quote sociali e amministratore - chiedendo di accertare l'operatività della garanzia “ricorso terzi” e chiedendo di dichiarare la Compagnia tenuta a mantenerla indenne da qualsiasi richiesta risarcitoria di terzi ricollegabile all'incendio del 2013.

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda, condannando la Compagnia al risarcimento dei danni, pur tenuto conto che l'attrice non era firmataria del contratto di assicurazione. Per il Tribunale, infatti, l'interesse ad agire del proprietario sussiste a norma dell'art. 1917, comma 2, c.c., che obbliga l'assicuratore, se l'assicurato lo richiede, al pagamento diretto dell'indennità dovuta al danneggiato. Tanto più che la copertura assicurativa riguarda il bene e non la persona del contraente, dovendosi annoverare tra le ipotesi di responsabilità civile nei confronti di terzi anche l'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c.

Senonchè il giudice meneghino ha ritenuto pacifica la responsabilità dell'attore nella causazione dell'incendio, ancorchè gli accertamenti avessero evidenziato l'accidentalità dell'evento (“incendio”), pur innescatosi nell'appartamento di proprietà dell'attore medesimo.

Nel giudizio di appello, la Compagnia di assicurazione ha ribadito l'eccezione di carenza di legittimazione attiva del proprietario, non firmatario del contratto, rispetto alla garanzia “ricorso terzi”; la mancanza di interesse ad agire exart. 100 c.p.c., tenuto conto che non era stato richiesto alcun risarcimento del danno da parte di terzi; l'assenza di responsabilità del “custode” proprietario a causa della presenza di un evento accidentale (costituente caso fortuito); la perdita da parte dell'assicurato del diritto alla garanzia, avendo riconosciuto la propria responsabilità senza il consenso dell'assicuratore.

La questione

Nel contratto di assicurazione, deve essere distinta la figura del contraente da quella dell'assicurato/responsabile civile. L'oggetto dell'assicurazione è il rischio della responsabilità civile, cioè l'obbligo risarcitorio del danno al soggetto leso che ricade sull'assicurato. Titolare dell'interesse esposto al rischio è quindi il soggetto assicurato. Il contraente che ha stipulato il contratto di assicurazione di norma, cioè quando il contratto per conto di altro soggetto determinato è conforme al tipo di cui all'art. 1891 c.c., non è titolare dell'interesse assicurato. Ciò spiega anche il motivo per il quale per l'art. 1891, comma 2, c.c. i diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. La disposizione da ultimo richiamata è stata costantemente interpretata nel senso che il contraente - anche in deroga all'art. 1411, comma 3, c.c. - non può agire contro l'assicuratore senza il consenso dell'assicurato (Cass. civ., sez. III, 11 gennaio 1993, n. 187). Infatti, a prescindere dalla controversa riconduzione dell'assicurazione per conto altrui nella categoria dei contratti a favore di terzo e dell'applicabilità della disciplina di cui agli artt. 1411 ss. c.c. agli aspetti del rapporto non regolati dall'art. 1891 c.c., si esclude che - salvo deroghe contenute nella singola polizza - il contraente sia legittimato all'esercizio del diritto all'indennità salvo espresso consenso dell'assicurato fondato su un diverso rapporto interno (Cass. civ., sez. III, 10 novembre 2003, n. 16826). Non si ritiene tra l'altro sufficiente il consenso tacito o presunto (v., tra le altre, Cass. civ., sez. III, 27 novembre 1991, n. 12680 e Cass. civ., sez. III, 1 marzo 1994, n. 2018).

Le soluzioni giuridiche

Nel caso esaminato dalla Corte d'Appello di Milano, il sinistro/incendio che ha recato danni a terzi rientra nella garanzia assicurativa. La garanzia riguarda sia il danneggiamento (o la perdita del bene) sia la responsabilità civile verso terzi. Ciò risulta dal tenore letterale delle clausole e dal rinvio all'art. 11 delle condizioni di polizza che rende la garanzia operante a favore del proprietario dell'unità immobiliare (anche se diverso dal contraente), negli stessi casi in cui il predetto proprietario può invocare la garanzia per il danno consistente nel deperimento dell'immobile. In altri termini, la polizza tutela chi è proprietario dell'immobile al momento dell'evento dannoso. Ed è proprio la relazione con il bene che lo qualifica come assicurato dal rischio di perdita del bene, ma anche dal rischio di veder leso il proprio patrimonio a causa della necessità di risarcire i terzi dei danni conseguenti ad eventi lesivi di cui egli debba rispondere in ragione del suo rapporto con il bene.

Per la Corte d'Appello di Milano, non sussistono limiti di carattere logico/giuridico che impediscano la stipulazione di un contratto di assicurazione per il rischio della responsabilità civile per conto di chi spetta, così come risulta dalla giurisprudenza secondo cui: “oggetto dell'assicurazione è il rischio della responsabilità civile, cioè l'obbligo risarcitorio del danno al soggetto leso, che incombe sull'assicurato. Titolare dell'interesse esposto al rischio è quindi il soggetto assicurato, vale a dire il responsabile civile; il contraente, cioè colui che ha stipulato il contratto di assicurazione, di norma, cioè quando il contratto per conto di altro soggetto determinato è conforme al tipo dell'art. 1891 c.c., come nel caso di specie, non è titolare dell'interesse assicurato” (così Cass. n. 15376/2011).

Osservazioni

La Corte territoriale, con la sentenza in commento, ha confermato l'operatività nella fattispecie della garanzia “ricorso terzi”. Il Collegio milanese ha però ritenuto che - in relazione ai danni - non fosse stata accertata la responsabilità della società proprietaria essendo l'incendio scaturito da un fatto accidentale. Sotto tale profilo la richiesta di manleva della società proprietaria tende ad ottenere un provvedimento privo di concreta utilità per l'assicurato, in quanto meramente confermativo dell'esistenza in astratto dell'obbligazione contrattuale. La Corte milanese ha aggiunto che anche il richiamo all'art. 1917, comma 2, c.c. - operato dal Tribunale - risulta improprio considerato che il terzo danneggiato (nel nostro caso il proprietario), può rivolgersi direttamente all'assicuratore a condizione che sia accertata la responsabilità dell'assicurato. Non avrebbe senso un obbligo dell'assicurazione di tenere indenne l'assicurato in relazione ad uno specifico evento lesivo ove la responsabilità - rispetto a quell'evento - non sia stata in concreto né azionata né a maggior ragione accertata. L'obbligo dell'assicuratore di rimborsare al proprietario dell'immobile le somme che questi dovesse essere tenuto a pagare in dipendenza dell'incendio ha per presupposto che siano state formulate nei confronti dell'assicurato specifiche richieste risarcitorie e che, rispetto ad esse, sia stata affermata in concreto la sua responsabilità.

Al riguardo, non è sufficiente che le fiamme si siano innescate e propagate dall'immobile di proprietà della società, ma occorre che l'evento sia addebitabile all'assicurato, tenuto conto delle cause di esonero. Sotto quest'ultimo profilo - ricorda la Corte d'Appello di Milano - il “caso fortuito” costituisce un'ipotesi di esonero da responsabilità prevista espressamente dall'art. 2051 c.c.

Sul punto, la sentenza del Tribunale di Milano è stata riformata con declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva verso i terzi e verso i condomini, non essendo stata accertata la responsabilità del proprietario.

(Fonte: Condominio e Locazione)