Nessun assegno di divorzio per l'ex moglie che è diventata avvocato

Redazione Scientifica
26 Aprile 2022

Non accolta la domanda della ex moglie avvocato al riconoscimento dell'assegno di divorzio, poiché non sussistevano ragioni oggettive di ostacolo alla sua capacità di procurarsi i mezzi adeguati al proprio sostentamento.

Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione riguardante il riconoscimento dell'assegno di divorzio nei confronti di una donna abilitata all'esercizio della professione forense. La Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione presentata dall'ex marito, aveva infatti rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile avanzata dalla professionista, sul rilievo che la stessa risultava da tempo abilitata alla pratica forense e che, nonostante i dati acquisiti non fornissero un quadro sufficiente a dimostrazione di quanti redditi derivassero dall'attività professionale, la sua età non avanzata faceva escludere la sussistenza di ragioni oggettive di ostacolo alla capacità dell'avvocato di procurarsi i mezzi adeguati al proprio sostentamento.

L'avvocato ricorre in Cassazione denunciando, tra i vari motivi, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per assenza della domanda da parte dell'ex marito in merito «alla revoca dei presupposti per l'assegno di mantenimento con riferimento all'elemento del sacrificio delle aspettative professionali e reddituali».

La doglianza è infondata.

L'assunto secondo cui la Corte d'Appello avrebbe introdotto d'ufficio un nuovo tema di indagine senza che l'appellante avesse proposto alcuna domanda sul punto si pone in contrasto con quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata.

Dalla lettura della pronuncia, infatti, emerge che l'ex marito, in appello, aveva lamentato la violazione dei parametri di cui all'art. 5 l. n. 898/1970, avendo il giudice di primo grado fondato la propria decisione su un criterio, quello del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, non più attuale secondo l'insegnamento della Cassazione. Rispetto a quest'ultimo e, in particolare, in riferimento al parametro del “contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune”, la Corte d'Appello ha evidenziato che l'apporto dell'avvocato al menage familiare non poteva essere considerato significativo, sia per il fatto che la stessa non aveva prodotto reddito, essendosi dedicata agli studi universitari, «sia per la breve durata del rapporto matrimoniale, pari ad appena tre anni (…), sia per la mancanza di figli e sia perché l'ex marito trascorreva fuori casa gran parte del tempo per via del lavoro», cosicché l'avvocato era libera di organizzare la giornata a proprio piacimento.

Al contrario, era stato l'ex marito a consentire alla professionista di dedicarsi agli studi universitari, che infatti aveva potuto laurearsi ed esercitare la professione legale, «con un'acquisizione di una posizione reddituale superiore alla sua».

Come si evince dalla sentenza, quindi, l'ex marito aveva invocato nell'atto di Appello un'interpretazione dei criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile di cui all'art. 5 l. n. 898/1970.

Pertanto, non è stata la Corte d'Appello ad introdurre, come sostiene invece la ricorrente, ex officio il tema d'indagine rilevante ai fini della decisione.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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