CTR Lombardia: specifiche sulle modalità di svolgimento delle udienze dal 2 maggio

Redazione scientifica
28 Aprile 2022

Con Decreto di ieri, 11 aprile, il Presidente della Commissione tributaria Lombarda ha comunicato a tutti i magistrati in servizio presso la CTR Lombardia, al Direttore della CTR Lombardia e ai segretari di sezione, le modalità di svolgimento delle udienze che, a partire dal 2 maggio, si svolgeranno in base alle modalità stabilite dall'art. 16 D.L. 119/2018 come modificato dall'art. 135 d.l. 34/2020.

Con Decreto di ieri, 11 aprile, il Presidente della Commissione tributaria Lombarda - Domenico Chindemi - ha comunicato a tutti i magistrati in servizio presso la CTR Lombardia, al Direttore della CTR Lombardia e ai segretari di sezione, le modalità di svolgimento delle udienze che, a partire dal 2 maggio 2022, si svolgeranno in base alle modalità stabilite dall'art. 16 D.L. 119/2018 come modificato dall'art. 135 d.l. 34/2020.

Quest'ultima norma, come si legge nel decreto, può essere interpretata in due diversi modi:

Prima opzione interpretativa Seconda opzione interpretativa
È possibile prevedere da parte della Commissione Tributaria l'udienza a distanza sulla base dei criteri che saranno indicati dal Presidente della Commissione. Nel caso in cui, invece, venga disposta l'udienza in presenza troverà applicazione il secondo comma del cit. art. 16 che prevede la facoltà per le parti di richiedere, nelle modalità indicate, l'udienza da remoto.Una tale interpretazione appare anche costituzionalmente rispettosa del principio di uguaglianza interpretandosi la norma nel senso che sia le parti che "i giudici" possono disporre l'udienza a distanza, anche per non disperdere la positiva esperienza dell'UAD, sia pure originata dalla pandemia. La disciplina della trattazione della causa ritorna ad essere a regime (dal 2 maggio) quella già prevista dagli art. 33 e 34 del d.lgs. 546/1992 caratterizzata dalla camera di consiglio (regola generale) e dalla pubblica udienza su impulso di parte, in presenza. Il collegamento da remoto potrebbe essere richiesto esclusivamente dalle parti processuali fino all'emissione dell'avviso di trattazione non dal giudice e solo in tal caso la possibilità dell'UAD viene estesa anche ai segretari e ai giudici.I Presidenti di sezione, previo decreto del Presidente di Commissione, dovranno individuare le cause per le quali è possibile il collegamento da remoto su richiesta delle parti.



Perciò, trattandosi di opzione interpretativa ciascun Presidente di sezione potrà optare per quella che ritiene più aderente alla lettera della legge, specificando, in fase di predisposizione delle udienze se trattasi di udienza in presenza o da remoto.

Nel decreto vengono individuati i criteri in base ai quali debba essere, comunque, autorizzata l'udienza in presenza:

  • complessità della causa;
  • valore della stessa;
  • richieste motivate delle parti;
  • valutazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 al fine di evitare assembramenti nei locali della Commissione.

Con riferimento, poi, alle ulteriori modalità di svolgimento delle udienze sono stati individuati ulteriori criteri:

Udienza in presenza

  • tutto il collegio giudicante dovrà essere presente in Commissione, unitamente al Segretario;
  • in presenza ma con solo qualche causa a distanza, tutti i componenti del Collegio e il Segretario dovranno essere in presenza presso la sede della Commissione;
  • rimangono valide le richieste di trattazione in pubblica udienza, in presenza o a distanza, precedentemente formulate ed i relativi difensori saranno considerati presenti, nel caso di UAD, a tutti gli effetti.

Udienza a distanza

  • tutti o parte dei componenti del collegio e il Segretario potranno anche collegarsi da remoto se anche tutte le parti sono collegate da remoto;
  • nel caso di udienza a distanza "mista", (cioè con almeno una delle parti in presenza) è opportuna la presenza presso la sede della Commissione almeno del Presidente del collegio e del segretario;
  • potrà essere chiesta, in ogni caso, anche da una sola parte nel ricorso, nel primo atto difensivo o in altra istanza, da depositare prima della fissazione dell'udienza (art. 16 comma 4); non occorre l'accettazione della controparte. È possibile, in tal caso, la celebrazione della udienza in modalità "mista", con una parte in presenza e altra a distanza, ma sempre con il collegio e il Segretario presenti fisicamente in Commissione, nel caso in cui le altre udienze fissate si svolgano in presenza;
  • l'istanza di partecipazione "da remoto" deve essere depositata prima della comunicazione dell'avviso di cui all'art. 31, comma 2, D.Lgs. 546/92 (comunicazione a cura della segreteria della data di trattazione, almeno 30 gg. prima).

Quale che sia l'interpretazione data al cit. art. 16, l'opzione da preferire, compatibilmente con la situazione pandemica, è quella dell'udienza in presenza.

(Fonte: Il Tributario)

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