Con quali modalità può essere notificata la cartella di pagamento?

Redazione scientifica
11 Maggio 2022

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), non essendo necessaria alcuna attestazione di conformità.

In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate – Riscossione e notificata via PEC ad una società, la CTR rigettava l'appello proposto da quest'ultima avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando la regolarità della notifica della cartella di pagamento ed escludendo la necessità dell'attestazione di conformità dell'atto trasmesso a mezzo PEC.

Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione sostenendo che, a differenza dell'ipotesi di trasmissione a mezzo PEC di un documento informatico in formato p7m, che sia atto nativo digitale, nell'ipotesi di allegazione al messaggio di PEC di una copia del documento in originale cartaceo ed in formato pdf, è necessario che il mittente (nella specie l'Agenzia delle entrate - Riscossione) attesti la conformità del documento, allegato al messaggio, al suo originale; attestazione nella specie mancante nonostante l'operato disconoscimento.

La Suprema Corte, ritenendo infondato il motivo di ricorso, ricorda (ai sensi delle definizioni date dal CAD) che:

  • il messaggio PEC è «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati».
  • la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico è «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico»
  • il duplicato informatico è «il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».

Alla luce di questo, la Cassazione chiarisce che «la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")».

Non è quindi necessaria alcuna attestazione di conformità del documento informatico a quello analogico.

Alla luce di ciò il ricorso viene rigettato.