Rilevanza delle irregolarità fiscali della società incorporata
14 Aprile 2022
Il caso. La ricorrente ha impugnato l'esclusione da una procedura di gara, disposta dalla stazione appaltante dopo l'aggiudicazione e nell'ambito delle verifiche sul possesso del requisito di regolarità fiscale ex art. 80, comma 4, del codice.
Nello specifico, le violazioni fiscali erano imputabili alla società incorporata; la stazione appaltante ha rilevato che in caso di fusione per incorporazione la società incorporante risponde dei debiti tributari delle società incorporate e che si era in presenza di debiti tributari per i quali non era stata presentata alla data della domanda di partecipazione né richiesta di rateizzo né effettuato il pagamento.
La soluzione del TAR Toscana. Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, rilevando il carico tributario risultante dal certificato dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della ricorrente è costituito da 10 cartelle esattoriali - nessuna delle quali singolarmente superiore ad € 5.000,00 - ed ha come destinatario originale la ricorrente medesima, ma delle quali essa risponde in quanto succeduta per incorporazione alle società originariamente destinatarie delle pretese dell'amministrazione finanziaria.
La stazione appaltante ha pertanto correttamente ritenuto in tal modo integrata la previsione normativa di cui all'art. 80, comma 4, del codice essendo in presenza di violazioni gravi (in quanto superiori alla soglia di 5.000 € di cui all'art. 48-bis dPR n. 602/1973, richiamato dallo stesso art. 80) e definitivamente accertate (poiché alla data della presentazione dell'offerta le cartelle non erano state impugnate, né pagate, né era stata presentata per le stesse domanda di rateizzo).
Aggiunge il TAR Toscana che attraverso le varie incorporazioni di altri soggetti societari la ricorrente viene giuridicamente a rispondere di violazioni gravi definitivamente accertate di importo superiore ad € 5.000, il che è sufficiente a giustificare la determinazione assunta dalla stazione appaltante. |