È lecita la revoca dell'assegno divorzile se l'ex coniuge convive more uxurio e coabita con un'altra persona
06 Maggio 2022
Un ex marito chiedeva la revoca dell'assegno divorzile a suo carico, a seguito della sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio. A sostegno della sua richiesta adduceva l'instaurazione da parte dell'ex moglie di una convivenza more uxorio, nonché la sua condizione di disoccupato, a seguito del licenziamento subito. La richiesta era stata respinta in primo grado dal Tribunale di Ascoli Piceno e successivamente anche in fase di Appello. Avverso la sentenza di secondo grado l'ex coniuge proponeva ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi di doglianza. Il ricorso è fondato. La vicenda analizzata dalla Corte di Cassazione ruota intorno al concetto di convivenza, sottolineando che differisce da quello di coabitazione. Ricorda infatti il Collegio che la coabitazione (sancita dall'art. 143, comma 2, c.c.) è un obbligo sancito riguardo al matrimonio, mentre non vi è alcun dato nello stesso senso, con riguardo alla convivenza more uxorio. Evidenziano pertanto i Giudici della Cassazione che la Corte territoriale abbia confuso i due concetti, giungendo quindi a conclusioni errate. La stessa Corte di Cassazione aveva in passato affermato che: «la convivenza more uxorio deve essere intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale, senza che la coabitazione possa assumere il rilievo di un requisito indispensabile all'integrazione del fatto giuridico» (Cass. n. 9178/2018, n. 7128/2013). Alla luce di queste considerazioni il Collegio dichiara il ricorso accolto e afferma il seguente principio di diritto al quale dovrà attenersi la Corte d'Appello: «in materia di revoca dell'assegno divorzile disposto per la instaurazione da parte dell'ex coniuge beneficiario di una convivenza more uxorio con un terzo, il giudice deve procedere al relativo accertamento tenendo conto, quale elemento indiziario, della eventuale coabitazione di essi, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al giudizio nei modi ammessi dalla legge processuale, nonché gli eventuali argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale».
Fonte: dirittoegiustizia.it
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