La madre disoccupata deve continuare a versare l'assegno di mantenimento alla figlia?
15 Aprile 2022
In un giudizio di separazione giudiziale dei coniugi, la madre, non affidataria della figlia, a seguito dell'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti, è stata obbligata al versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore. Assegno che non è stato mai corrisposto a seguito dello stato di disoccupazione della genitrice. Persistendo tale stato, la genitrice è comunque obbligata alla corresponsione del predetto assegno in favore della figlia?
Prima di rispondere direttamente al quesito, occorre considerare le disposizioni del codice civile in tema di separazione dei coniugi con riguardo ai provvedimenti aventi ad oggetto i figli. Il combinato disposto degli artt. 147 e 148 c.c. prevede che il matrimonio impone ad ambedue i genitori l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli e di contribuire al loro mantenimento secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c., ovvero in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Più precisamente l'art. 337-ter c.c. chiarisce che, salvo diversi accordi raggiunti direttamente dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può stabilire la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando diversi fattori, tra cui: - le attuali esigenze del figlio; - il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; -i tempi di permanenza presso ciascun genitore; - le risorse economiche di entrambi i genitori; - la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. È, dunque, un dovere e un diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio, così come riconosciuto pure a livello costituzionale dall'art. 30. Ciò premesso, rispondendo al quesito, è possibile affermare che vi è un obbligo di mantenere i figli a carico dei genitori, a prescindere dal fatto che questi abbiano un'occupazione, in quanto è rilevante esclusivamente la loro capacità lavorativa generica. La giurisprudenza in merito si è espressa in tal senso, riconoscendo come lo stato di disoccupazione non scrimina dall'obbligo di contribuzione ma può essere valutato ai fini della quantificazione dell'assegno. Il “solo fatto di averli concepiti” impone “il riconoscimento dell'obbligo di mantenimento a carico del genitore” e anche in presenza di una persona disoccupata ma dotata di “capacità lavorativa generica (…) il giudice può prevedere un assegno mensile di mantenimento di almeno euro 150” (V. Trib. Roma sez. I, 7 luglio 2017.). Più di recente, invece, è stato individuato in euro 125 il contributo che un padre deve corrispondere per ciascuna delle due figlie: un importo definito il “minimo vitale che un genitore anche ove disoccupato deve impegnarsi a garantire al figlio” poiché lo stato di disoccupazione non lo esonera dal mantenimento “a meno che il genitore non dimostri l'assoluta impossibilità di fare fronte alle obbligazioni attraverso la prova di una attivazione in tal senso e l'impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p. sia assoluta ed integri una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole disponibilità di introiti”(Cass. n. 15432/2016; Cass. n. 39411/2017)” (V. Trib. Torino sez. VII, 11 febbraio 2022, n. 608).
È da ritenere allora che la madre sia tenuta comunque a provvedere al mantenimento della figlia.
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