Atti di destinazione

Corrado De Rosa
02 Maggio 2022

Con l'art. 39-novies d.l. 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito in l. 23 febbraio 2006, n. 51) si è introdotto nel Codice Civile l'art. 2645-ter c.c., rubricato «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche».
Inquadramento

Con l'art. 39-novies d.l. 30 dicembre 2005 n. 273 (convertito in l. 23 febbraio 2006, n. 51) si è introdotto nel Codice Civile l'art. 2645-ter c.c., rubricato «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche».

La norma si situa all'interno di un vasto dibattito dottrinale e giurisprudenziale sul significato, la disciplina e i limiti dei c.d. atti di destinazione, risolvendo alcuni punti dubbi, ma lasciando ancora aperti molti interrogativi.

Per meglio comprendere i problemi attuali è utile ricordare, riassuntivamente, il percorso evolutivo che ha condotto alla Novella.

Guardando al codice civile del 1942, l'espressione “destinazione” si rinviene in molte fattispecie, dai contorni e dai caratteri diversi. Le stesse si possono collocare in due genus diversi (amplius Meucci S., La destinazione di beni tra atto e rimedi, Giuffrè, 2009, 195 ss.):

In evidenza

Il codice civile conosce una forma di destinazione economica, a mezzo della quale il titolare di un diritto imprime una funzione materiale concreta al bene, incompatibile con una diversa forma di suo sfruttamento.

D'altro canto si conosce una forma di destinazione giuridica, attraverso la quale il proprietario vincola un proprio bene alla realizzazione di un interesse o di uno scopo. Il bene non è materialmente o economicamente reso interdipendente ad altri o modificato in vista della destinazione. La destinazione, piuttosto, è in questo caso resa pubblica e opponibile ai terzi: ciò comporta che il bene possa costituire oggetto di esecuzione da parte dei creditori solo per i debiti contratti per tale scopo

Fattispecie di destinazione “economica”

In diversi punti la normativa civilistica rileva e dà significato giuridico alla destinazione materiale e patrimoniale impressa dal titolare ad un proprio bene.

Un primo esempio emerge dall'art. 178 c.c. in tema di comunione legale dei beni tra i coniugi, ove si prevede che cadano in comunione c.d. de residuo e non in comunione immediata «i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente». La norma conduce ad escludere la caduta in comunione immediata per i beni che uno dei coniugi fattualmente indirizzi alla propria impresa individuale. La Cassazione ha precisato che non rileva, in quest'ambito, la dichiarazione espressa dal coniuge all'atto di acquisto, né quella del coniuge non acquirente (non applicandosi l'art. 179 c.c.) ma la concreta destinazione del bene ad uso aziendale (da ultimo Cass., sez. I, 19 settembre 2005, n. 18456). La destinazione è dunque puramente materiale, e da provarsi in concreto, non rilevando le dichiarazioni ex ante all'atto di acquisto.

Altra materia nella quale il codice civile parla di destinazione è quella delle pertinenze: l'art. 817 c.c. definisce le pertinenze come «cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa»; «la destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha diritto reale sulla medesima». Dal vincolo che si genera, per volontà del disponente, sulla cosa resa pertinenziale derivano importanti conseguenze giuridiche: si presume che l'atto avente per oggetto la cosa principale comprenda anche la pertinenza (art. 818 c.c.). La Cassazione delinea quale requisito oggettivo per l'instaurarsi del rapporto pertinenziale la continguità materiale tra i beni, ed il fatto che la pertinenza deve arrecare utilità al bene principale e non al suo titolare (Cass., sez. II, 10 giugno 2011, n. 12855).

Anche Cass. sez. II, 21 luglio 2021, n. 20911 ha di recente confermato che il collegamento funzionale in forza del quale il bene accessorio è destinato a quello principale costituisce presupposto essenziale del vincolo, ritenendolo estinto in un caso in cui – ferma restando la contiguità tra i beni – detto collegamento era venuto meno

L'art. 981 c.c. in tema di usufrutto precisa che l' usufruttuario, nel godimento della cosa, «deve rispettarne la destinazione economica». La norma ha alto valore sistematico, enucleando la distinzione tra il diritto assoluto del proprietario e il diritto limitato dell'usufruttuario. Anche sul tema si è discusso il significato del termine “destinazione economica”: oggi si ritiene che questa possa discendere anzi tutto da una dichiarazione espressa nell'atto costitutivo del diritto di usufrutto; in mancanza di ciò, o come criterio sussidiario, si deve considerare la destinazione che era stata in concreto impressa dal proprietario anteriormente all'usufrutto - e non quella che la cosa, in considerazione della sua natura, sarebbe di per sé idonea a soddisfare (in tal senso Cass. 18 novembre 1964, n. 2754).

Molte altre sono le norme in cui il legislatore considera una destinazione “economica” impressa dal titolare ai propri beni, e ne fa conseguire effetti giuridici: tra queste si possono annoverare il recente art. 1117-ter c.c. (dove si parla di modifica, mediante assemblea condominiale, alla «destinazione d'uso delle parti comuni»), l'art. 1062 c.c. (riguardante le servitù costituite per mezzo di un mero fatto giuridico, cioè la destinazione del padre di famiglia – sul punto Cass., sez. II, 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass sez. II, 20 gennaio 2022, n. 1794, che qualifica come “essenziale” la destinazione delle opere imposte sul fondo servente a vantaggio del fondo dominante e Cass sez. II, 08 settembre 2021, n. 24183, secondo cui unico elemento idoneo ad impedire la nascita della servitù consiste nella contraria volontà destinatoria del proprietario).

In tutte le ipotesi considerate, per quanto evidentemente distanti tra loro, emerge un elemento comune: il legislatore considera una destinazione fattuale, dinamica, in evoluzione, non affidata tanto (o solo) alle dichiarazioni negoziali.

Il proprietario imprime un indirizzo economico-produttivo ai suoi beni e questo comporta delle conseguenze giuridiche patrimoniali in tema di titolarità, limiti e potere di disposizione.

Fattispecie di destinazione “giuridica”

Il termine, mutuato dalla tradizione giuridica tedesca (Zwecksatzung), sta ad indicare i negozi a mezzo dei quali si vincolano dei beni ad uno scopo.

Nel codice civile i termini “destinazione” e “atto di destinazione”, prima della novella del 2006, sono stati a volte utilizzati anche in questo secondo senso.

Si pensi all'istituto della fondazione (artt. 14 ss. c.c.) ove il fondatore contestualmente erige un ente con finalità di interesse generale e destina allo stesso una parte dei propri beni, che prendono il nome di patrimonio di dotazione. Il termine “destinazione” è esplicitamente usato dall'art. 28 comma 3 c.c. per individuare le fondazioni di famiglia, ove il patrimonio è destinato «a vantaggio soltanto di una o più famiglie determinate». La scissione nel caso della fondazione è completa: il fondatore perde la proprietà dei beni, che sono intestati e destinati all'ente (dotato di personalità giuridica con il riconoscimento) e che non possono più essere utilizzati per scopi diversi rispetto a quelli istituzionali della fondazione. Naturalmente i creditori personali del fondatore non potranno aggredire i beni della fondazione, né viceversa.

Ulteriore esempio rilevante è il fondo patrimoniale. Con tale convenzione matrimoniale ex art. 167 c.c. un soggetto (coniuge o terzo) destina uno o più beni (immobili, mobili registrati e titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia. Tali beni, sia che vengano trasferiti ai coniugi sia che restino in piena proprietà al disponente, formano un patrimonio separato: da un lato possono essere utilizzati solo per i bisogni familiari, e dall'altro lato non possono essere aggrediti per debiti che il creditore sapeva essere contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170 c.c.).

In questo caso assume rilevanza la volontà negoziale: è questa a produrre l'effetto destinatorio e la segregazione, e cioè il vincolo tra bene e scopo - pur non trattandosi di un patrimonio dotato di soggettività giuridica (Cass., sez. I, 5 aprile 2007, n. 8610).

Non è necessario, né richiesto, che il disponente modifichi il bene imprimendovi una specifica finalità, o che il bene sia materialmente utilizzato dalla famiglia (può ad esempio essere un immobile non abitativo, concesso in locazione, i cui canoni servono al mantenimento della prole). Questa conclusione è stata di recente confermata anche dalla giurisprudenza, come di recente da Tribunale Vicenza sez. I, 27 settembre 2021, n. 1783, che, nel definire i bisogni della famiglia, afferma che debbano essere intesi in senso lato, non già come bisogni essenziali ma anche come mero miglioramento del benessere economico familiare. Oggetto del fondo patrimoniale possono essere esclusivamente beni capaci di pubblicità (come gli immobili): l'effetto segregativo, che protegge i beni dall'aggressione dei creditori, può darsi solo se è loro garantito un idoneo strumento di informazione sulla condizione giuridica del bene.

Ancora merita un accenno l'istituto del trust. La Convenzione dell'Aja 1 luglio 1985 (ratificata in Italia con l. n. 346/1989) ha permesso l'ingresso nell'ordinamento italiano dell'istituto di common law a mezzo del quale un soggetto (settlor) trasferisce alcuni suoi beni ad un trustee – il quale ha il compito di amministrarli e gestirli nell'interesse del c.d. beneficiary o per il perseguimento di uno scopo.

Da diversi lustri è ormai certa l'ammissibilità del c.d. trust interno, ovvero del trust costituito tra soggetti italiani e avente ad oggetto beni in italia, ma sorretto da una legge regolatrice straniera (da ultimi Trib. Urbino 11 novembre 2011; Cass., ord. n. 9637/2018).

Il trust non è un autonomo soggetto di diritto (Cass., sez. I, 20 febbraio 2015, n. 3456), bensì un patrimonio separato e trasferito in capo ad un amministratore, il trustee, al quale è attribuita una proprietà “formale” e “funzionalizzata allo scopo” di destinazione. Sul punto si rileva che la recente Cass. sez. VI, 28 ottobre 2021, n. 30430 ha finanche negato l'efficacia traslativa del trasferimento dal settlor al trustee, stante l'attribuzione in regime di segregazione patrimoniale destinata alla sola amministrazione che non sarebbe sufficiente a considerare il trustee avente causa del diritto.Anche in questo caso si genera una segregazione: i creditori personali del trustee e del disponente non potranno aggredire i beni oggetto di trust: solo i debiti contratti per scopi coerenti con quello impresso dal settlor nell'atto costitutivo potranno condurre ad esecuzione forzata sul fondo in trust.

Vi sono, poi, altre fattispecie di destinazione giuridica conosciute al nostro ordinamento: possiamo ricordare ad esempio i patrimoni destinati ad uno specifico affare ex artt. 2447-bis ss. c.c. e i beni oggetto di usufrutto genitoriale ex artt. 324 ss. c.c. (i quali sono destinati ai bisogni della famiglia e non aggredibili da creditori “generici” ex art. 326 comma 2 c.c. – anche se la natura giuridica dell'istituto è ancora dibattuta).

In tutte queste ipotesi si nota un profilo decisamente diverso rispetto a quello delineato nel paragrafo precedente: il bene viene caratterizzato, con connotati reali, dalla sua destinazione negoziale ad uno scopo. Ciò da un lato ha l'effetto di proteggere il bene da creditori estranei alla destinazione, e dall'altro lato delinea un limite all'assolutezza dei diritti del proprietario. In altre parole il proprietario, vincolando il bene ad una finalità specifica, comprime le sue facoltà di utilizzo, destinazione e alienazione, ma contemporaneamente sottrae il bene al rischio di esecuzione forzata da parte dei soggetti che vantano crediti per ragioni ultronee alla destinazione.

Destinazione atipica dei beni allo scopo ante riforma del 2006

Il tema della destinazione è stato oggetto di grande interesse sia da parte della dottrina che da parte della prassi commerciale negli ultimi 30 anni – da una parte nel tentativo di delineare gli incerti confini del concetto di “destinazione” e dall'altra per sviluppare i migliori strumenti di asset protection.

Ci si è cioè interrogati sulla legittimità di atti di destinazione (“giuridica”) al di là dei casi espressamente previsti dalla legge, al di fuori del complesso panorama dei trust, e dunque “atipici”.

Prima dell'introduzione dell'art. 2645-ter c.c. il tema è stato oggetto di forti contrasti.

Il primo aspetto venuto in considerazione riguarda il tema della causa: si è messa in discussione la validità della causa destinationis, intesa come vincolo di un bene ad uno scopo. Alcuni autori (La Porta U., Destinazione di beni allo scopo e causa negoziale, Napoli, 1994) hanno dato risposta positiva, a partire dall'introduzione nel nostro ordinamento dell'istituto del trust, richiamando all'istituto romanistico del pactum fiduciae e alla distinzione tra causa (art. 1325 c.c.) e tipi contrattuali. Da tale considerazione si faceva discendere l'ammissibilità di vincoli di destinazione, anche traslativi, purchè sorretti da interessi idonei a giustificare causalmente la struttura negoziale.

L'opinione più diffusa, di contro, negava la legittimità di atti di destinazione diversi da quelli codificati dal legislatore. La destinazione, infatti, ha come conseguenza naturale la separazione del patrimonio destinato dal patrimonio generale del debitore, oggetto di esecuzione: può essere, quindi, uno strumento per eludere i diritti dei creditori.

In particolare sono state delineate diverse ragioni per le quali non si sarebbe potuto ammettere un atto atipico di destinazione di beni allo scopo, con effetti reali, portante una separazione patrimoniale:

  • anzitutto il tenore letterale dell'art. 2740 comma 2 c.c., in base al quale «le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge»: il codice circoscrive la segregazione patrimoniale alle sole fattispecie tipiche;
  • in secondo luogo, il principio di numerus clausus dei diritti reali: si affermava che la destinazione, andando a influire sui diritti del proprietario con effetti opponibili ai terzi, avrebbe costituito un vulnus al sistema dei diritti reali;
  • in terzo luogo si nega, nel nostro ordinamento, l'ammissibilità di una scissione tra proprietà e potere di disporre del bene – riconosciuta, ad esempio, nel diritto tedesco. La destinazione, separando la proprietà formale dal diritto sostanziale di gestione e amministrazione, avrebbe urtato con i fondamentali principi in tema di diritti soggettivi.

Anche la giurisprudenza si era attestata su analoghe considerazioni, predicando “l'impossibilità di sottoporre l'atto a vincoli di carattere reale” al di fuori delle poche norme dettate in tema dal codice civile, non essendo “configurabile la proprietà fiduciaria, intesa come vincolo di destinazione imposto al bene, con carattere reale” (Cass., sez. II, 26 maggio 1999, n. 5122, nel testo).

Negata, ante novella del 2006, l'ammissibilità di atti di destinazione atipici aventi connotati reali e comportanti una segregazione nel patrimonio del disponente, restava aperto il dibattito sull'ammissibilità di vincoli contrattuali atipici comportanti meri effetti obbligatori.

Sul tema è intervenuta, in più di un caso, la giurisprudenza.

I patti a mezzo dei quali le parti convenivano che un soggetto (di solito l'acquirente) avrebbe dovuto destinare un bene ad un determinato scopo, o allo svolgimento di una data funzione, sono stati ritenuti dalla Cassazione forme attenuate del divieto di alienazione, codificato dal legislatore all'art. 1379 c.c. (non certo inquadrabili nella condizione risolutiva, ma piuttosto nell'onere)tesi sostenuta di recente anche da Cass. sez. II, 20 giugno 2017, n. 15240, che ha dichiarato la nullità di un legato con vincolo di destinazione senza limite di tempo, in quanto non conforme alle limitazioni di cui al citato art. 1379 c.c. e, dunque, idoneo a comprimere in modo eccessivo il diritto di proprietà del legatario).

I giudici argomentavano, cioè, che l'obbligo di destinare un bene ad uno scopo costituisce un limite convenzionale al potere di disposizione, e cioè un minus rispetto al divieto assoluto di alienazione disciplinato dal legislatore. A questa considerazione consegue che i vincoli di destinazione “obbligatori” sono stati riconosciuti come leciti, ma compressi entro i limiti di ammissibilità del divieto di alienazione: limite di durata circoscritto e sussistenza di un apprezzabile interesse in capo ad una delle parti (Cass., sez. II, 17 novembre 1999, n. 12769; Cass., sez. VI, 15 ottobre 2011, n. 21376).

Appare significativo, per quanto si dirà in seguito, che uno dei principali limiti imposti (anche) agli atti di destinazione obbligatori fosse il vaglio dell'“apprezzabile interesse” sotteso al vincolo. Il tema dell'interesse destinatorio e della sua meritevolezza è ancora oggi fonte di ampio dibattito, nonostante l'introduzione di una normativa specifica sul punto.

Art. 2645-ter c.c. e gli attuali limiti alla destinazione

L'introduzione dell'art. 2645-ter c.c. ha profondamente innovato il dibattito in tema di destinazione. Si è infatti riconosciuta, con la novella, la trascrivibilità di atti con i quali un soggetto (disponente) vincola uno o più beni alla realizzazione di un interesse meritevole di tutela, in favore di uno o più beneficiari, attraverso un atto pubblico e per una durata limitata.

La norma stessa prevede che l'effetto della trascrizione è quello di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione: i beni e i frutti dei beni «possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione, e possono costituire oggetto di esecuzione solo per debiti contratti per tale scopo».

Il suggello normativo della possibilità di destinare beni ad uno scopo ha risolto positivamente molti dei dubbi del passato, confermando l'ammissibilità di un vincolo con effetti reali (anche se non può dirsi del tutto risolta la discussione in merito alla natura giuridica dei diritti del beneficiario della destinazione).

Gli studi della dottrina e le pronunce della giurisprudenza si sono quindi dovuti misurare sui limiti e la portata dell'istituto, per determinarne un perimetro applicativo condiviso. Questo procedimento, che ha occupato molti contributi dell'ultimo decennio, ha un rilievo pratico centrale: la ricerca di un punto di equilibrio tra gli interessi del disponente, che vincola i suoi beni, e le ragioni dei creditori, i quali non devono vedere pretestuosamente eluso il principio di responsabilità patrimoniale generica del debitore.

Richiamando gli aspetti tecnici del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., si intendono qui di seguito approfondire i limiti alla fattispecie destinatoria, tratti dallo studio della norma ma estendibili alla destinazione in generale (in tal senso Consiglio Nazionale del Notariato, Studio Civilistico n. 357-2012/C in www.notariato.it, che richiede l'applicazione dei risultati in tema di meritevolezza, su cui di seguito, anche all'istituto del trust).

Il primo aspetto da considerare è l'oggetto dell'atto di destinazione: la norma, dettata in tema di trascrizione, considera solo beni immobili. Per questo potrebbe argomentarsi che, al di fuori del ristretto ambito dei terreni e dei fabbricati, non debba ritenersi ammissibile alcuna destinazione; in assenza di espressa previsione normativa, si potrebbe dubitare di rientrare nell'ambito dell'atipico.

Al contrario si potrebbe affermare che i limiti sostanziali dell'atto di destinazione sono già compiutamente enucleati dalla norma, e riguardano la durata e la meritevolezza dell'interesse destinatorio: il fatto che la norma consideri solo i beni immobili sarebbe allora un accidente, motivato semplicemente dalla collocazione topografica dell'art. 2645-ter c.c.. Nulla dovrebbe cioè escludere che la destinazione possa avere ad oggetto beni e diritti diversi, di qualsiasi natura, purchè siano determinati la durata e l'interesse sotteso al vincolo.

Risulta preferibile una opinione intermedia, attestata anche dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio Civilistico n. 357-2012/C, cit.): si può immaginare che formino oggetto di destinazione non solo immobili, ma anche altri beni e diritti, purché gli stessi siano capaci di pubblicità nelle relative sedi. Si rileva infatti che, per garantire l'effetto dell'opponibilità del vincolo ai terzi, è necessario che questi ultimi siano messi nella condizione di poter conoscere i limiti convenzionalmente imposti ad un'eventuale esecuzione forzata sui beni del debitore (quali, appunto, la destinazione). Certamente una somma di denaro non può formare oggetto di destinazione con effetti reali; al contrario pare che possano formare oggetto di destinazione le quote societarie in società a responsabilità limitata, le azioni, i titoli di credito, i beni mobili registrati, i marchi e i brevetti (mutuando le opinioni più recenti in tema di oggetto del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c.).

Un secondo tema, meno battuto ma non secondario, è l'individuazione del beneficiario. La norma pare chiara nel richiedere che il destinatario del vincolo sia un soggetto (persona fisica o giuridica) determinato, o quantomeno determinabile. Non pare che l'atto ex art. 2645-ter c.c. possa prevedere la destinazione del bene ad un interesse (rectius: ad uno scopo) generale o diffuso: è la norma stessa ad imporre che tale vincolo sia riferibile a persone con disabilità, pubbliche amministrazioni, o altri enti e persone fisiche ai sensi dell'art. 1322 c.c.. Da ciò consegue un'importante differenza, quanto meno redazionale, rispetto ai trust, che in base a diverse legislazioni straniere possono anche essere “di scopo”.

L'art. 6 l. 22 giugno 2016, n. 112 (c.d. “Dopo di Noi”) prevede particolari benefici, soprattutto di natura fiscale, per i trust e i vincoli di destinazione istituiti ad esclusivo beneficio di persone con disabilità grave, e detta una serie di requisiti stringenti, anche di natura strutturale e redazionale, che tali strumenti giuridici devono soddisfare per accedere alle agevolazioni in parola.

Il limite di durata («novant'anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria») è diretto ad evitare che il vincolo comporti una compressione sine die dei diritti del disponente/proprietario, in coerenza con le considerazioni della dottrina e della giurisprudenza in tema di elasticità del diritto di proprietà.

Ulteriori punti interessanti sono la natura e la struttura dell'atto di destinazione. Nel silenzio della norma, l'opinione della dottrina quasi unanime è che, nonostante la novella sia dettata in tema di trascrizione, il legislatore abbia introdotto una norma sulla fattispecie (Gazzoni F., Osservazioni sull'art. 2645-ter, in Giust. Civ. 2006, 165 ss.). Con questo si intende dire che il legislatore ha ammesso un atto di destinazione causalmente e strutturalmente autonomo, e capace di autogiustificarsi senza che ad esso occorra premettere o far seguire ulteriori negozi giuridici (quali il trasferimento della proprietà del bene in capo ad un attuatore, o al beneficiario, od altro).

Parte della giurisprudenza di merito, anche molto recente, tra cui Tribunale Reggio Emilia sez. II, 10 marzo 2015, n.399 che ha negato l'ammissibilità di un vincolo di destinazione impresso su un bene già di titolarità del disponente, dovendo l'atto destinatorio necessariamente ricollegarsi ad altra fattispecie negoziale dotata di causa propria) ha invece affermato che l'art. 2645-ter c.c. non configurerebbe una norma “sugli atti”, bensì solo “sugli effetti”. Ciò si desumerebbe dalla sua collocazione nel Titolo del codice in tema di trascrizione (dove non si prevedono tipi negoziali, ma si regolano gli effetti e la pubblicità di strumenti giuridici già recepiti). La tesi restrittiva è fondata poi sul principio di responsabilità patrimoniale generica del debitore: ammettendo un negozio destinatorio “puro”, si darebbe ingresso nel nostro ordinamento ad ipotesi atipiche di limitazione della responsabilità patrimoniale, in contrasto con il disposto dell'art. 2740 comma 2 c.c.. Un ulteriore spunto a sostegno della tesi negativa è l'utilizzo, nella norma, del termine “conferente” – che dimostrerebbe la necessità di un trasferimento di proprietà dal disponente ad un terzo (c.d. attuatore).

Questa opinione restrittiva è stata superata da tre recentissime ordinanze della Corte di Cassazione. Si è giustamente osservato che il requisito della meritevolezza dell'interesse, espresso dall'art. 2645-ter c.c., giustifica la segregazione che ne è effetto e non urta bensì rafforza il principio di tipicità delle forme di limitazione alla responsabilità patrimoniale. Il punto, come vedremo, è piuttosto quello di determinare chiari confini di meritevolezza degli interessi sottesi all'atto. Ulteriormente, dall'uso del termine “conferente”, secondo l'opinione migliore, discende la facoltà, ma non la necessità, che il vincolo sia traslativo dei diritti che ne formano oggetto. L'art. 2645-ter c.c. è da interpretarsi, in conclusione, come norma “sugli atti”, o “sulla fattispecie”: non occorre pertanto che all'atto destinatorio si affianchi un atto traslativo del bene, o un altro negozio tipico o atipico – la destinazione è causa sufficiente, se sorretta da un interesse meritevole.

Orientamenti a confronto

Vincolo di destinazione: norma “sugli atti” o solo “sugli effetti”?

Il vincolo di cui all'art. 2645-ter c.c. non può essere unilateralmente autodestinato su di un bene già in proprietà con un negozio destinatorio puro, ma può unicamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale tipica od atipica dotata di autonoma causa

Trib. Trieste 7 aprile 2006, n. 3996;
Trib. Reggio Emilia 26 marzo 2007;

Trib. Reggio Emilia 22 giugno 2012;

Trib. Santa Maria Capua Vetere 28 novembre 2013;

Trib. Reggio Emilia 27 gennaio 2014;

Trib. Reggio Emilia 12 maggio 2014;

Trib. Reggio Emilia, sez. II, 10 marzo 2015, n. 399

L'art. 2645-ter c.c. ammette la validità di un negozio di destinazione autonomo, non traslativo ed “autoimposto” dal costituente

Trib. Bologna 5 dicembre 2009;

App. Roma 9 febbraio 2009;

Cass., ord., 24 febbraio 2015, n. 3735;

Cass., ord., 24 febbraio 2015, n. 3737;

Cass., ord., 25 febbraio 2015, n. 3886

In particolare: il limite della meritevolezza dell'interesse

La norma prevede che i beni vincolati ex art. 2645-ter c.c. devono essere destinati alla realizzazione di «interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c.».

La norma ha tipizzato due ipotesi di destinazione certamente meritevoli e idonee (persone disabili e pubbliche amministrazioni) sulle quali il vaglio di ammissibilità è svolto ex ante dal legislatore.

Sono però rimessi ampi spazi all'autonomia privata nella determinazione di possibili utilizzi dell'istituto: con l'unico limite dell'individuazione della corretta definizione di “interessi meritevoli di tutela”.

Alcuni autori hanno criticato il concetto di “meritevolezza”, affermando che si tratta di un residuato del regime corporativo e che in nessun modo, nell'attuale ordinamento, esso può distinguersi dalla nozione di liceità (in tema di contratto atipico si è pronunciata in tal senso Cass., sez. I, 13 maggio 1980, n. 3142). L'interesse che non sia contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume sarebbe sempre meritevole, in quanto (meramente) lecito (sul punto Dicillo R., Atti e vincoli di destinazione, in Dig. Disc. Priv. Agg., Torino, 2007). Seguendo tale opinione si dovrebbe concludere che ogni interesse lecito, ancorchè egoistico e meramente personale, possa legittimamente fondare un vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c..

La tesi opposta afferma che il legislatore ha utilizzato il richiamo alla meritevolezza perché ha voluto richiedere un quid pluris rispetto alla mera liceità del negozio.

Non è però univoco in cosa consti la differenza:

a) alcuni hanno sostenuto che la meritevolezza consisterebbe in una finalità di pubblica utilità, al pari degli scopi già tipizzati dalla legge e dalla costituzione (Gazzoni F., Osservazioni sull'art. 2645 ter, in Giust. Civ. 2006, 165 ss.);

b) altri hanno letto nella meritevolezza un richiamo al principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost.: sarebbe pertanto escluso ogni interesse privato e patrimoniale (Trimarchi G.A.M., Negozio di destinazione nell'ambito familiare e nella famiglia di fatto, in Notariato, 2009, 441);

c) la tesi più diffusa afferma che è meritevole l'interesse, anche collettivo o individuale e non sovraordinato, che non abbia carattere egoistico o meramente economico-patrimoniale (Petrelli G., La trascrizione degli atti di destinazione, in Riv. Dir. Civ.2006, 162 ss.)

Si conclude pertanto che è indispensabile l'altruità dell'interesse: non è ammessa l'autodestinazione (che rivela uno scopo egoistico e perciò non meritevole).

La finalità del vincolo non può certamente essere la separazione patrimoniale (art. 2740 c.c.): quest'ultima è l'effetto e non la causa giustificatrice della destinazione ex art. 2645-ter c.c.; inoltre non potrebbe che qualificarsi come un fine egoistico ed economico (c.d. asset protection), estraneo alla sfera semantica della “meritevolezza”.

Nonostante la simmetria riscontrata nei precedenti paragrafi, la nozione di meritevolezza non sembra pienamente sovrapponibile con il concetto di «apprezzabile interesse di una delle parti» delineato dall'art. 1379 c.c. in tema di divieto di alienazione.

In quella sede infatti, per opinione consolidata, si può dare rilievo ad un interesse anche puramente patrimoniale o egoistico di uno dei contraenti (frequenti sono i casi di diritto societario in cui è imposto, per statuto o patto parasociale, il divieto di vendere le partecipazioni allo scopo di non pregiudicarne il valore o di evitare “scalate ostili”). In tema di vincolo di destinazione, invece, il legislatore usa un'espressione diversa: non dev'essere un interesse “di una delle parti”, ma un “interesse meritevole di tutela”: si esce quindi dal rapporto obbligatorio, per sua natura relativo e limitato alle parti, e si detta un parametro oggettivo, che si evolve con il sentire della società civile.

Occorre in conclusione una ricognizione in concreto degli interessi che possono validamente sostenere l'atto di destinazione.

Pare utile partire da alcuni precedenti giurisprudenziali di merito, che rivelano un panorama frastagliato e non univoco.

Giurisprudenza sulla meritevolezza dell'interesse

Meritevole di tutela è l'interesse di solidarietà sociale

Trib. Vicenza 31 marzo 2011, aderendo ad una tesi restrittiva, ha affermato che gli interessi di cui all'art. 2645-ter c.c. sono «solo quelli attinenti alla solidarietà sociale e non anche quelli dei creditori di una società insolvente». Sembrerebbe escludersi ogni rilevanza di interessi privatistici, per quanto significativi ed economicamente importanti, lasciando spazio solo a finalità di portata generale, con rilievo solidaristico (come potrebbe in effetti emergere dai due scopi – disabili e pubbliche amministrazioni – certamente legittimi per legge)

Il vincolo non può essere funzionale alla realizzazione di un piano concordatario

Sul tema della crisi d'impresa Trib. Reggio Emilia 27 gennaio 2014 ha invece negato che il vincolo posto in essere dal terzo potesse essere funzionale alla realizzazione del piano concordatario ex artt. 160 ss. l. fall. in quanto, nel caso concreto, l'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. non era traslativo e non era stato unito ad un mandato irrevocabile a vendere i beni destinati all'impresa, visto come requisito essenziale per garantire la soddisfazione dei creditori sul bene. Dalla pronunzia si può desumere, a contrario, che un atto di destinazione a supporto di un piano di concordato, se correttamente strutturato, avrebbe potuto superare il vaglio di meritevolezza, non messo in discussione dal giudice di prime cure. Più recente Cass., sez. III, 18 gennaio 2019, n. 1260, che riconosce la meritevolezza dell'interesse dell'impresa che costituisce vincolo di destinazione a favore dei creditori chirografari prima del ricorso per il concordato preventivo, in quanto con tale operazione garantisce “la conoscibilità dello stato di crisi e preserva il patrimonio da eventuali atti di distrazione o da iniziative destinate ad avvantaggiare solo alcuni creditori in pregiudizio degli altri”

Lo scopo dei bisogni della famiglia (se non compreso nel fondo patrimoniale) va dettagliato

Trib. Reggio Emilia, sez. II, 10 marzo 2015, n. 399 ha affermato «Gli interessi meritevoli di tutela che legittimano il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., devono essere esplicitati nell'atto di costituzione, devono essere valutati in modo stringente e devono essere prevalenti rispetto agli interessi sacrificati dei creditori del disponente estranei al vincolo». Nel caso in oggetto si è ritenuto che il fine di far fronte ai bisogni della famiglia sia astrattamente meritevole di tutela, ma che lo stesso debba essere dettagliato in concreto nell'atto costitutivo, non bastando una menzione generica. Si conferma poi che non è sufficiente la mera liceità dello scopo destinatorio, occorrendo un quid pluris, ravvisato in un criterio economico-comparativo tra interesse del disponente e pregiudizio dei creditori

In conclusione può dirsi che sono certamente meritevoli di tutela gli interessi già cristallizzati in istituti giuridici diversi ed affini al vincolo di destinazione: la tutela dei disabili, gli scopi fondazionali, la tutela della famiglia in crisi, della convivenza more uxorio, e delle famiglie “allargate” o “ricomposte”. Non pare potersi negare la meritevolezza delle destinazioni dirette a perseguire scopi costituzionali, quali la tutela della salute e lo sviluppo dell'arte e della scienza (purché, come anzi detto, si coinvolga un beneficiario determinato).

Più controverso è il tema della destinazione di beni alla soluzione della crisi d'impresa. Qui il nodo principale, come anzi accennato, non sembra tanto quello della meritevolezza dell'interesse, quanto quello del (complesso) coordinamento tra destinazione negoziale e regole concorsuali. È al limite dell'inammissibilità la destinazione che veda quale disponente la stessa società in crisi – anche qualora i beni siano destinati ai propri creditori: qui il rischio di contrasto con la disciplina del concordato e del fallimento si manifesta con evidenza, e vi è margine per l'azione revocatoria (in tema di trust Trib. Novara 29 gennaio 2015, n. 81) . Pare invece più spendibile l'istituto di cui all'art. 2645-ter c.c. nell'ipotesi in cui sia un terzo (ad esempio un socio) a vincolare alcuni propri beni personali ai fini del risanamento dell'impresa in crisi. In questo caso, trattandosi di beni sui quali i creditori non possono rivendicare pretese ex ante, non si pongono contrasti con gli strumenti esecutivi e di diritto fallimentare predisposti dall'ordinamento.

L'orizzonte dell'interprete torna ancora sul tema della causa: se si può dire che, alla luce degli ultimi sviluppi giurisprudenziali, la destinazione assurge a valida struttura negoziale, grazie all'introduzione dell'art. 2645-ter c.c. (senza che occorra il ricorso ad altri contratti collegati), d'altro canto è vero che per il prodursi dei suoi effetti verso terzi occorre la sussistenza (e l'espressa indicazione in atto) dell'interesse che sorregge il vincolo. La causa del negozio si riempie, dunque, in concreto, dello scopo espresso e perseguito dal disponente – che dev'essere prevalente su quello, sacrificato, dei suoi creditori e, perciò, soggiace ad una valutazione di meritevolezza in concreto.

Resta da chiedersi quale sia la sanzione nel caso in cui il giudice valuti non meritevole di tutela l'interesse imposto dal disponente. Secondo parte della dottrina si avrebbe difetto di un elemento essenziale dell'istituto, che porterebbe alla nullità dell'atto destinatorio (Gabrielli G., Vincoli di destinazione importanti separazione patrimoniale e pubblicità nei registri immobiliari, in Riv. dir. civ., 2007, p. 333). Pare preferibile ritenere che l'interesse lecito ma non meritevole non comporti l'invalidità dell'atto, bensì solo la sua inopponibilità ai terzi: si dovrebbe dunque ritenere che il vincolo abbia effetti obbligatori, solo inter partes (Dicillo R., op.cit., 165). Se l'interesse è invece illecito, la nullità è prevista direttamente dall'art. 1418 c.c.. La conclusione discende dal fatto che non si è identificata la meritevolezza con la liceità del negozio, e pertanto la comprovata assenza di quel quid pluris necessario a giustificare la segregazione non significa assenza di causa o causa illecita: semplicemente la destinazione resterà valida tra le parti, produttiva di effetti obbligatori, senza che si realizzi, verso i terzi, l'obiettivo della asset protection.

*Scheda aggiornata alla Legge "Dopo di Noi"

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