Si rifiuta di fare l'alcol test, ma non l'esame ematico: condannato per stato di ebbrezza
03 Maggio 2022
La Corte d'appello di Cagliari confermava la sentenza di condanna emessa nei confronti di un imputato per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'alcol test, nonostante si fosse sottoposto, invece, al prelievo del sangue richiesto dai Carabinieri per verificare il tasso alcolemico.
In realtà, l'accusato avrebbe cercato di sottrarsi all'esame con l'etilometro, prima cercando di risalire in auto e tentando invano di ripartire, poi fingendo di soffiare nell'apparecchio per sei volte, impedendo il suddetto accertamento. Condotta che, ovviamente, integra il reato in esame.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici si configura non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test, ma anche quando il conducente del veicolo attui una condotta ripetutamente elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico (Cass. pen., n. 3202/2019).
Ne consegue che «la contravvenzione in questione integra un reato istantaneo che deve ritenersi consumato nel momento stesso in cui la persona richiesta di sottoporsi al test con l'etilometro si rifiuti, a nulla rilevando che, in un momento successivo e dopo un lasso temporale apprezzabile, non si opponga al prelievo ematico».
Nel caso di specie, nonostante fossero passate ben 3 ore dal fermo dell'accusato e dal prelievo ematico (che confermava lo stato di ebbrezza), risulta ininfluente la questione concernente la regolarità o meno della richiesta dell'esame ematico poiché si tratta di circostanza successiva al momento di consumazione del reato.
Per questi motivi, il Collegio rigetta il ricorso dell'imputato.
*Fonte: DirittoeGiustizia |