PAT: il deposito telematico dell'atto si perfeziona solo con la ricezione del messaggio di “registrazione di deposito”

Redazione scientifica
19 Aprile 2022

Secondo le specifiche tecniche del PAT, il deposito di un atto processuale può considerarsi perfezionato solo con il ricevimento del messaggio di “registrazione di deposito”, momento in cui vi è la corretta acquisizione nel fascicolo informatico dell'atto trasmesso.

In un contenzioso per in tema di concessione di condono edilizio, una parte ha proposto opposizione avverso il decreto di perenzione emesso per mancata presentazione di nuova istanza di fissazione di udienza, sostenendo di aver depositato l'istanzainsieme alla RAC.
Il Collegio, ha domandato alla ricorrente di produrre in giudizio il messaggio PEC di “registrazione di deposito” (art. 7 decreto 28 luglio 2021), non risultando l'istanza di fissazione dell'udienza acquisita nel fascicolo informatico.

In proposito il TAR Lazio chiarisce che, per evitare la perenzione del giudizio, il ricorrente deve presentare una nuova istanza di fissazione di udienza nel rispetto delle regole tecnico-operative del PAT, secondo cui il deposito degli atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente per via telematica, a mezzo dalla casella PEC individuale dell'avvocato. Dopo l'invio, l'avvocato riceve dal gestore delle PEC un messaggio di avvenuta accettazione e dal gestore dell'amministrazione un messaggio di avvenuta consegna (RAC) della PEC di deposito.
Inoltre, il SIGA invia all'avvocato, entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo alla RAC, un ulteriore messaggio PEC, denominato «registrazione di deposito», che riporta l'indicazione del numero progressivo di protocollo assegnato e l'elenco di tutti gli atti e documenti trasmessi con il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto. Tale messaggio contiene anche le indicazioni sulle eventuali anomalie di carattere tecnico riscontrate dal SIGA nel deposito: in questo caso il mittente riceve un messaggio di «mancato deposito», attestante il mancato perfezionamento dello stesso.

Tutto ciò premesso, il TAR chiarisce che, secondo le specifiche tecniche del PAT, il deposito di un atto processuale può considerarsi perfezionato solo al momento del ricevimento del messaggio di “registrazione del deposito”, momento in cui vi è la corretta acquisizione nel fascicolo informatico dell'atto trasmesso.

Nel caso di specie, poiché la parte non ha prodotto il messaggio di “registrazione del deposito” e non ha quindi fornito la prova del perfezionamento del deposito dell'istanza di fissazione di udienza, il TAR Lazio rigetta l'opposizione al decreto di perenzione.

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