Sulla natura del giudizio di equivalenza
06 Maggio 2022
Il caso.
Una società censura il
provvedimento di aggiudicazione
disposto in favore di altro operatore lamentando che l'offerta tecnica presentata da quest'ultimo fosse carente dei requisiti minimi previsti dalla
lex specialis
di gara a pena di esclusione.
Sul principio di equivalenza.
Il Collegio, nel rigettare il ricorso, ritiene corretto l'operato della stazione appaltante che ha giudicato valida l'offerta, facendo applicazione del
principio di equivalenza.
Ritiene TAR Lazio che il principio in parola costituisca applicazione del più generale del
favor partecipationis,
con la conseguenza che il relativo giudizio debba essere ancora a
criteri di conformità sostanziale
delle soluzioni tecniche offerte e non a meri riscontri formalistici.
Peraltro, nel richiamare precedente altro dello stesso TAR Lazio, il Collegio evidenzia come non sia necessaria un'apposita dichiarazione formale circa l'equivalenza funzionale del prodotto offerto, essendo sufficiente una prova da includere nell'offerta con qualsiasi mezzo appropriato, ivi inclusa una
specifica descrizione
del prodotto.
Conclusioni. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti minimi del prodotto richiesti dalla lex specialis è necessario che la stazione appaltante, anche per il tramite della descrizione acclusa nell'offerta, valuti l'equivalenza sotto il profilo funzionale e non affidandosi a criteri meramente formalistici. |