Rimborso spese legali imputati assolti, le nuove FAQ dal Ministero
15 Aprile 2022
Sono state aggiornate le Faq della procedura per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti. La legge di bilancio 2021 (l. n. 178/2020) ha infatti istituito un Fondo per gli assolti con sentenza divenuta irrevocabile dal 1° gennaio 2021 in poi, e con decreto del 20 dicembre 2021 il Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro dell'Economia, ha definito i criteri e le modalità del rimborso.
Di seguito le principali novità:
Il Ministero ricorda che possono accedere al rimborso i destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata "perché il fatto non sussiste", "perché non ha commesso il fatto", "perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato", escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione. Non possono accedervi, invece, coloro che pur essendo stati assolti per alcuni capi di imputazione, siano stati però condannati per altri, per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, abbiano beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite o abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipendono.
Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500 euro, ripartito in tre quote annuali, a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
La domanda va presentata tramite la piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due, unitamente all'indicazione della durata del processo e dell'importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista tramite bonifico, a seguito di parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine.
Infine, il Ministero chiarisce che il Fondo eroga il rimborso entro il limite di 8 milioni annui, con precedenza:
Nell'ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze presentate per processi più lunghi e, a parità di durata, a quelle degli imputati con reddito inferiore nell'anno precedente.
*Fonte: DirittoeGiustizia |