L'ex moglie può richiedere l'assegnazione parziale della casa familiare?

Paola Silvia Colombo
22 Aprile 2022

Nel caso in cui la casa familiare sia stata assegnata alla madre, ma i coniugi decidano di dividere la casa in due ed assegnarne una parte al marito temporaneamente, le spese ordinarie di mantenimento della casa da chi devono essere sostenute?

I coniugi hanno deciso di separarsi consensualmente chiedendo l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di proprietà di quest'ultima. I coniugi vorrebbero, però, dividere materialmente l'appartamento /casa familiare per ricavarne uno più piccolo dove andrebbe ad abitare temporaneamente il marito, nell'attesa che si liberi l'appartamento confinante di sua esclusiva proprietà. È formalmente corretto richiedere l'assegnazione parziale della casa familiare a favore della moglie già proprietaria dell'appartamento non diviso (presso la quale saranno collocati i figli) con diritto di abitazione riconosciuto al marito nell'appartamento che si ricaverà dalla divisione? Le spese ordinarie dell'appartamento in cui dovrebbe andare a viver il marito, salvo diverso accordo fra le parti, sono a suo carico?

ll principio oramai consolidato, seguito dalla maggior parte dei Tribunali, è quello per cui l'assegnazione ha ad oggetto l'intera casa coniugale – intesa quale centro di affetti, interessi, habitat presso il quale sono nati, o comunque cresciuti e hanno vissuto per maggior parte di tempo i figli minori – al coniuge collocatario, a prescindere dal titolo di possesso o proprietà sul bene.

La misura è funzionale a garantire e tutelare il superiore ed esclusivo interesse del minore evitandogli traumi ancora più gravi rispetto alla stessa separazione dei genitori.

La normativa nulla dice riguardo l'assegnazione parziale ed anzi prevede esclusivamente l'assegnazione dell'abitazione nella sua interezza

La giurisprudenza ha tuttavia riconosciuto l'assegnazione parziale della casa coniugale, qualora tra i due coniugi sussista una scarsa conflittualità (Cfr. Cass. civ. n. 11783/2016.) e quando l'immobile, per struttura e dimensioni, può continuare ad essere abitato dalla famiglia intera (Cass. sent. n. 23631/2011, Cass. n. 26586/2009; Cass. sent. n.11787/1990; Cass. sent. n. 6570/1986).

Se la casa coniugale ha dimensioni ragguardevoli e sia comodamente divisibile, anche sotto il profilo urbanistico, senza snaturarne la natura e la funzione è possibile prevedere un'assegnazione parziale se i figli non vengono limitati nel godimento degli spazi che già occupavano e comunque non ne risentano pregiudizio (cfr. Cass. civ., 8 giugno 2016, n. 11783 e Cass. civ., 18 giugno 2008, n. 16593).

Sicuramente è possibile prevedere nel caso di specie l'assegnazione parziale tenuto conto che è comunque oggetto di accordo tra i coniugi e viene riconosciuta alle parti ampia autonomia negoziale nel regolamentare tutti gli aspetti personali e patrimoniale della separazione.

Rimane comunque fermo il principio per cui:

a) la casa coniugale (o una parte di essa) non può mai essere assegnata a entrambi i genitori. Può essere assegnata per intero o solo una parte ma sempre a solo uno di essi.

b) La casa familiare viene assegnata al genitore collocatario della prole (nel caso di specie è la madre il genitore collocatario prevalente).

Venendo al quesito specifico posto e considerati i principi sopra esposti ritengo, quindi, più corretta (sotto il profilo formale) la prima soluzione prospettata ovvero la previsione dell'assegnazione parziale della casa coniugale alla sola moglie (quale genitore collocatario) con costituzione del diritto di abitazione in favore del marito sull'appartamento che si ricaverà dalla divisione.

L'assegnazione della casa coniugale, del resto è una misura che può essere assunta per giurisprudenza ormai assolutamente costante soltanto in favore del coniuge con il quale siano stati collocati i figli e con il quale convivono i figli minori e maggiorenni non autonomi.

Di regola le spese ordinarie dell'immobile ricavato dalla divisione saranno a carico del marito che occupa l'abitazione. Quelle straordinarie a carico della moglie proprietaria. Resta comunque salva la facoltà dei coniugi di accordarsi diversamente sulla ripartizione dei costi.

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