Misure protettive ex art. 7 d.l. 118/2021 e sussistenza dei requisiti tipici cautelari

La Redazione
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10 Maggio 2022

Il ricorso per la conferma delle misure protettive necessarie per concludere le trattative con il ceto creditorio, previsto dall'art. 7 D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021, contestuale o successivo all'istanza di nomina dell'esperto, deve essere depositato unitamente ai documenti richiesti dallo stesso art. 7, comma 2, del decreto a pena di inammissibilità.

Il ricorso per la conferma delle misure protettive necessarie per concludere le trattative con il ceto creditorio, previsto dall'art. 7 D.L. 118/2021 conv. in L. 147/2021, contestuale o successivo all'istanza di nomina dell'esperto, deve essere depositato unitamente ai documenti richiesti dallo stesso art. 7, comma 2, del decreto a pena di inammissibilità.

Inoltre, l'espresso rinvio alla disciplina sul procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis ss. , porta a ritenere che devono essere indicati, ad onere del ricorrente e sempre ai fini dell'ammissibilità dell'atto, i requisiti “tipici cautelari” del fumus boni iuris e del periculum in mora