Gratuito patrocinio “smart” per le vittime di violenza sessuale, maltrattamenti e stalking (e non solo)
04 Maggio 2022
Codice rosso. Una locale corte d'appello aveva rigettato la richiesta di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello stato ex d.P.R. n. 115/2002 da parte di una vittima di atti persecutori ex art. 612-bis c.p., sulla scorta della mancata allegazione della certificazione ISEE e dell'autocertificazione dell'iscrizione del difensore alla lista dei difensori abilitati. L'istante ricorreva per cassazione: per i Giudici di piazza Cavour ogni richiesta ulteriore alla semplice indicazione dei componenti il nucleo familiare corredata di codice fiscale - in caso di reati sub Codice rosso - ovvero a quella certificante i redditi nell'anno - in via generale, in ogni caso di reato - va ritenuta illegittima. La Cassazione prende posizione su alcune prassi restrittive alla concessione del beneficio da parte di alcuni giudici o corte locali mediante la richiesta di documenti/certificazioni non imposti dalla legge. La presunzione assoluta di vulnerabilità della persona offesa (non della danneggiata). Nella sottocategoria dei reati a Codice rosso, rubricati dall'art. 76, comma 4-ter, d.P.R. n. 115/2002, la Corte costituzionale (n. 1/2021) ha ritenuto la condizione di vulnerabilità della persona offesa – accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, al di là della condizione reddituale - sufficiente alla concessione del beneficio e comunque limitatamente alla persona offesa dal reato, non sempre coincidente con la persona o l'ente danneggiati dalla condotta criminale. Cosa è sufficiente per i reati a “Codice rosso” ovvero, generalmente, in ogni altro caso di contestazione penale? Premessa la ragione giustificativa dell'istituto e l'irrilevanza assoluta del criterio reddituale, non occorre allegare certificazione ISEE né tantomeno dichiarazione dei redditi. Per ogni altro caso di contestazione penale, l'art. 76 d.P.R. cit. richiede esclusivamente la certificazione dei redditi maturati nell'anno, da ritenersi comprensivi di quelli non dichiarati, illeciti o soggetti a tassazione separata. Per tutte le contestazioni penali, ai sensi dell'art. 79 d.P.R. cit. non occorre l'autocertificazione che l'avvocato è iscritto alla lista nel registro del gratuito patrocinio, dovendo il giudice attivarsi in autonomia per verificarne la realtà. Per tutte le contestazioni, in ogni caso, occorre indicare i componenti del nucleo familiare corredati da codice fiscale senza necessità di allegazione dei documenti identificativi. Stop al giudice prolisso. Al giudice è inibita qualsiasi richiesta ulteriore ai documenti indicati ex art. 79 d.P.R. n. 115/2002 e, quindi, non sono ammesse interpretazioni restrittive alla concessione del beneficio eventualmente motivate dalla volontà del giudice procedente di schermare l'attività da contestazioni di natura erariale nei suoi confronti. Per la Cassazione, oltre ex lege previsto, non può essere richiesto nulla all'istante, specie per i reati a “Codice rosso” di cui la corte costituzionale ha sancito in termini assoluti la necessità di tutelare le persone offese mediante un beneficio di carattere economico indipendente dal reddito. *Fonte: DirittoeGiustizia |