Mantenimento diretto del figlio minore se i patrimoni dei genitori si equivalgono e i tempi di frequentazione sono allineati
20 Aprile 2022
Massima
In tema di affidamento di figli minori a seguito di divorzio dei genitori, appurata la sostanziale parità dei tempi di frequentazione e della condizione economica delle parti, può disporsi la condivisione della responsabilità genitoriale con una sostanziale autonomia nelle decisioni ordinarie da parte di ciascun genitore e la revoca del contributo al mantenimento mensile. Il caso
Dopo la sentenza parziale di divorzio, il giudizio proseguiva quanto all'affidamento e al mantenimento del figlio minore. Il padre chiedeva la modifica delle condizioni della separazione; sosteneva che, essendosi modificate le frequentazioni con il bambino con tempi più ampi di frequentazione rispetto ai precedenti, il contributo al mantenimento di 450,00 euro versato alla madre quale genitore collocatario doveva considerarsi non più dovuto. Chiedeva pertanto la revoca del contributo al mantenimento del figlio minore e la conseguente determinazione della modalità dell'affidamento materialmente condiviso del figlio. Domandava altresì la suddivisione al 50% delle spese scolastiche ed extrascolastiche così come descritte nel Protocollo CNF del 2017, nonchè auspicava la prosecuzione del supporto alla genitorialità. A queste richieste si opponeva Caia, instando per la conferma delle condizioni economiche già in essere. La questione
In caso di tempi di frequentazione similari o sostanzialmente equi dei genitori divorziati con il figlio minore, è ammissibile la completa elisione dell'assegno di mantenimento per il figlio? Le soluzioni giuridiche
La giurisprudenza è stata sempre piuttosto restia a riconoscere in concreto il mantenimento diretto del figlio, con una malcelata preferenza per il mantenimento indiretto, versato al genitore collocatario (si vedano, fra le altre, Cass. civ, ord., n. 1562/2020, Cass. civ., ord. n. 1191/2020). Tendenzialmente si riteneva percorribile detta soluzione in caso di richiesta congiunta delle parti, nei casi di conflittualità ridotta o minima. Nella fattispecie in esame, invece, pur in assenza di richiesta congiunta, il Tribunale di Milano ritiene adeguato l'eliminare il contributo mensile del padre alla madre collocataria del figlio, a seguito di un'approfondita analisi delle consistenze reddituali e patrimoniali delle parti e di una relativa suddivisione equa delle spese straordinarie mediche e sportive, con specificazione di quelle di cui onerare solo la madre (beneficiaria di polizza sanitaria assicurativa aziendale) e quelle da suddividersi con il padre; ciò sia per quanto attiene alle spese sanitarie che le altre, afferenti la gestione straordinaria come scuola e sport. Oltre alla valutazione della situazione patrimoniale delle parti, il Tribunale si sofferma anche sulla conclusione che la maggior frequentazione del ricorrente con il figlio minore, prevista a seguito dell'udienza presidenziale, di fatto ha ripristinato gli equilibri temporali di frequentazione fra i due genitori. Ciò determina il venire meno dell'obbligo al contributo alla corresponsione dell'assegno al genitore collocatario. In precedenza, in pochi casi si era verificato il riconoscimento della previsione dell'affidamento condiviso con mantenimento c.d. “diretto” secondo la previsione ex l. 56/2006. Nel 2019, in previsione della possibile approvazione del ddl “Pillon”, poi invece definitivamente accantonato, si era preso a valutare gli aspetti di differenziazione fra la custodia legalmente condivisa e la custodia fisicamente condivisa della prole, sottolineando come, secondo studi in materia, il minore nella maggior parte delle separazioni venisse affidato “psicologicamente e fisicamente” ad un solo genitore, nonostante la previsione legislativa del 2006 disponesse che si dovesse provvedere ad una condivisione di tutti gli aspetti della genitorialità nell'affidamento condiviso dei figli dopo la separazione o il divorzio. In particolare, nel provvedimento del Tribunale di Catanzaro n. 443 del 28 febbraio 2019, l'approfondita analisidi fonti legislative nazionali ed internazionali e l'introspezione nella attenzione anche ai contributi scientifici sulla “shared custody” aveva fatto considerare al giudice l'applicazione dell'affidamento materialmente condiviso dei minori ad entrambi i genitori dopo la crisi della famiglia, per una maggior tutela dell'interesse degli stessi. Secondo quel provvedimento, rimasto per alcuni anni unico precedente in materia, valutati i presupposti nel caso dispecie, il giudice applicava la fattispecie dell'affido condiviso sia dal punto di vista giuridico, con una accurata considerazione della legge modificata dalle novità previste dal 2006, sia dal punto di vista materiale, con la presenza del minore nella vita dei genitori e viceversa per un tempo paritetico effettivo, con la conseguente applicazione del mantenimento diretto. Altro unico precedente in ambito di applicazione effettiva dell'affidamento materialmente e giuridicamente condiviso si è avuto con il provvedimento del Tribunale di Perugia del 1 settembre 2021; preso atto della materiale equivalenza dei tempi di permanenza di uno dei minori presso entrambi i genitori e della situazione di similitudine patrimoniale fra le parti, è stato disposto il mantenimento diretto formale e sostanziale dei genitori nei confronti del minore, con conseguente revoca del contributo previsto a carico del padre ed in favore della madre relativamente a quel figlio, confermandolo per l'altra figlia maggiore. Avuto riguardo alle peculiari situazioni concrete del nucleo familiare il tribunale ha disposto una diversa modalità di mantenimento, “diretto” per quanto riguarda il figlio che frequenta con tempistiche equivalenti i due genitori ed “indiretto” con versamento di assegno di contributo al mantenimento al genitore collocatario da parte dell'altro per quanto riguarda la figlia che invece non frequenta il padre con tempistiche equivalenti a quelle con le quali frequenta la madre, per ragioni afferenti la qualità della relazione. Il Tribunale di Milano, nella sentenza in esame, riconosce il mantenimento diretto dietro attenta analisi delle condizioni di vita del minore, delle condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, delle modalità di suddivisione delle spese straordinarie in materia di salute, scuola e attività extrascolastiche, giungendo all'eliminazione dell'assegno di mantenimento mensile di 450,00 euro da parte del padre nei confronti della madre collocataria, peraltro ritenuto anche inadeguato dal Tribunale, tenuto conto delle capacità economiche delle parti. Osservazioni
La sentenza affronta in modo analitico e schematico la situazione economica delle parti partendo dalla richiesta del ricorrente di eliminare il contributo al mantenimento alla madre del minore e affrontando una disamina molto dettagliata sulle spese straordinarie da affrontare da parte dei genitori, suddividendole in percentuali a seconda delle tipologie ed apprezzando il riferimento della volontà alla continuazione ad un percorso di sostegno genitoriale. La richiesta del padre di eliminare il contributo al mantenimento del figlio collocato presso la madre è fondata sull'aumento del tempo in cui il bambino è presso di lui ed è proiettata al futuro, denotando la volontà di mantenere ed aumentare un tempo sempre più quantitativamente e qualitativamente ampio con il figlio. L'interesse del minore ad avere le migliori condizioni economiche è tutelato dalla valutazione non solo dei redditi lavorativi delle parti, ma anche da quelli patrimoniali immobiliari e mobiliari, il che dimostra una scrupolosa attenzione al benessere dello stesso, non determinata solamente dalla mera analisi dei tempi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore. Riferimenti
G. Frezza, Mantenimento diretto, Ed. Giuffrè, 2008, 216. |