Avvalimento: tra le “esperienze professionali pertinenti” di cui all’art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 rientrano anche servizi “standardizzati”?

Marco Mesca
20 Aprile 2022

Il perimetro delle “esperienze professionali pertinenti” di cui all'art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 comprende tutte quelle esperienze acquisite spendendo i propri “titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f”, connotate da profili di infungibilità e non trasferibili ad altri in quanto strettamente personali al soggetto che le ha maturate. In tale contesto non rientrano però le attività di manutenzione degli impianti che non richiedono particolari requisiti di specializzazione assimilabili a titoli di studio o professionali, con la conseguenza che le pregresse esperienze professionali ben possono essere trasmesse mediante la (sola) messa a disposizione delle risorse dell'ausiliaria.

Il caso – Il giudizio di primo grado. Nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di un accordo-quadro per la manutenzione di impianti fognari e di irrigazione, la società seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione disposta in favore di altro o.e. ritenendo che la commissione giudicatrice avrebbe dovuto escluderlo per assenza del requisito di capacità tecnico – professionale richiesto dal bando di gara.

Secondo la prospettazione della società ricorrente, difatti, non era stata data la prova della sussistenza del requisito relativo ai precedenti servizi di manutenzione, stante la nullità del contratto di avvalimento per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto in relazione alle “esperienze professionali pertinenti” di cui all'art. 89 comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016.

Il giudice di prime cure ha rigettato tale censura ritenendo che, nel caso di specie, l'esecuzione diretta da parte dell'ausiliaria delle prestazioni oggetto dell'appalto, pur prevista dall'art. 89 comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016, è previsione di natura speciale che non si riferisce al caso di esecuzione di servizi di manutenzione stante il loro carattere standardizzato.

Il giudizio di appello e le conclusioni del Collegio. In appello la ricorrente ha quindi lamentato l'erroneità della sentenza impugnata in quanto i servizi di manutenzione dovevano essere eseguiti in via diretta dall'ausiliaria, stante il ricorso all'avvalimento dei requisiti di professionalità richiesti dal bando di gara.

Tali servizi, secondo la prospettazione del ricorrente, richiedono una specifica esperienza professionale, non trasferibile a terzi, condizione in presenza della quale l'art. 89 comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 impone, appunto, l'esecuzione diretta dell'ausiliaria.

Il Collegio, respingendo il gravame, ha richiamato l'ormai consolidato orientamento secondo cui, nell'interpretazione dell'art. 89 comma 1, cpv, d.lgs. n. 50 del 2016, per “esperienze professionali pertinenti” si intendono quelle acquisite spendendo i propri “titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2021, n. 7370; Cons. Stato, sez. V, 17 settembre 2021, n. 6347; Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2021, n. 5754; Cons. Stato, sez. V, 1° marzo 2021, n. 1701; Cons. Stato, sez. V, 9 marzo 2020, n. 1704) e ciò in quanto i titoli di studio e professionali come le “pertinenti”, rispetto ad essi, esperienze professionali, sono connotati da profili di infungibilità e non potrebbero essere trasferite a terzi in quanto riferibili esclusivamente al soggetto che le ha maturate.

L'interpretazione della norma esclude tuttavia che le attività di manutenzione degli impianti che, per il loro carattere “standardizzato”, possano ritenersi assimilabili in qualche modo a “titoli di studio o professionali”, con la conseguenza che, nel caso di specie, le pregresse esperienze professionali ben possono essere trasmesse mediante la “mera” messa a disposizione delle risorse dell'ausiliaria.

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