Come esigere le somme dovute per il mantenimento?

02 Maggio 2022

Come poter esigere le somme maturate a titolo di mantenimento dei figli dal momento del deposito del ricorso alla statuizione finale? Basta un semplice precetto con notifica del titolo esecutivo oppure il decreto ingiuntivo come per le spese straordinarie oppure occorre altro?

Come poter esigere le somme maturate a titolo di mantenimento dei figli dal momento del deposito del ricorso alla statuizione finale? Basta un semplice precetto con notifica del titolo esecutivo oppure il decreto ingiuntivo come per le spese straordinarie oppure occorre altro?

Il mantenimento è un obbligo che può sorgere tanto dalla separazione giudiziale che da quella consensuale; in entrambi i casi si è posto il problema di individuare il dies a quo dal quale calcolare le somme da versare a tale titolo.

Se con riguardo alla separazione giudiziale, la giurisprudenza, dopo un lungo dibattito, è giunta alla conclusione (oramai consolidatasi) della decorrenza dell'assegno di mantenimento non dalla data della sentenza che dichiara i coniugi separati, ma dal momento della domanda giudiziale (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. VI, ord., 3 luglio 2013, n. 16671; Cass. civ., sez. I, sent. 3 febbraio 2017, n. 2960; Cass. civ., sez. VI, ord. 5 febbraio 2018, n. 2687), analogo dibattito non ha interessato l'altro caso – quello relativo alla separazione consensuale – ove l'alternativa si poneva tra la decorrenza a far data dalla pubblicazione del provvedimento di omologazione da parte del Tribunale e la retroazione al momento del deposito del ricorso congiunto. Soltanto recentemente la giurisprudenza si è espressa sul tema, adottando, mutatis mutandis, la medesima soluzione valida per la separazione giudiziale: la decorrenza dell'assegno di mantenimento inizia dal deposito del ricorso congiunto (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. 22 dicembre 2021, n. 41232).

Occorre, infatti, ricordare che, in sede di separazione consensuale, l'accordo dei coniugi acquista efficacia con l'omologazione del giudice. Tale provvedimento consente all'accordo di produrre i propri effetti i quali, però, decorrono, se non è previsto diversamente, già dal deposito del ricorso congiunto, essendo questo il momento che rende definitiva la manifestazione di volontà dei coniugi e la valutazione che essi fanno in relazione alla rispondenza degli accordi ai loro interessi.

Ciò premesso, veniamo al quesito con cui si chiede quale sia lo strumento processuale per chiedere ed ottenere le somme a titolo di mantenimento. Senza dar qui conto del lungo percorso compiuto dalla giurisprudenza per arrivare all'attuale orientamento, sia sufficiente qui ricordare che le spese straordinarie, intese quali spese imprevedibili e imponderabili e, dunque estranee alle normali consuetudini di vita, non sono comprese nell'assegno di mantenimento (cfr. Cass. civ., sez. I, ord. 13 gennaio 2021, n. 379) e che il principio, affermato dagli stessi giudici di legittimità, è quello per il quale, il creditore che abbia ottenuto una pronuncia di condanna nei confronti del debitore esaurisce per ciò stesso il proprio diritto di azione e non può, per difetto di interesse, richiedere ex novo un altro titolo contro il medesimo debitore per la medesima ragione ed oggetto semprechè, però, il comando sia idoneamente delimitato e quantificato, in relazione all'esigenza di certezza e liquidità del diritto che ne costituisce l'oggetto, o comunque lo possa essere in forza di elementi in modo idoneo indicati nel titolo stesso ed all'esito di operazioni meramente materiali o aritmetiche (sul principio, ex multis: Cass. civ., sez. lav., ord. 6 giugno 2003, n. 9132, Cass. civ., sez. VI, ord. 5 febbraio 2011, n. 2816).

Fermo quanto sopra, il principio appena menzionato, se declinato con riferimento al quesito in esame, comporta che tanto la sentenza quanto il decreto di omologa - quando regolamenta i rapporti sostanziali tra le parti e indica quali siano i diritti e gli obblighi scaturiti dalla separazione – possono essere direttamente eseguiti in quanto titoli esecutivi (art. 474, comma 2, nn. 1 e 3, c.p.c.). E, a tal fine, occorrerà, in primo luogo, notificare (insieme al titolo esecutivo) un atto di precetto (art. 480 c.p.c.) che è l'atto iniziale del procedimento di esecuzione. Resta sottinteso che, se ritenuto utile, si potrà far precedere tale notifica da un atto di diffida stragiudiziale al fine di verificare la volontà del debitore di adempiere spontaneamente.

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