La carenza dell'offerta economica e tecnica non può essere sanata attraverso il soccorso istruttorio a meno di errori materiali

Redazione Scientifica
15 Aprile 2022

L'applicazione delle norme di gara deve avvenire non impingendo nell'ambito di discrezionalità tecnica della stazione appaltante...

L'applicazione delle norme di gara deve avvenire non impingendo nell'ambito di discrezionalità tecnica della stazione appaltante, bensì sulla base dell'interpretazione da attribuire alle prescrizioni di gara, che hanno definito e delimitato l'ambito del confronto concorrenziale e che non sono state impugnate dalle parti.

L'amministrazione che indice una procedura selettiva è vincolata al rispetto delle previsioni della lex specialis della procedura medesima, le cui prescrizioni risultano intangibili e non possono essere modificate o disapplicate, salvo naturalmente l'eventuale esercizio del potere di autotutela.

Il tenore letterale del bando di gara sulle modalità di redazione delle offerte ha carattere vincolante che non solo nei confronti dei concorrenti ma anche della stazione appaltante soggetta, in applicazione dell'art. 97 Cost., al principio generale del c.d. autovincolo (ex multis, Cons. Stato, VI, 21 gennaio 2015, n. 215; V, 22 marzo 2016, n. 1173; sez. III,13 gennaio 2016, n. 74).

A fronte, pertanto, di una previsione della lex specialis di gara che inequivocabilmente richiede, pena la esclusione, una offerta economica /tecnica completa dell'elencazione dei singoli prodotti offerti, non può ritenersi conforme a tale fondamentale requisito la predisposizione di un'offerta tecnico economica mancante della indicazione di taluni prodotti espressamente richiesti.

Per giurisprudenza consolidata l'errore materiale della offerta deve essere tale da poter essere rettificato d'ufficio senza ausili esterni (ex multis: TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 4 luglio 2018, n. 1650, T.A.R. Toscana, sez. III, 24 luglio 2020, n. 970, TAR Umbria, Perugia, sez. I, 4 dicembre 2020, n. 542).

Né la carenza dell'offerta economica e tecnica può essere sanata attraverso la procedura del soccorso istruttorio, perché tale possibilità in ordine a eventuali profili di carenza e/o inintelligibilità dell'offerta tecnica e/o economica è strettamente presidiata e limitata anzitutto dalla lettera dell'art. 83, comma 9, D.lgs. 50/2016, a tenore del quale il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti dei concorrenti “(…) con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica (…)”.

E' pacificamente riconosciuto da un consolidato giurisprudenziale che il soccorso istruttorio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, sez. V , 22 ottobre 2018, n. 6005); (…)” (TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 settembre 2020, n. 9661); e deve ritenersi escluso il soccorso istruttorio in merito a “carenze strutturali” dell'offerta tecnica, giacché “(…) le rilevate lacune riflettono una carenza essenziale dell'offerta, tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto e, come tali, non sono suscettive né di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (cfr. Cons. Stato, sez. V , 13 febbraio 2019 , n. 1030) né di un intervento suppletivo del giudice” (Cons. Stato, sez. III, 19 agosto 2020, n. 5140).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.