La definitività dell'accertamento non decorre dalla notifica della cartella ma dalla notifica dell'avviso di accertamento

Redazione Scientifica
06 Maggio 2022

Ai fini della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016, la giurisprudenza ha identificato tipologie di atti amministrativi...

Ai fini della causa di esclusione di cui all'art. 80 comma 4 d.lgs. 50/2016, la giurisprudenza ha identificato tipologie di atti amministrativi che, divenuti inoppugnabili perché non tempestivamente impugnati ovvero confermati all'esito di un giudizio, danno luogo a una violazione tributaria definitivamente accertata, includendovi gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione ex art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, nonché, nel caso in cui costituiscano il primo atto di esercizio della pretesa impositiva, le cartelle di pagamento (Cons. Stato, Sez. V, 8 aprile 2019, n. 2279; 27 luglio 2018, n. 1970; Cass., Sez. Un., 14 maggio 2010, n. 11722).

La circostanza che all'avviso di accertamento non impugnato non abbia fatto seguito una cartella di pagamento (e che non vi sia, quindi, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute) non costituisce impedimento al ritenere la violazione definitivamente accertata. Infatti la cartella di pagamento è il primo atto della fase di riscossione, che può essere contestata per vizi formali, ma senza che - ordinariamente - possa più discutersi dell'esistenza del debito tributario, che è iscritto a ruolo solo dopo la sua definitività (Cons. Stato, Sez. V, 3 aprile 2018, n. 2049). Sicché, sempre ai fini per cui è causa, non rileva ex se il mancato decorso del termine di impugnazione della cartella (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2020, n. 2397).

E' quindi corretto affermare che sussiste un principio consolidato in giurisprudenza secondo cui, se la cartella di pagamento è mero strumento della riscossione che (ordinariamente) segue la notifica di un precedente avviso di accertamento (contenente la richiesta di pagamento del debito tributario), la definitività dell'accertamento decorre non già dalla notifica della cartella, bensì da quella dell'avviso di accertamento (Cons. Stato, Sez. V, n. 2397/2020, cit.; 14 dicembre 2018, n. 7058; V, 12 febbraio 2018, n. 856).

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