Nuove informazioni provvisorie dalle Sezioni Unite Penali
02 Maggio 2022
Informazione provvisoria n. 7/2022. Le Sezioni Unite penali hanno chiarito se sia abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che, ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che, per il reato per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio, l'azione penale debba essere esercitata con citazione diretta a giudizio.
A riguardo, le SSUU penali hanno affermato che «è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonché la stasi del procedimento».
Informazione provvisoria n. 8/2022. Le sezioni unite penali hanno risposto al seguente quesito: «se il giudice di appello, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione, maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata, per effetto di una valutazione difforme rispetto a quella operata dal giudice di primo grado (come, ad esempio, nei casi di esclusione della recidiva qualificata o di ritenuta insussistenza di una circostanza aggravante o di formulazione di un diverso giudizio di comparazione tra le circostanze del reato), possa ugualmente decidere sull'impugnazione, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, ovvero debba revocare le statuizioni civili».
Le sezioni unite hanno chiarito che «il giudice di appello che, nel pronunciare declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pervenga alla conclusione – sia sulla base della semplice “constatazione” di un errore nel quale il giudice di primo grado sia incorso sia per effetto di “valutazioni” difformi – che la causa estintiva è maturata prima della sentenza di primo grado, deve revocare le statuizioni civili in essa contenute».
*Fonte: DirittoeGiustizia |