Ricorso privo di firma digitale, i chiarimenti della Plenaria su sanatoria della notifica e decorrenza del termine per il nuovo deposito

Guido Befani
22 Aprile 2022

È configurabile mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 44, comma 2, c.p.a., nel caso di un ricorso notificato privo di firma digitale; in tal caso il ricorrente ben può, in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa (art. 1 c.p.a.) e di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2, c.p.a.), provvedere direttamente a rinotificare l'atto con firma digitale, ancor prima che il giudice ordini la rinnovazione della notifica; il termine per il deposito del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 94, comma primo, e 45 c.p.a., andrà fatto decorrere dalla data dell'effettiva notifica dello specifico atto concretamente depositato

Nel ribadire che la predisposizione ed il deposito del ricorso in formato non digitale non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (ex art. 156, comma 1, Cod. proc. civ.), specie laddove lo stesso raggiunga il suo scopo tipico (ex art. 156, comma 3, Cod. proc. civ., essendone certa l'attribuibilità ad un soggetto determinato e la natura di strumento deputato alla chiamata in causa ed alla articolazione delle proprie difese) il Collegio ha rilevato come, da tale circostanza, ne consegua la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, anche laddove sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l'atto era indirizzato.

Per il Collegio, infatti, merita di essere condiviso l'orientamento che qualifica il vizio del ricorso depositato pur privo di firma digitale come un'ipotesi di mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 44, comma 2, Cod. proc. amm. (che prevede la fissazione, da parte del giudice, di un termine perentorio entro il quale la parte deve provvedere alla regolarizzazione dell'atto, nelle forme di legge).

In questo senso, non ha del resto fondamento la tesi contraria secondo cui, nel caso di plurime notifiche dell'atto volte ad emendare vizi dello stesso, della sua notificazione o del suo deposito, il dies a quo per il deposito dell'atto di appello decorrerebbe comunque dalla prima notifica, dovendosi intendere la formula degli artt. 94, comma 1, e 45, Cod. proc. amm. (a mente dei quali, rispettivamente, “il ricorso deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione ai sensi dell'articolo 45 […]” e “Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario”) come idonea a legittimare ulteriori notificazioni del medesimo atto, purché ovviamente sia ancora pendente il termine per impugnare. In tal caso, in ordine alla “ultima notificazione dell'atto che si è perfezionata anche per il destinatario” il termine per il deposito andrà fatto decorrere dalla data dell'effettiva notifica dello specifico atto concretamente depositato.

Pertanto, la Plenaria ha formulato i seguenti principi di diritto:

1) vi è mera irregolarità sanabile, con conseguente applicabilità del regime di cui all'art. 44, comma 2, Cod. proc. amm., nel caso di un ricorso notificato privo di firma digitale;

2) in tal caso il ricorrente ben può, in applicazione dei principi di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale amministrativa (art. 1, Cod. proc. amm.) e di ragionevole durata del processo (art. 2, comma 2. Cod. proc. amm.), provvedere direttamente a rinotificare l'atto con firma digitale, ancor prima che il giudice ordini la rinnovazione della notifica;

3) in ordine infine al termine per il deposito del ricorso, di cui al combinato disposto degli artt. 94, comma 1 e 45 Cod. proc. amm., lo stesso andrà fatto decorrere dalla data dell'effettiva notifica dello specifico atto concretamente depositato.