Disparità economica tra coniugi e obbligo di somministrazione dell'assegno divorzile
03 Maggio 2022
In una controversia inerente il riconoscimento dell'assegno divorzile, C.S. ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, la violazione degli artt. 5 e 9, l n. 898/1970, in quanto la Corte di merito, nell'osservare che «la disparità economica dei coniugi non era sufficiente per il riconoscimento dell'assegno, essendo necessario verificare se una simile disparità discendesse da scelte condivise dai coniugi in costanza di vita familiare, ha valutato la breve durata del matrimonio, trascurando però – in tesi di parte ricorrente - di considerarne le ragioni», esclusivamente ascrivibili all'ex marito. Ella sostiene, infatti, che tale accertamento poteva essere condotto dal giudice in sede di verifica dell'an debeatur e poteva essere rimesso in discussione solo dimostrando l'esistenza di eventuali modifiche, delle quali i giudici di merito hanno presunto l'esistenza in ragione della sopravvenienza di due figli. Inoltre, con motivo di ricorso incidentale, viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 9, l. n. 898/1970 e il difetto assoluto di motivazione, in ordine all'individuazione della data di decorrenza della revoca dell'assegno. Secondo C.S., infatti, la Corte territoriale avrebbe erroneamente individuato come «momento di decorrenza della revoca che era stata disposta la data della decisione, ritenendo assorbito il secondo motivo di reclamo e operando un incongruo richiamo alla giurisprudenza di questa Corte», non tenendo conto del principio secondo cui «la variazione dell'ammontare dell'assegno deve decorrere dalla data della domanda di revisione e non da quella di decisione, dato che un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio». Per tutti questi motivi la Suprema Corte ritiene che la «questione sollevata con il motivo di ricorso incidentale impone di verificare, in primo luogo, la natura delle pronunce assunte in applicazione dell'art. 9, comma 1, l. n. 898/1970, al fine di individuare il momento da cui le stesse possano incidere sul precedente giudicato impositivo dell'obbligo di somministrazione di un assegno di divorzio. Nel caso in cui si ritenga che il giudice possa stabilire che la revoca o la modifica decorrano dalla data della domanda di revisione, e non da quella della decisione su di essa, sarà necessario altresì stabilire quali siano le condizioni che consentano al giudicante di disporre che la statuizione abbia effetto fin dal momento della domanda».
Fonte: dirittoegiustizia.it |