PAT: il deposito telematico dell'atto si perfeziona solo con la ricezione del messaggio di “registrazione di deposito”
19 Aprile 2022
In un contenzioso per in tema di concessione di condono edilizio, una parte ha proposto opposizione avverso il decreto di perenzione emesso per mancata presentazione di nuova istanza di fissazione di udienza, sostenendo di aver depositato l'istanzainsieme alla RAC.
In proposito il TAR Lazio chiarisce che, per evitare la perenzione del giudizio, il ricorrente deve presentare una nuova istanza di fissazione di udienza nel rispetto delle regole tecnico-operative del PAT, secondo cui il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica, a mezzo dalla casella PEC individuale dell'avvocato. Dopo l'invio, l'avvocato riceve dal gestore delle PEC un messaggio di avvenuta accettazione e dal gestore dell'amministrazione un messaggio di avvenuta consegna (RAC) della PEC di deposito. Tutto ciò premesso, il TAR chiarisce che, secondo le specifiche tecniche del PAT, il deposito di un atto processuale può considerarsi perfezionato solo al momento del ricevimento del messaggio di “registrazione del deposito”, momento in cui vi è la corretta acquisizione nel fascicolo informatico dell'atto trasmesso. Nel caso di specie, poiché la parte non ha prodotto il messaggio di “registrazione del deposito” e non ha quindi fornito la prova del perfezionamento del deposito dell'istanza di fissazione di udienza, il TAR Lazio rigetta l'opposizione al decreto di perenzione. |