L’inattendibilità dell’offerta “in perdita” anche per soggetti che non perseguono scopi di lucro

Redazione Scientifica
21 Aprile 2022

È da escludersi inderogabilmente l'ammissibilità di un'offerta in perdita, anche rispetto a soggetti che operano senza scopo di lucro.

È da escludersi inderogabilmente l'ammissibilità di un'offerta in perdita, anche rispetto a soggetti che operano senza scopo di lucro.

Nello specifico, pur considerando il carattere non lucrativo dello scopo sociale perseguito dalla cooperativa sociale, la quale può trarre vantaggio dall'esecuzione della commessa in termini di impegno lavorativo dei soci, qualificazione, pubblicità e curriculum, non è in ogni caso legittimo il giudizio di affidabilità di un'offerta “in perdita”, potendo al più prescindersi in tali ipotesi dalla necessità di un adeguato margine di guadagno.

Peraltro, laddove l'aggiudicatario ritenga di poter contare su economie di scala in ragione delle proprie dimensioni societarie deve specificamente dimostrare tali circostanze essendo insufficiente una mera allegazione ai fini della verifica di congruità dell'offerta presentata.

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