La ratio del principio di invarianza (art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016) è quella di garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti

Redazione Scientifica
06 Maggio 2022

La ratio del principio di invarianza, di cui all'art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, è quella di garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti...

La ratio del principio di invarianza, di cui all'art. 95, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, è quella di garantire continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti, onde impedire che la stazione appaltante debba retrocedere il procedimento fino alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte, cioè di quella soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta si presume senz'altro anomala, situazione che ingenererebbe una diseconomica dilatazione dei tempi di conclusione della gara correlata a un irragionevole dispendio di risorse umane ed economiche; proprio perciò la stessa disposizione non può essere intesa nel senso di vanificare la tutela giurisdizionale, oggetto di tutela costituzionale (artt. 24 e 113 Cost.), e dunque di precludere impugnazioni non mosse da intenti emulativi, ma a contestare l'ammissione alla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o autrici di offerte invalide, che nondimeno abbiano inciso sulla soglia di anomalia determinata in via automatica; allo stesso modo, in nome dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'attività amministrativa, la rettifica della soglia di anomalia derivante dall'illegittima ammissione di imprese prive dei requisiti di partecipazione alla gara deve essere consentita alla stessa stazione appaltante avvedutasi di ciò.

La fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte a conclusione della quale, ai sensi dell'art. 95, comma 15, d.lgs. 50/2016 non è più consentita la modifica della soglia di anomalia in via di intervento da parte della stessa stazione appaltante è delimitata, dal punto di vista temporale e procedimentale, dal provvedimento di aggiudicazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2579; Consiglio di Stato, Sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013).

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