Su servizi legali “esclusi”

Redazione Scientifica
21 Aprile 2022

Secondo la sentenza della sentenza Corte di Giustizia del 6 giugno 2019 in causa C-264/2018, due sono gli elementi che caratterizzano ontologicamente...

Secondo la sentenza della sentenza Corte di Giustizia del 6 giugno 2019 in causa C-264/2018, due sono gli elementi che caratterizzano ontologicamente le prestazioni di servizi legali esclusi dall'applicabilità della normativa in materia di appalti e che collocano le stesse – quantomeno ordinariamente – al di fuori delle logiche della procedura concorsuale:

– da un lato, il rapporto intuitu personae tra il cliente ed il suo avvocato caratterizzato dalla fiducia che unisce il primo al secondo (punto 36);

– dall'altro, “la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente, il cui oggetto consiste tanto nel salvaguardare il pieno esercizio dei diritti della difesa dei singoli quanto nel tutelare il requisito secondo il quale ogni singolo deve avere la possibilità di rivolgersi con piena libertà al proprio avvocato”, riservatezza che potrebbe essere minacciata dall'obbligo, incombente sull'amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni” (punto 37); alla luce di tali principi non rientrano nella definizione di servizi legali non soggetti all'applicazione del codice i servizi di recupero crediti e di indagini investigative e ritraccio anagrafico.

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