Utilizzo del duplicato informatico di un provvedimento giudiziale

14 Aprile 2022

Devo notificare per via telematica il duplicato informatico di un provvedimento giudiziale. Devo apporre la mia firma digitale sull'atto o devo attestare la conformità in relata di notifica? Posso cambiare il nome del file per renderlo più esplicativo del contenuto documentale?

Devo notificare per via telematica il duplicato informatico di un provvedimento giudiziale. Devo apporre la mia firma digitale sull'atto o devo attestare la conformità in relata di notifica? Posso cambiare il nome del file per renderlo più esplicativo del contenuto documentale?

I duplicati informatici, possedendo la stessa sequenza di bit del documento informatico da cui sono tratti, sono a tutti gli effetti degli originali e pertanto non è necessario attestarne la conformità; l'art. 23-bis del codice dell'amministrazione digitale afferma del resto chiaramente che “i duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida”.

Correttamente, inoltre, anche la giurisprudenza reputa inutile e non dovuta l'attestazione di conformità nel caso di notificazione di tale tipologia di documenti informatici (cfr. Trib. Milano, 22 dicembre 2020; conf., App. Torino, n. 2483/2017).

Occorre altresì precisare che i duplicati per loro natura non possono essere alterati e l'eventuale apposizione della firma digitale ne modificherebbe l'originaria sequenza di bit, con la conseguenza che lo stesso perderebbe la sua caratteristica giuridica principale e degraderebbe a copia (informatica).

È possibile invece rinominare il file ma occorre prestare attenzione a come si procede. La sequenza di bit, infatti, non viene alterata se si modifica il nome del file cliccando sullo stesso con il pulsante destro del mouse e selezionando l'opzione “rinomina”, mentre viene alterata se si apre il file per leggerne il contenuto e si esegue l'operazione di “salva con nome”. Attraverso tale procedura si crea infatti un nuovo file (copia informatica) con una sequenza di bit diversa.

Se non si è dunque sicuri delle operazioni che si compiono è opportuno evitare di rinominare i duplicati.

È allo stesso modo possibile cambiare il nome del file di una copia informatica ed in questo caso il nome da riportare in attestazione sarà quello scelto dall'utente.

(Fonte: N. Gargano, L. Sileni, G. Vitrani, 100 e più casi pratici di procedure telematiche, 2021, Giuffrè Francis Lefebvre)

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