È definitivo l’apprezzamento qualitativo delle offerte, operato dalla Commissione aggiudicatrice, che sia stato reso pubblico

Cecilia Valeria Sposato
19 Aprile 2022

La valutazione, in termini qualitativi, delle offerte formulate in sede di gara (da effettuarsi in seduta riservata, così da garantire – in applicazione dei principi di trasparenza e par condicio tra gli offerenti – la massima imparzialità della Commissione), una volta resa pubblica, assume carattere stabile e definitivo e non può più essere contestata in sede procedimentale.

La questione oggetto del giudizio. La vicenda prende le mosse dall'indizione di una gara – da aggiudicarsi con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo - cui partecipava la società ricorrente, risultata inizialmente assegnataria (all'esito della valutazione effettuata dalla Commissione aggiudicatrice in seduta riservata) di un punteggio superiore a quello degli altri partecipanti.

In seduta pubblica, l'a.t.i. controinteressata, classificatasi al secondo posto in graduatoria, contestava la valutazione della propria offerta tecnica, formulando una serie di “osservazioni” contrarie al giudizio espresso dalla Commissione.

La Commissione, riunitasi in seduta riservata per l'esame delle predette osservazioni, le accoglieva, modificando in melius il punteggio precedentemente assegnato all'a.t.i., che risultava pertanto aggiudicataria.

La ricorrente impugnava quindi l'aggiudicazione in favore dell'a.t.i., contestando la legittimità dell'operato della Commissione, risoltosi sostanzialmente nella rideterminazione dei punteggi dell'offerta tecnica, già resi pubblici, in mancanza, peraltro, di un'espressa motivazione, mediante semplice riassegnazione dei precedenti punteggi già attribuiti, sottolineando l'inattendibilità complessiva dell'operato della Commissione.

Il ragionamento del Collegio. Il T.A.R. Puglia accoglie il ricorso, rilevando come la “regolamentazione” dei procedimenti di evidenza pubblica imponga di rispettare il principio per cui il giudizio relativo alle offerte presentate, una volta reso noto da parte della Commissione aggiudicatrice, diviene definitivo, in quanto idoneo ad imprimere un determinato assetto “al pregio delle offerte valutate nella data gara”.

Ne consegue, prosegue il T.A.R., che tale giudizio tecnico-discrezionale non può essere contestato in via procedimentale da parte degli stessi operatori economici che intendano sovrapporre le proprie valutazioni di parte al giudizio formulato.

Né risulta possibile – una volta che la Commissione si sia espressa - attivare alcuna forma di dialogo procedimentale sui ritenuti necessari chiarimenti, potendo questi ultimi essere richiesti, tuttalpiù, dalla Commissione, in un momento antecedente alla valutazione delle offerte, non già successivo.

Un intervento di tal genere sarebbe ammissibile, eventualmente, mediante il ricorso all'istituto dell'autotutela, la cui operatività risulta tuttavia subordinata al rispetto dei requisiti imposti dal legislatore in materia, primo fra tutti un'adeguata motivazione.

Conclusioni. In definitiva, il T.A.R. Puglia ritiene che il giudizio formulato dalla Commissione, una volta reso pubblico, divenga per ciò solo intangibile, potendo essere contestato (in presenza dei relativi presupposti) solo ricorrendo ai rimedi previsti dal legislatore – fra cui, in primis, il rimedio giurisdizionale.

Il giudizio espresso, infatti, una volta formalizzato all'esterno, non può essere in ogni tempo modificato unilateralmente dalla Commissione, perché ciò ne frusterebbe l'attendibilità; né può essere modificato in presenza di “doglianze” avanzate dagli altri concorrenti perché, così facendo, questo potrebbe in astratto mutare innumerevoli volte, senza mai assumere carattere definitivo, tradendo l'affidamento degli stessi partecipanti alla gara.

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