Secondo tentativo di consegna PEC: quando deve essere effettuato?

Redazione scientifica
26 Aprile 2022

L'effettuazione del secondo tentativo di consegna PEC ex art. 60 DPR n. 600/1973 è lecita solo se la casella PEC è satura, non anche quando l'indirizzo sia invalido o inattivo.

La CTR Emilia-Romagna – Bologna, pronunciandosi su contenzioso relativo alla ritualità della notificata telematica della cartella id pagamento, ha chiarito che:

  • il secondo tentativo di consegna tramite PEC previsto dall'art. 60 DPR n. 600/1973, deve essere effettuato, decorsi almeno 7 giorni dal primo tentativo, solo se l'infruttuoso primo tentativo deriva dal fatto che la casella di posta elettronica è satura, non anche nel caso in cui l'indirizzo sia non valido o non attivo.
    Infatti, prosegue la Commissione, «anche da un punto di vista logico ha senso ripetere un tentativo di notifica laddove la casella di posta elettronica sia satura, perché in una settimana è ben possibile che la casella venga svuotata e venga quindi riportata alla condizione di potere ricevere posta; mentre non ha senso ripetere un tentativo di notifica laddove la casella di posta elettronica sia inesistente, perché in una settimana non è seriamente ipotizzabile che un indirizzo di posta elettronica inesistente venga creato e attivato dal destinatario, e venga creato esattamente con la dizione e l'estensione dell'indirizzo allora inesistente al quale si era tentata la previa notifica».

  • l'Agenzia delle Entrate, dopo avere disposto il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società InfoCamere Scpa, la pubblicazione per 15 giorni del relativo avviso, deve comunicare con raccomandata al destinatario il deposito telematico e la pubblicazione telematica dell'atto, senza ulteriori adempimenti a proprio carico. Questo «perché appare oggettivamente macchinoso imporre, proprio per le comunicazioni via PEC che sono state pensate per semplificare il procedimento notificatorio, di predisporre e conservare la prova dell'avvenuta pubblicazione di un avviso sul sito per un certo periodo temporale; sia perché l'attestazione dell'agente di riscossione di avere provveduto agli adempimenti indicati dall'art. 60 DPR n. 600/1973 del deposito e dell'avviso telematici, fa fede fino a querela di falso.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.