Sulla prevedibilità dell'apprezzamento tecnico da parte della stazione appaltante alla luce di criteri di valutazione adottati

Diego Campugiani
28 Aprile 2022

Sebbene i parametri valutativi (sub specie di criteri e sotto-criteri) che devono guidare il giudizio sulle offerte siano rimessi al discrezionale apprezzamento della stazione appaltante, essi, come suggerito dalle Linee guida n.2 del 2016 dell'ANAC, devono essere “idonei a evidenziare le caratteristiche migliorative delle offerte presentate dai concorrenti e a differenziare le stesse in ragione della rispondenza alle esigenze della stazione appaltante. I citati criteri devono, pertanto, consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili tecnici dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento delle stesse sui medesimi valori, vanificando l'applicazione del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo”.

Il TAR ha accolto il ricorso proposto avverso l'aggiudicazione della gara - e con essa l'indizione della procedura stessa - nella quale l'affidamento era intervenuto applicando criteri di valutazione delle proposte tecniche attraverso un meccanismo matematico teso - di fatto - a premiare offerte mediocri e non quelle contraddistinte da un più elevato livello qualitativo e/o prestazionale, in quanto non ancorato a valori obiettivi e/o a parametri di efficienza reali, bensì dipendente dalle strategie di partecipazione adottate dagli altri concorrenti.

E' stato rilevato che per tre sub criteri di valutazione il meccanismo di attribuzione dei relativi sub punteggi era congegnato in modo tale da assegnare il punteggio massimo alle proposte per le quali il valore numerico corrispondente a ciascuno dei citati elementi si fosse attestato in corrispondenza o in prossimità (con scostamento massimo del 2% ovvero del 10%) della media aritmetica di tutti i valori offerti dagli altri partecipanti.

Sicché, man mano che i valori delle offerte in gara si fossero discostati da tale valore medio, il punteggio avrebbe subito un decremento, fino all'assegnazione di 0 punti per le offerte il cui valore fosse differito dalla media di almeno il 10% ovvero il 50%.

Ne è derivato una valutazione incentrata su elementi suscettibili di una precisa misurazione e quantificazione, per i quali tuttavia il punteggio non avrebbe potuto essere predeterminato né essere predeterminabile ex ante (sulla scorta, ad esempio, di coefficienti fissi e prestabiliti da applicare), né affidato per intero all'apprezzamento discrezionale della commissione di gara, ma variabile in funzione di un fattore matematico determinato soltanto ex post, in quanto risultante dalla interrelazione dei valori concretamente offerti dalle ditte in gara.

Invero è stato osservato che l'oggettività di un criterio valutativo non deve certo essere intesa come matematica certezza in ordine al punteggio che sarà attribuito all'offerta tecnica, ma implica che il parametro deve essere congegnato in modo tale che l'operatore possa avere contezza, almeno in via orientativa, del grado di apprezzamento che sarà formulato con riferimento allo specifico aspetto/profilo della propria offerta contemplato dal parametro, alla luce del livello tecnico della soluzione proposta e degli effettivi bisogni della stazione appaltante.

Nel caso di specie, invece, l'attribuzione dei punteggi è dipesa in sostanza da un dato numerico del tutto mutevole e assolutamente imprevedibile, rappresentato dalla media aritmetica dei valori presentati dagli operatori in gara: ne consegue che, laddove una delle variabili della formula fosse stata diversa (ad es. se i valori offerti – anche magari da un solo operatore – fossero stati altri), quella media si sarebbe attestata inevitabilmente su un importo differente (più alto o più basso).

Sicché la previsione di un dato numerico di riferimento rappresentato dalla “media” dei valori offerti collide di per sé con la logica del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che è tesa ad individuare, sotto il profilo tecnico, l'offerta che risulti qualitativamente migliore.

Ne è derivata la piena applicabilità del consolidato indirizzo pretorio, secondo il quale sebbene “la scelta dei criteri di valutazione del merito tecnico, volti a premiare la professionalità e la capacità organizzativa e progettuale dei concorrenti, costituisce espressione dell'ampia discrezionalità attribuita dalla legge all'amministrazione per meglio perseguire l'interesse pubblico”, la definizione dei parametri valutativi e dei metodi di attribuzione dei punteggi è tuttavia “sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia manifestamente irragionevole, illogica o abnorme, per l'evidente inidoneità dei criteri a fungere da strumenti di comparazione delle offerte sotto il profilo tecnico, oppure per mancanza di trasparenza e/o intellegibilità dei criteri medesimi” (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. Stato, sez. V, 26 gennaio 2021, n. 776; Cons. Stato, sez. III, 22 ottobre 2020, n. 6380; Cons. Stato, sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5026; Cons. Stato, sez. V, 12 maggio 2020, n. 2967; Cons. Stato, sez. V, 26 marzo 2020, n. 2094; Cons. Stato, sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 2 luglio 2021, n. 4583; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III-quater, 15 dicembre 2020, n. 13550).

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