Sul principio di rotazione

Redazione Scientifica
21 Aprile 2022

Come già esposto in precedenti pronunce – in cui ragioni di (possibile) esclusione del ricorrente erano addotte in giudizio in forma di eccezione di carenza di interesse operando quali impedimenti...

1. Come già esposto in precedenti pronunce – in cui ragioni di (possibile) esclusione del ricorrente erano addotte in giudizio in forma di eccezione di carenza di interesse operando quali impedimenti a rendersi (futuri) aggiudicatari della procedura i cui esiti (id est, aggiudicazione ad altri) erano contestati – la condizione dell'interesse a ricorrere va accertata tenendo conto della situazione di fatto e di diritto esistente al momento della decisione del giudizio, senza anticipare valutazioni discrezionali che spettano unicamente all'amministrazione procedente (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 6 dicembre 2021, n. 8081 (par. 11.11); V, 23 novembre 2021, n. 7849; Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2020, n. 2551; V, 24 gennaio 2020, n. 579; sez. V, 15 maggio 2019, n. 3151; V, 4 febbraio 2019, n. 827).

Il requisito dell'attualità dell'interesse a ricorrere va inteso, infatti, in duplice senso: per la parte che agisce, nel senso che la lesione (che si assume) conseguente al provvedimento impugnato s'è già prodotta, non essendo sufficiente a sorreggere la domanda l'eventualità o l'ipoteticità di una lesione (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. II, 19 luglio 2021, n. 5429; II, 6 maggio 2021, n. 3549), e per il giudice, nel senso che questi non può ipotizzare sviluppi futuri dell'azione amministrativa che potrebbero determinare, ove si dovessero concretizzare nei sensi ipotizzati – peraltro in un momento successivo al giudizio –, il venir meno di una delle condizioni dell'azione, poiché, appunto, ciò comporta la pronuncia su poteri amministrativi non ancora esercitati.

2. Quanto sopra vale per l'ipotesi dell'esclusione dell'operatore economico da una futura procedura di gara in applicazione del principio di rotazione.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha chiarito che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta (nel caso in cui decida per l'affidamento mediante le procedure di cui all'art. 36, comma 2, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; V 31 marzo 2020, n. 2182, con l'ulteriore precisazione della necessità di far riferimento nella motivazione, in particolare, al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento; in tal senso: Cons. Stato, Sez. V, 13 dicembre 2017, n. 5854; id., Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2079; id., Sez. VI, 31 agosto 2017, n. 4125; si veda anche a tale riguardo la Delib. 26 ottobre 2016, n. 1097 dell'Autorità nazionale anticorruzione, linee guida n.4), e comunque, è principio che non opera per il caso in cui l'amministrazione decida l'affidamento del servizio a mezzo di procedura aperta in quanto la sua applicazione è limitata alle procedure negoziate (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2022, n. 1421; V, 22 febbraio 2021, n. 1515; III, 25 aprile 2020, n. 2654; V, 5 novembre 2019, n. 7539; nello stesso senso, cfr. anche le Linee Guida n. 4 dell'Anac, approvate con Delib. n. 1097 del 26 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con Delib. n. 636 del 10 luglio 2019, spec. 3.6).

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