Il Tribunale di Torino riconosce l’indennizzabilità in ambito infortunistico privato del decesso da Covid, quale causa diretta ed esclusiva
15 Aprile 2022
Massima
In assenza di specifica esclusione contrattuale, le infezioni acute virulente che provengono dall'esterno soddisfano la definizione di infortunio e, pertanto, risultano tecnicamente indennizzabili. Il caso
Agiscono in giudizio gli eredi (moglie e figlio minore) di paziente deceduto a seguito di contagio SARS COV 2, assicurato contro gli infortuni-caso morte presso xxx Assicurazioni. La Compagnia aveva respinto la richiesta di liquidazione delle somme assicurate avanzata dai beneficiari, deducendo laconicamente la “non indennizzabilità del sinistro denunciato”.
La questione
La questione affrontata nella sentenza in commento è al centro di un acceso dibattito in seno alla giurisprudenza ed alla medicina legale: l'infezione virale da Covid 19 è classificabile come infortunio o come malattia? Le soluzioni giuridiche
Nella motivazione della sentenza, il Giudice ripercorre i tratti salienti dell'approfondimento clinico e medico legale eseguito dal C.T.U.: “va in primo luogo considerato che, in base alle risultanze della c.t.u. svolta in corso di causa, è emerso in modo incontrovertibile che “le motivazioni all'origine del decesso 24/03/2020 sono da considerarsi conseguenza di una comprovata condizione di “insufficienza respiratoria da SARS-CoV-2”. L'indennizzabilità,dunque, presuppone che l'infortunio sia causa diretta ed esclusiva del danno. Il Giudice, inoltre, osserva che “del tutto condivisibili appaiono a questo Tribunale le conclusioni cui è giunto il c.t.u., nella parte della relazione in cui lo stesso rileva che le prodotte “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni” considerano l'infortunio - come peraltro di regola - un evento dovuto a causa a) fortuita, b) violenta ed c) esterna, in grado di determinare constatabili lesioni che possono determinare come conseguenza anche la morte; (…) Giustamente rileva poi il c.t.u. che nel contratto di riferimento non sono peraltro escluse le infezioni virali - (con la ben nota conseguenza che “tutto quanto non esplicitamente escluso, è incluso”, n.d.r.) così come quelle batteriche, micotiche o parassitarie - e che non sono documentate nel soggetto preesistenti situazioni in grado di facilitare l'insorgenza dell'infezione da SARS-CoV-2 così come la determinatasi sfavorevole evoluzione”.
Sul punto rileviamo come fino ai primi anni 2000 le polizze infortuni prevedevano una specifica esclusione per le conseguenze dirette delle infezioni; successivamente, ridimensionata o addirittura esclusa la verifica tecnica (medico-giuridica) dei propri prodotti, tali clausole sono state conservate solo da poche compagnie assicurative (le più accorte, a ragion veduta), avendo la maggior parte delle imprese optato per una maggior appetibilità commerciale delle polizze infortuni, come è evidente siano i contratti contenenti meno esclusioni. L'originaria presenza di tali riserve dimostra una volta di più - seppur indirettamente - la classificabilità dell'infezione virale tra gli infortuni, senza che la loro eliminazione (certamente un azzardo da parte delle imprese, per quanto comprensibile in ottica “commerciale”), possa automaticamente costituire presupposto di non indennizzabilità.
In ultimo, rilevata la regolarità della polizza e l'adempimento degli obblighi da parte del contraente e dei beneficiari della polizza, il Giudice si sofferma sui criteri ermeneutici applicabili al contratto assicurativo, con espresso riferimento al disposto dell'art. 1370 c.c., alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità. Come stabilito dalla Suprema Corte (Cass., 17 gennaio 2008, n. 866) “Le clausole di polizza, che delimitino il rischio assicurato, ove inserite in condizioni generali su modulo predisposto dall'assicuratore, sono soggette al criterio ermeneutico posto dall'art. 1370 c.c., e, pertanto, nel dubbio, devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore medesimo”.
Ne consegue che le Condizioni Generali di Polizza devono essere necessariamente semplici e comprensibili anche dall'uomo comune (l'assicurato) e, soprattutto, non suscettibili di alterne interpretazioni di ordine medico legale o giuridico assicurativo; ove ciò avvenga, come si pretenderebbe nella fattispecie (pur nel citato univoco contesto scientifico), l'interpretazione che dovrà inevitabilmente prevalere è quella favorevole al contraente.
La chiosa del Tribunale merita separata menzione: “Sia ancora consentito aggiungere che questo Tribunale sposa, toto corde, le pertinentissime osservazioni autorevolmente svolte dal c.t.u. nei confronti dei puntuti rilievi sollevati dal c.t. della parte convenuta in merito alla bizantina distinzione che si vorrebbe porre tra “infortunio” e “malattia”, quasi che contrarre una malattia non costituisse un infortunio (la cui stessa etimologia latina – in-fortunium – squaderna il riferimento ad un evento sfortunato, malaugurato), ma semmai, allora … un colpo di buona sorte! (…). In conclusione - in assenza di specifica esclusione contrattuale– le infezioni acute virulente che provengono dall'esterno soddisfano la definizione di infortunio e, pertanto, risultano tecnicamente indennizzabili”. Osservazioni
Con una fermezza di non frequente riscontro, il Tribunale di Torino prende posizione sulla diatriba che, negli ultimi due anni, ha visto contrapporsi gli assertori dell'indennizzabilità (o meno) in ambito infortunistico privato dei danni o del decesso ascrivibili ad infezione da Covid, quale causa diretta ed esclusiva. Il dibattito prende le mosse dal confronto, in ambito medico legale, sulla classificabilità del processo infettivo come infortunio o malattia, per poi dispiegare effetti di rilevanza assoluta in campo assicurativo. Ebbene, a discapito di un supposto “sentire comune” che classifica il Covid quale malattia, che - a parere di chi scrive - nessun rilievo assume nella discussione, se non nel rappresentare una credenza popolare, la dottrina medico legale è sostanzialmente concorde nel ritenere che l'infezione virale debba essere classificata tra gli infortuni. Nella sentenza in esame è stato colto il fulcro del problema tecnico-interpretativo, afferente in via esclusiva all'ambito applicativo medico legale; il Giudice, infatti, ha correttamente richiamato i consolidati presupposti scientifici citati nelle “annotazioni“ del Presidente della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni, Prof. Riccardo Zoia (su questa rivista), che riassumono l'excursus dottrinario nella specifica materia, sviluppatosi negli anni, pervenendo ad un consolidato e condiviso inquadramento delle “infezioni“ nel contesto di una condizione lesiva causale definibile quale “infortunio“.
Il Giudice – sulla scorta di una condivisibile ed indipendente valutazione tecnica medico legale dei principi generali in materia assicurativa, fornita dal proprio Ausiliare - ha correttamente valorizzato tale aspetto, pervenendo ad una motivata verifica probatoria della “causa di lesione”, cioè l'infezione da Sars Cov 2, rispetto ai presupposti assicurativi che devono inquadrare l'evento indennizzabile nel contesto di una causa “violenta, esterna e fortuita“, quale condizione di operatività del Contratto; ha contestualmente disposto la verifica della sussistenza, o meno, di oggettivi fattori concausali nel determinismo delle conseguenze di danno indennizzabile. Dimostra il Giudice di non essere incorso nell'errore concettuale in cui incappa generalmente chi ipotizza che l'infezione sia una malattia e non un infortunio, confondendo il concetto assicurativo di “causa“ (cioè il presupposto dell'evento lesivo) con quello di “effetto“ (cioè la conseguenza della lesione), dimenticando che la verifica di indennizzabilità dell'infortunio (da effettuarsi ai sensi delle “Condizioni generali di Polizza“ concordate tra le Parti) inerisce esclusivamente il fattore “causale“, indipendentemente da quali siano la tipologia ed i tempi di manifestazione clinica delle conseguenze (cioè la lesione corporale obiettivabile o la malattia).
Per meglio comprendere tale distinzione si consideri che, come una lesione conseguente ad un violento trauma di un arto inferiore (ascrivibile a causa violenta meccanica e, dunque, ad infortunio) può determinare il riscontro di una frattura del femore, che evolve in una correlata malattia traumatica fino alla guarigione, con postumi o meno, analogamente, a seguito di contagio da parte di un'alta concentrazione di agente infettivo, quale il Sars Cov 2 (ascrivibile a causa virulenta, cioè analogamente violenta secondo le C.G.A.), possono derivare lesioni corporali obiettivabili (quali la polmonite da Covid) che evolvono in una malattia infettiva, la quale può guarire, stabilizzarsi con postumi, oppure condurre al decesso. Trattasi, dunque, di malattia conseguente ad infortunio, determinato da causa virulenta (violenta, esterna e fortuita). Altra cosa, naturalmente, è valutare l'indennizzabilità delle conseguenze delle lesioni corporali realizzatesi a seguito di infortunio, ove possano sussistere oggettivi ed efficienti fattori concausali che interferiscano in tutto o in parte col danno indennizzabile. Il concetto di “malattia” in ambito assicurativo, dunque, è definito in modo assai semplice come “ciò che non è infortunio” o, in altri termini, ciò che non è riconducibile a causa violenta, esterna e fortuita;al contraente non compete, nè importa, conoscere quale sia il meccanismo eziopatogenetico che – violentemente – ha determinato l'infortunio subito. |