Assegni: lettura e dichiarazione dei redditi

Andrea Russo
Benedetta Rossi
Apollonia Musio
Piercarlo Bausola
10 Maggio 2022

Sia in sede di procedimento di separazione (art. 706, comma 3, c.p.c.) sia in sede di scioglimento del matrimonio (artt. 4, comma 6, e 5 comma 9 l. n. 898/1970) vige da tempo l'obbligo (non sanzionato) di produrre le dichiarazioni dei redditi.
Inquadramento

*Bussola aggiornata da P. Bausola

Sia in sede di procedimento di separazione (art. 706, comma 3, c.p.c.) sia in sede di scioglimento del matrimonio (artt. 4, comma 6, e 5 comma 9 l. n. 898/1970) vige da tempo l'obbligo (non sanzionato) di produrre le dichiarazioni dei redditi. Il riferimento generico alle “ultime” dichiarazioni dei redditi è stato interpretato dalla prassi giudiziaria nel senso che l'obbligo di allegazione riguardi le dichiarazioni degli ultimi tre anni. Sulla base delle dichiarazioni dei redditi, salvo la recente prassi di alcuni tribunali che, come vedremo, hanno ampliato e dettagliato la documentazione fiscale richiesta alle parti al fine di poter ricostruire la loro situazione reddituale e patrimoniale, nella fase presidenziale viene quantificato e disposto, con i provvedimenti temporanei ed urgenti, il contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli, nonché l'assegno di divorzio valevole per tutta la durata del procedimento e fino alla sentenza.

Dichiarazione dei redditi. Caratteristiche

Per ogni anno solare i contribuenti (ex art. 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi») devono compilare una dichiarazione dei redditi con la quale espongono i propri redditi e calcolano, in base ad aliquote fiscali determinate, l'imposta dovuta. Le dichiarazioni devono essere redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati entro il 31 gennaio di ogni anno con provvedimento amministrativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (art. 1, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:

  • hanno conseguito redditi nell'anno 2018 e non rientrano in specifici casi di esonero (per un approfondimento si vedano le istruzioni ministeriali alla compilazione del modello Redditi 2018 e 730/2018);
  • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come ad esempio i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

Per i casi specifici di obbligo ed esonero di presentazione è bene sempre fare riferimento alle istruzioni alla compilazione dei modelli pubblicate annualmente dall'Agenzia delle Entrate.

Dichiarazione dei redditi. Lettura per una corretta valutazione della situazione patrimoniale dei coniugi

La dichiarazione dei redditi può essere incompleta (quando viene omessa l'indicazione di una fonte di reddito) o infedele (quando una fonte di reddito non è indicata nel suo corretto ammontare), ma essa, anche qualora sia perfettamente conforme alla legge, può non essere indicativa dell'effettivo reddito del dichiarante, né della sua reale capacità patrimoniale mobiliare ed immobiliare.

Tale circostanza risulta di particolare importanza nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio: i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi non sono sufficienti ad accertare i redditi dei coniugi e soprattutto la loro capacità patrimoniale mobiliare ed immobiliare, elementi sui quali, invece, dovrebbe fondarsi la ricostruzione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e, per questa via, la quantificazione dell'ammontare del contributo al mantenimento o dell'assegno di divorzio.

Ai fini di una corretta lettura della dichiarazione dei redditi del coniuge obbligato e, dunque, di un'esatta valutazione della sua situazione patrimoniale, è importante tenere presente che il reddito netto desumibile dalla dichiarazione dei redditi (reddito netto = reddito imponibile - imposte) non sempre corrisponde al reddito effettivamente disponibile sia in eccesso che in difetto.

In eccesso poiché alcuni redditi non devono essere inseriti in dichiarazione e altri debbono essere inseriti non interamente, ma in percentuale. In primo luogo, i redditi e le rendite esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva non devono essere inseriti nella dichiarazione ed il contribuente, che possieda esclusivamente tali tipologie di redditi, non deve presentare affatto la dichiarazione, come si vedrà con maggio dettaglio nei seguenti paragrafi.

L'accesso ai dati reddituali e patrimoniali in caso di separazione e divorzio: le posizioni del Consiglio di Stato sentenza n. 5347/2019

Per ovviare al problema della conoscenza effettiva della situazione reddituale e patrimoniale dell'ex coniuge si può ricorrere all'accesso diretto ai dati.

L'accesso diretto ai documenti di natura reddituale e patrimoniale dell'ex coniuge, senza autorizzazione del giudice civile è stato nel tempo oggetto di diverse posizioni e orientamenti in particolare con riguardo alla problematica relativa alla tipologia di dati ostensibili dagli Enti.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del n. 5347 del 29 luglio 2019, aveva dato il via libera all'accesso agli atti e ai documenti di natura reddituale e patrimoniale dell'ex coniuge.

A distanza di circa un mese, un'ulteriore pronuncia si è occupata del medesimo tema: viene effettuato con la stessa un cambio di posizione rispetto alle precedenti posizioni del 2017, segnando un orientamento favorevole all'accesso diretto.

Con una ulteriore recentissima pronunzia, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza Cons. Stato, 25 settembre 2020, n. 19 ha di fatto autorizzato l'accesso difensivo dei documenti fiscali, reddituali e patrimoniali del coniuge in pendenza del giudizio di separazione, inseriti nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, mediante estrazione di copia, anche se qualche dubbio permane ancora in merito alle varie tipologie di dati ostensibili e all'accesso per fini diversi da quelli consentiti dal Consiglio di Stato.

Tutto ciò in modo disgiunto dall'esercizio dei poteri processuali, nonché dei poteri istruttori del giudice civile nei procedimenti in materia di famiglia.

Fattispecie reddituali che esonerano dall'inserimento in dichiarazione dei redditi

Con particolare riferimento alle fattispecie reddituali che non devono essere inserite nella dichiarazione i redditi o le rendite esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si riporta di seguito uno schema riepilogativo delle principali casistiche:

TIPO DI REDDITO

CONDIZIONI DI ESONERO

Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)

Lavoro dipendente o pensione

  1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d'imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall'ultimo che ha effettuato il conguaglio


2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale

Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati.

NB: L'esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell'abitazione principale.

Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto.
Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche

Redditi esenti.

Esempi: rendite erogate dall'Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali

Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca).

Esempi: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico

Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili

Risulta che sia esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella tabella sopra riportata, se si sono verificate le condizioni descritte.

Oltre alle fattispecie illustrate in tabella, ci sono poi alcune tipologie di reddito che devono essere inserite in dichiarazione non interamente, ma in percentuale. È il caso, per esempio, del reddito dei fabbricati concessi in locazione il quale risulta imponibile solo per il 95%.

Altro esempio significativo di parziale imponibilità fiscale, è rappresentato dai redditi conseguiti dai cosiddetti “lavoratori impatriati”, che vedono una percentuale esposta a tassazione molto bassa rispetto all'effettivo reddito conseguito.

Allo stesso modo i redditi derivanti da partecipazioni qualificate al capitale di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (IRES) concorrono alla determinazione del reddito solo parzialmente.

Più precisamente, il regime di tassazione dei dividendi percepiti dal socio persona fisica non imprenditore varia a seconda che la partecipazione al capitale sia qualificata (percentuale inferiore o uguale al 20% dei diritti di voto ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio inferiore o uguale al 25%; nel caso di società quotate, le percentuali inferiori al 2% e al 5%), o non qualificata.

I commi 1003 e 1004 dell'art. 1, L. 205/2017(Legge di Bilancio 2018) hanno abrogato il comma 1 dell'art. 47 TUIRe modificato l'art. 27, d.p.r. n. 600/1973modificando la disciplina relativa alla tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, prevedendo un trattamento fiscale uniforme sia delle partecipazioni ‘qualificate' che di quelle ‘non qualificate' prevedendo per entrambe le fattispecie una ritenuta a titolo di imposta del 26%.

Il nuovo regime di tassazione dei dividendi (che prevede l'applicazione della ritenuta del 26% a titolo di imposta), pertanto, troverà applicazione a partire dai dividendi conseguiti dall'esercizio 2018.

Nella tabella che segue si riepiloga l'articolata situazione fiscale sulla tassabilità dei dividendi.

SOGGETTO

PERCETTORE

IMPONIBILITA'

Fino all'esercizio 2007

Esercizi

2008-2016

Per l'esercizio

2017

Dall'esercizio

2018

Socio non

imprenditore (partecipazione qualificata)

Dividendi imponibili per il 40%

Dividendi imponibili per il 49,72%

Dividendi imponibili per il 58,14%

Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta

del 26%

Socio non

imprenditore (partecipazione NON qualificata)

Ritenuta d'imposta del 12,5%

Ritenuta d'imposta del 12,50% fino al 2011; del 20% dal

2012 al 30/6/2014;

del 26% successivo

Ritenuta d'imposta del 26%

Ritenuta d'imposta del 26%

Imprese individuali e Società di persone

Dividendi imponibili per il 40%

Dividendi imponibili per il 49,72%

Dividendi imponibili per il 58,14%

Dividendi imponibili per il 58,14%

Parimenti le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate non devono essere indicate nella dichiarazione dei redditi poiché sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 12,5% o 20% oppure 26% a seconda del periodo in cui sono state realizzate, mentre le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate concorrono alla determinazione del reddito complessivo del percipiente e dunque vanno inserite nella dichiarazione dei redditi.

Gli oneri deducibili

È poi possibile che il reddito netto desumibile dalla dichiarazione dei redditi risulti di ammontare superiore al reddito effettivamente disponibile perché alcune voci di spesa sostenute dal contribuente non sono deducibili dal suo reddito complessivo. Per esempio, dal reddito imponibile del coniuge separato o divorziato obbligato al pagamento viene dedotto, per espressa previsione legislativa, solo l'assegno periodico corrisposto al coniuge e non anche il contributo destinato al mantenimento dei figli (cfr. art. 3, comma 3, lett. b)e art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986). Consegue che se il reddito complessivo di Caio (coniuge obbligato) è pari a 1.000 e gli assegni corrisposti a Tizia (coniuge percipiente) sono pari a 200, il reddito imponibile sarà 800. Il reddito netto di Caio, che corrisponderà al reddito imponibile 800 meno le imposte che possiamo ipotizzare pari a 300, sarà pari a 500. In tale operazione di calcolo non viene preso in considerazione l'importo che Caio è tenuto a corrispondere per il mantenimento dei figli.

Deve essere del pari considerato che dal reddito disponibile andranno detratte anche le spese fisse che i coniugi hanno assunto nel corso della vita in comune e che continuano a gravare, a seguito di separazione o divorzio, su uno dei coniugi. Si pensi, ad esempio, agli interessi passivi versati per il mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della casa coniugale i quali possono essere detratti (in misura del 19%) dall'imposta lorda (incidono, quindi, sul mero ammontare dell'imposta, ma non sono dedotte dal reddito complessivo).

Dichiarazione dei redditi del coniuge erogante il contributo al mantenimento o l'assegno di divorzio

L'art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986, prevede che siano deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche residente all'estero, a seguito di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura indicata nel provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Da un punto di vista fiscale l'assegno di mantenimento al coniuge rappresenta:

  • onere deducibile per il soggetto che lo eroga;
  • reddito assimilato a quello di lavoro dipendente per il coniuge che lo percepisce.

La deducibilità è possibile per importi corrisposti:

  • a seguito di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili (divorzio)
  • nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria e ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli.

La deducibilità riguarda anche l'adeguamento automatico dell'assegno periodico.

Sono esclusi invece gli assegni erogati per il mantenimento dei figli: tale import, inoltre, non costituisce un onere deducibile per il genitore che lo corrisponde.

Dal punto di vista fiscale, la quota dell'assegno destinata ai figli:

rappresenta un onere indeducibile per il soggetto che la eroga;

non costituisce reddito nè per il figlio nè per il coniuge che la percepisce.

Come già si è fatto cenno, la normativa fiscale differenzia in modo netto l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, rispetto a quello a favore dei figli.

L'assegno di mantenimento a favore del coniuge costituisce reddito assimilato ai redditi di lavoro dipendente per il percipiente e onere deducibile dal reddito di chi lo versa; viceversa l'assegno di mantenimento a favore dei figli non è sottoposto a tassazione in capo al percipiente e pertanto chi lo versa, non lo può dedurre.

L'articolo 10, comma 1, lettera c), del TUIR prevede che siano deducibili dal reddito complessivo “gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria”.

La disciplina fiscale è chiara nell'individuare quali oneri deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, così come non lascia dubbi nel ricondurre tali importi al novero dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, al di là di come tali somme o assegni vengano denominati.

Il testo unico individua gli elementi da rilevare ai fini della tassazione in capo al percipiente e per la deducibilità a favore dell'erogante. Questi in particolare sono:

la periodicità dell'assegno;

la previsione da parte di un provvedimento ottenuto in sede di giudizio di separazione o divorzio.

Come prima accennato, non rilevano né la denominazione né la riferibilità ad una specifica voce di spesa. Sul punto è interessante riportare, a titolo esemplificativo, una pronuncia della Cass., sez. trib., n. 13029/2013, la quale ha statuito la deducibilità delle somme afferenti al “contributo casa”, poste a carico del coniuge in sede di separazione ed a favore del coniuge più debole: tali spese, infatti, sarebbero un contributo per il mantenimento e pertanto assimilabili all'assegno vero e proprio.

In evidenza: accordi stragiudiziali tra coniugi

La necessità di un provvedimento del Giudice a determinare importo e periodicità dell'assegno divorzile rende non rilevanti fiscalmente gli accordi stragiudiziali tra le parti.

Si pensi ad accordi intercorsi a seguito di separazione di fatto: in tal caso l'assegno che eventualmente viene stabilito non è deducibile ai fini fiscali per il coniuge erogante.

Per converso tale reddito non assume rilevanza fiscale per il coniuge percettore.

Alcune precisazioni

a) Residenza fiscale del coniuge non rilevante

Aspetto a volte critico riguarda la residenza fiscale dell'ex coniuge: la deducibilità dell'assegno di mantenimento erogato all'ex coniuge è confermata anche se questi è residente all'estero.

L'ex coniuge in situazione di difficoltà economica che si trasferisca all'estero, non determina alcuna conseguenza per la deduzione fiscale legata al coniuge erogante.

Ne consegue che in presenza delle condizioni normativamente previste per essere considerato fiscalmente non residente, l'erogante in relazione al reddito prodotto in Italia sarà assoggettato a tassazione sia in Italia che nel Paese estero di residenza (cd.tassazione concorrente), con possibilità di eliminare la doppia tassazione ove sussistano gli accordi convenzionali bilaterali tra gli Stati in tal senso.

La Risoluzione AdE n.93 del 8 febbraio 2021 ha chiarito che ai fini della tassazione italiana, qualora sussistano i requisiti previsti per essere considerato non residente, l'erogante potrà dedurre dal reddito imponibile gli assegni corrisposti all'ex coniuge in sede di dichiarazione dei redditi, qualora la deduzione non sia già stata effettuata dal sostituto d'imposta.

b) Deducibilità fiscale secondo il principio di cassa

Per il coniuge erogante la deduzione fiscale ai fini IRPEF segue il criterio di cassa, ovvero nell'esercizio dell'avvenuto pagamento delle somme ovvero devono essere presi in considerazione gli importi degli assegni versati nell'anno solare.

c) Assegni per il mantenimento dei figli non detraibili

Le somme erogate dall'ex coniuge dedicate al mantenimento dei figli non sono detraibili ai fini IRPEF.

E' pertanto necessario separare la quota di assegno, legata al mantenimento del coniuge, rispetto a quella legata al mantenimento dei figli; sul punto si veda la Circolare n. 95/E/2000 dell'Agenzia delle Entrate.

Recentemente la circolare 8 luglio 2020, n. 19/E, ha chiarito che se la somma indicata nel provvedimento del giudice è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, salva diversa indicazione, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50 per cento della somma, indipendentemente dal numero dei figli. In tal caso la quota parte destinata al mantenimento dei figli non è deducibile dal coniuge che la corrisponde.

Versamento per compensazione dell'assegno periodico

Gli importi che non vengono materialmente pagati, ma che vengono compensati con crediti vantati nei confronti del coniuge separato o divorziato beneficiario degli stessi, sono comunque deducibili nel caso in cui siano corrispondenti agli assegni periodici che risultino da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (Ris. Agenzia delle Entrate 15 giugno 2009 n. 157).

Tassazione dell'assegno di mantenimento in capo al coniuge percipiente, versato per compensazione.

Sotto il profilo fiscale, gli assegni periodici dedotti dal reddito dal coniuge erogante, anche sotto forma di compensazione, vanno assoggettati ad IRPEF da parte del coniuge percipiente, secondo quanto dispone l'art. 50, comma 1, lett. i), d.p.r. n. 917/1986.

L'importo dell'assegno da assoggettare come reddito imponibile IRPEF è esclusivamente quello derivante dal mantenimento proprio e non invece l'eventuale quota di assegno destinata al mantenimento dei figli.

L'assegno di mantenimento erogato dall'ex coniuge ai figli, è da considerare, invece, reddito esente da tassazione per il percipiente.

Sul punto è opportuno segnalare come, in giurisprudenza, la compensazione dell'assegno di mantenimento non sia pacificamente ammessa: in alcune pronunce infatti si evidenzia come tali somme, essendo ritenute di natura alimentare, o parzialmente alimentare, siano soggette al divieto di compensazione di cui all'art. 447 c.c..

Al di là delle posizioni espresse dall'Agenzia delle Entrate, occorre quindi non considerare come liberamente compensabili tali somme.

Specularmente, per il coniuge separato o divorziato ricevente, gli assegni spettanti continuano ad essere rilevanti ai fini reddituali, anche se non materialmente percepiti ma compensati con poste differenti.

La Circolare Agenzia delle Entrate, 12 giugno 2002 n. 50, ha inoltre specificato come nel caso in cui un coniuge separato paghi delle rate di mutuo (contratto per l'acquisto della casa coniugale) competenza dell'altro coniuge, con relativa rinuncia del medesimo all'assegno mensile di mantenimento, non viene riconosciuta la deducibilità. Tale fattispecie è infatti da configurarsi come regolamentazione dei rapporti patrimoniali dei coniugi.

L'evoluzione normativa nel tempo

I parametri normativi di riferimento dell'assegno divorzile sono mutati negli anni sia a seguito delle modifiche legislative, (l. n. 78/1987), sia per rielaborazioni interpretative di merito e di legittimità.

Un breve passo indietro per comprendere appieno il quadro odierno.

Nella formulazione originaria dell'art. 5, l. n. 898/1970 l'assegno divorzile aveva fondamento misto (assistenziale, risarcitorio e compensativo) e l'analisi giurisprudenziale si concentrava solamente sulla posizione economica dell'obbligato.

La norma in origine recitava: «(…) Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni

della decisione, l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di entrambi (…)».

La l. n. 74/1987 ha riformulato l'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 come segue: «Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive».

Prosegue inoltre: «La sentenza deve stabilire anche un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. Il tribunale può, in caso di palese iniquità, escludere la previsione con motivata decisione. Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in

unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico».

Il confronto testuale con la formulazione originaria della norma pone in luce alcune differenze:

a) il rilievo dell'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice in precedenza non esistenti in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale;

b) l'accorpamento di tutti gli indicatori che compongono rispettivamente il criterio assistenziale (le condizioni dei coniugi ed il reddito di entrambi), quello compensativo (il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune) e quello risarcitorio (le ragioni della decisione) nella prima parte della norma, come fattori di cui si deve tenere conto nel disporre sull'assegno di divorzio;

c) la condizione, (che costituisce l'innovazione più significativa, perché assente nella precedente formulazione della norma), dell'insussistenza di mezzi adeguati e dell'impossibilità di procurarli per ragioni obiettive, in capo all'ex coniuge che richieda l'assegno.

Il recepimento dell'indirizzo normativo nelle pronunzie di legittimità

L'intervento modificativo della l. n. 74/1987 sull'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, ha quindi causato, a cascata, anche diversi orientamenti in sede di interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità.

La funzione dell'assegno di divorzio si è caratterizzata, sempre più, negli anni successivi all'entrata in vigore del testo originario dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970 come strumento perequativo della situazione di squilibrio economico patrimoniale che si sia determinata a vantaggio di un ex coniuge ed in pregiudizio dell'altro.

A questo fine i tre criteri sopra illustrati, contenuti nella norma, operano come presupposti di attribuzione dell'assegno, soprattutto nelle interpretazioni della Suprema Corte, (Cass. n. 5714/1988). Questo orientamento, interpreta la funzione dell'assegno quale strumento per sanare una situazione di squilibrio ingiustificato, valutazione non basata solo sulla mera comparazione quantitativa delle sfere economico- patrimoniali o delle capacità reddituali degli ex coniugi, ma basata su una osservazione della correlazione tra la situazione economico-patrimoniale al momento dello scioglimento del vincolo e dei ruoli svolti dagli ex coniugi all'interno della relazione coniugale.

Da questi orientamenti emerge I' incidenza del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato nell'art. 29 Cost.nella valutazione.

La sentenza n. 11/2015 della Corte Costituzionale, ha inoltre stabilito come il tenore di vita fruito quando il matrimonio era in essere non sia il solo presupposto per la determinazione dell'assegno divorzile.

L'art. 5, comma 6, come esaminato ne indica infatti altri altri, ugualmente importanti:

  • La condizione e il reddito degli ex coniugi;
  • La partecipazione personale alla creazione del patrimonio coniugale; La durata del matrimonio;
  • I motivi del divorzio.

Anche la Cassazione, intervenendo su tali aspetti, ha sottolineato che il tenore di vita possa determinare solo l‘importo massimo dell'assegno divorzile e che gli altri elementi possano contribuire a diminuirlo o perfino azzerarlo (Cass. civ.: sentenza n. 2546/2014, sentenza n. 24252/2013, sentenza n. 23797/2013, sentenza n. 15611/2007, sentenza n. 18241/2006).

È inoltre utile accennare al fatto che la natura dell'assegno sia denotata anche da altre finalità, in particolare di tre tipi:

Assistenziale: l'assegno deve sopperire al pregiudizio che consegue all'ex coniuge più debole a causa del divorzio;

Risarcitorio: per la configurazione dell'assegno é importante verificare la causa che ha comportato la fine del matrimonio;

Compensativa: per la determinazione dell'assegno occorre verificare quanto e come ogni ex coniuge contribuiva alla realtà familiare.

Casi in cui l'assegno divorzile non spetta

L'assegno di divorzio non risulta dovuto quando:

  1. L'ex coniuge che percepisce l'assegno si risposa. Se invece si risposa chi versa l'assegno, deve continuare a consegnarlo.
  2. Muore l'ex coniuge che versava l'assegno. Gli eredi non sono responsabili degli assegni di mantenimento e divorzili, per cui alla sua morte, il diritto per l'ex coniuge cessa. L'ex coniuge mantiene altre forme di tutela, come la reversibilità della pensione del divorziato.
  3. L'ex coniuge che percepisce l'assegno cambia la sua situazione economica: trova un lavoro oppure, per esempio, inizia una convivenza che gli garantisce un certo tenore di vita (convivenza more uxorio); si veda in merito Cass. n. 25845/2013.
  4. La separazione viene addebitata all'avente diritto all'assegno.

La norma prevede casi particolari nei quali il diritto a percepire l'assegno di divorzio si perde:

a) Il beneficiario contrae nuovo matrimonio: in questo caso perde il diritto a ricevere l'assegno; viceversa quando a risposarsi è il coniuge tenuto al versamento, ciò non comporta automaticamente il venir meno dell'obbligo nei confronti dell'ex coniuge. La necessità del mantenimento di una nuova famiglia può però costituire un giustificato motivo di revisione dell'assegno di divorzio, ma ciò dovrà oggetto di accertamenti da parte del Giudice.

b) Morte dell'ex coniuge tenuto al versamento: in tal caso si estingue l'obbligo; il coniuge beneficiario ha però la possibilità di godere di altre forme di tutela, principalmente sul piano previdenziale.

La Legge n. 241/1990 prevede anche la possibilità che l'ex coniuge ha diritto a percepire un assegno periodico a carico dell'eredità (assegno successorio) se versa in stato di bisogno e se a suo tempo è stato riconosciuto dal Tribunale l'assegno periodico divorzile.

Tale assegno sarà determinato nel suo quantum dal Tribunale, tenendo conto dell'importo dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche.

c) Se dopo la sentenza di divorzio, il coniuge tenuto al versamento dimostra che l'ex coniuge beneficiario ha acquisito i mezzi per provvedere autonomamente al proprio sostentamento o non si trova più in stato di bisogno, può essere revocato l'obbligo di corresponsione. In pratica quando l'ex coniuge che percepisce l'assegno cambia la sua situazione economica: ad esempio trova un lavoro oppure, inizia una convivenza che gli garantisce un certo tenore di vita (convivenza more uxorio); si veda in merito Cass. n. 25845/2013.

Su questa ultima situazione, (convivenza more uxorio), la giurisprudenza ha recentissimamente emanato alcune pronunzie che paiono modificare la rotta tracciata negli scorsi anni.

In particolare nella sentenza della Cass. civ., sez. VI-1, sent., 14 febbraio 2022, n. 5447 si legge che qualora sia giudizialmente accertata l'instaurazione di una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche all'attualità di mezzi adeguati o impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, mantiene il diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio a carico dell'ex coniuge, in funzione esclusivamente compensativa. A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare; della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio; dell'apporto alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.

d) La separazione viene addebitata all'avente diritto all'assegno

Altro caso interessante sul quale si è soffermata la giurisprudenza di recente (Cass. civ., sez. I, sent., 11 gennaio 2022, n. 518) è il frangente in cui l'obbligato formi una nuova famiglia, con relativi oneri di mantenimento e possa quindi richiedere la revisione dell'importo dell'assegno da corrispondere all'ex coniuge.

A supporto della richiesta rivolta al giudice di diminuzione dell'assegno siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti.

Nel giudizio di revisione dell'assegno divorzile il giudice non può procedere a un nuovo e autonomo esame dei presupposti o dell'entità dell'assegno ma deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto al momento dell'attribuzione dell'assegno. L'onere della prova grava sull'ex coniuge obbligato, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'ex coniuge beneficiario. E' quando viene enunciato dalla Cass. civ., sez. VI - 1, ord., 24 gennaio 2022, n. 1984.

L'evoluzione della giurisprudenza: dalla sentenza n. 11490/1990 della Cassazione a Sezioni Unite al cambio di rotta della sentenza di Cassazione n. 11504/2017, in tema di attribuzione all' ex coniuge dell'assegno di divorzio

La nascita della norma del 1970, (riformata nel 1987), è stata accompagnata da un certo dibattito fra due posizioni prevalenti.

Da un lato si sosteneva la necessità di ancorare il diritto all'assegno di divorzio esclusivamente all'accertamento di una condizione di non autosufficienza economica, (autonomia o indipendenza economica), o anche capacità idonea a consentire un livello di vita dignitoso.

Dall'altro si guardava alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti in aggiunta all'accertamento del giudice di merito, (novità di poteri istruttori officiosi introdotti dalla norma), oltre al rilievo, del tutto attuale, della sostanziale marginalizzazione degli indici contenuti nella prima parte della norma, ove l'accertamento fosse esclusivamente incentrato sulla condizione economico patrimoniale del creditore.

Le Sezioni Unite con sentenza n. 11490/1990 hanno ritenuto centrali questi ultimi profili, dando vita ad un orientamento, rimasto fermo per un trentennio, fino al mutamento di indirizzo determinato dalla sentenza n. 11504/2017.

Nella sentenza del 1990 si era affermato che l'assegno avesse carattere esclusivamente assistenziale dal momento che il presupposto per la sua concessione dovesse essere rinvenuto nell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui potesse disporre, a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Venne però chiarito come non fosse necessario l'accertamento di uno stato di bisogno, assumendo rilievo, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio. A questo consolidato orientamento si è contrapposto quello affermato dalla Sezione Prima della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504/2017, la quale è intervenuta, innovando, sul tema del diritto dell'ex coniuge ad un assegno di divorzio ai sensi dell'art. 5, comma 6, l. div. e, pur condividendo la premessa sistematica relativa alla rigida distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha individuato come parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante, la non autosufficienza economica dello stesso ed ha stabilito che solo all'esito del positivo accertamento di tale presupposto possano essere esaminati in funzione ampliativa del quantum i criteri determinativi dell'assegno indicati nella prima parte della norma.

La Cassazione con questa sentenza intende evitare che si realizzi un indebito arricchimento per l'avente diritto all'assegno, riconoscendo così all'assegno di divorzio natura esclusivamente assistenziale, che giustifica la doverosità della sua prestazione in favore dell'ex coniuge economicamente più debole.

Queste argomentazioni conducono a comprendere la posizione assunta dalla Cassazione con la sentenza n. 11504/2017, per la quale l'individuazione dell'adeguatezza o meno dei mezzi idonei (e la possibilità o meno per ragioni oggettive di procurarseli) per l'ex coniuge va individuata nel raggiungimento della indipendenza economica del richiedente: se è accertato che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto all'assegno, poiché il dovere di mantenimento si pone come un elemento sussidiario, che deve operare solo quando l'autosufficienza si dimostra impraticabile.

A prescindere dalla valutazione della rispettiva situazione economico-patrimoniale, e a prescindere dalla considerazione di quale sia stato il tenore di vita durante il matrimonio, all'ex coniuge non potrà essere attribuito alcun sostegno economico, ove questi sia economicamente autosufficiente.

Con tale pronunzia la Corte ha legato il diritto al mantenimento nel divorzio, al concetto di “non autosufficienza economica” del coniuge più debole, discostandosi dal precedente presupposto di “continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio”.

Il diritto all'assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell'art. 5, l. n. 898/1970, in seguito all'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze: il presupposto per la destinazione delle somme è pertanto la mancanza di adeguati mezzi economici del coniuge o la difficoltà di procurarseli per ragioni oggettive.

Ricorrendo tali presupposti oggettivi dovranno essere presi in considerazione i seguenti parametri:

- le condizioni dei coniugi;

- il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio personale o comune durante il matrimonio;

- i redditi di entrambi;

- la durata del matrimonio.

La Cassazione inoltre ha elencato in modo specifico alcuni parametri per valutare l'esistenza della condizione di autosufficienza economica:

- il possesso di redditi di qualsiasi specie;

- il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari;

- la capacità e possibilità effettive di lavoro personale;

- la disponibilità di una casa di abitazione.

La Corte di Cassazione rileva come con il divorzio il matrimonio cessa e le parti del rapporto debbano ricominciare ad essere considerate parti singole. Nessuna rilevanza dovrebbe essere attribuita all'entità dei rispettivi patrimoni, alla diversa distribuzione dei compiti di cura della famiglia durante il matrimonio, alle ragioni della decisione, né alla durata del matrimonio stesso, ai fini della decisione sulla concessione dell'assegno.

Il giudizio sull'assegno dovrebbe essere strutturato in due fasi distinte:

- il riconoscimento del diritto (fase dell'an debeatur),

- la determinazione quantitativa dello stesso (fase del quantum debeatur).

Il parametro di riferimento per l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione dell'assegno, secondo il recente orientamento della Corte, non dovrà essere il tenore di vita matrimoniale, bensì l'indipendenza economica del richiedente.

Le indicazioni della Cassazione, ovviamente, non indicano le soglie quantitative che individuino l'indipendenza, ma lasciando così ai giudici il compito di individuare nel caso specifico l'effettivo grado di indipendenza economica, con la conseguenza che grande spazio troverà la discrezionalità del giudice, così come nella determinazione in concreto del raggiungimento dell'autosufficienza economica del figlio maggiorenne.

Anche la mera potenzialità del conseguimento dell'indipendenza economica potrà essere, in questa ottica, sufficiente per escludere il diritto all'assegno post-matrimoniale.

Il cambio di rotta della Suprema Corte, avrà di certo ricadute non solo sui giudizi che in futuro avranno ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio o lo scioglimento dello stesso, ma anche sulle domande di revisione proposte ai sensi dell'art. 9, l. div.

Pertanto si registra come la giurisprudenza, nella sua evoluzione, abbia introdotto importanti criteri valutativi:

  1. l'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni dei coniugi,
  2. il giudizio di inadeguatezza dei mezzi del coniuge debole rispetto al tenore di vita
  3. ha articolato il giudizio bifasico (dell'an: diritto di avere un assegno; e del quantum: criteri per la sua quantificazione).

A seguito della sentenza sopra esaminata, molte sono state le sentenze di primo grado che si sono accodate nel recepimento dei nuovi criteri indicati dalla Cassazione.

Resta da vedere se tale orientamento, trattandosi di pronunzia di sezione singola, venga confermata o revisionata da eventuale ulteriori pronunzie a sezioni unite della Suprema Corte.

La svolta della sentenza di Cassazione Sezioni Unite n. 18287 del 11 luglio 2018

Gli orientamenti testé citati sono stati recentemente superati dalla sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite 11 luglio 2018 n. 18287, la quale ha rivalutato il criterio compensativo dell'assegno di divorzio restituendo giusta dignità e importanza alla suddivisione dei compiti all'interno della famiglia, elementi strettamente correlati ai diritti e ai doveri nascenti dal matrimonio.

Già la riforma del 2006, (l. n. 54/2006 in modifica dell'art. 155 c.c.), aveva espressamente attribuito un valore economico all'accudimento dei figli nella determinazione del loro assegno. Ora la dedizione alla famiglia del coniuge e la sua condivisa (con l'altro) rinuncia alla propria crescita professione devono ricevere opportuna reintegrazione.

Con l'ultima interpretazione della Cassazione, infatti, l'assegno di divorzio acquisisce funzione perequativa

Il Supremo Collegio ha ritenuto che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità o meno di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel contesto sociale (e pertanto composito) del richiedente. Lo scioglimento del vincolo non può cancellare infatti tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa.

Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio assistenziale-compensativo. Ciò è finalizzato a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare.

Il testo dell'art. 5, osserva la Corte, non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune.

L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva, ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte.

Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'art. 5, comma 6, essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.

In conclusione, secondo la recentissima pronunzia della Corte, alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo. Il criterio individuato proprio per la sua natura composita ha l'elasticità necessaria per adeguarsi alle fattispecie concrete perché, a differenza di quelli che si sono in precedenza esaminati non ha quelle caratteristiche di generalità ed astrattezza variamente criticate in dottrina.

In altre parole, l'assegno di divorzio, quindi non si basa più solo sulla disparità economica dei coniugi, né sulle condizioni soggettive del coniuge richiedente l'assegno, ma viene ancorato al principio di pari dignità che si traduce sul piano concreto nella sua valutazione perequativa-reintegratoria.

Questa interpretazione della Suprema Corte, pare quindi costituzionalmente orientata, al rispetto dei principi di pari dignità di cui agli artt. 2, 3 e 29 Cost.; ritiene quindi indispensabile valorizzare i sacrifici fatti da ciascuno dei coniugi nell'interesse della famiglia durante la vita matrimoniale.

Tali sacrifici provocano infatti innegabilmente effetti irreversibili che, nell'ottica del principio di uguaglianza tra i coniugi e di rispetto della dignità personale, devono necessariamente essere compensati mediante il riconoscimento di un contributo.

Quattro sono i punti essenziali del percorso logico giuridico segnato:

  1. Il primo accerta l'eventualità dell'esistenza di un rilevante squilibrio nelle posizioni economiche di entrambi. Condizioni che devono riguardare non solo i redditi ma anche il patrimonio e qualunque altra utilità suscettibile di valutazione economica.
  2. Il secondo consiste nell'accertamento che questo squilibrio nelle posizioni economiche dei coniugi sia causalmente ricollegato alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise tra i coniugi e implicanti il maggior sacrificio di uno dei due a favore dell'assunzione di un ruolo centrale nel menage familiare. Di centrale importanza, in questo passaggio, risulta il nesso di causalità ossia: la rinuncia alla propria indipendenza e lo squilibrio economico, infatti, devono essere legati da nesso di causalità che va provato in giudizio.
  3. Il terzo consiste nella valutazione della possibilità che il divario economico tra i coniugi possa essere superato (dal coniuge “debole”) con il recupero della propria vita professionale. Recupero che naturalmente è strettamente collegato all'età del richiedente e alla concreta possibilità di un dignitoso ricollocamento nel mercato del lavoro.
  4. Il quarto riguarda la quantificazione dell'assegno divorzile che sarà appunto reintegratorio (ovvero a natura composta assistenziale, risarcitorio e compensativo) e che sarà calcolato ed adeguato al contributo personale fornito alla vita familiare tenendo naturalmente conto dei sacrifici e delle aspettative professionali ed economiche operate dal coniuge (in posizione svantaggiosa) per la realizzazione del supremo comune interesse familiare.
Cenni sulla esenzione da ogni imposta e tassa relativa ai provvedimenti di scioglimento

L'art. 19, l. n. 74/1987 ha introdotto, nel sistema impositivo, l'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da qualsiasi altra forma di tassazione relativa ai provvedimenti di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli artt. 5 e 6 l. n. 898/1970.

Tale regime riguardava però solo i trasferimenti effettuati nell'ambito del procedimento di divorzio; non era pertanto applicabile ai procedimenti di separazione personale tra coniugi. Il dettato normativo era però piuttosto vago e si riferiva direttamente l'imposta di bollo ed il registro e ad “ogni altra tassa”, lasciando molto aperta la possibilità interpretativa.

Il generico dettato normativo ha lasciato ampio margine applicativo e interpretativo, generando però qualche disallineamento sul fatto che si dovesse applicare la norma esclusivamente ai giudizi di divorzio e non a quelli di separazione.

Sul punto la Corte Costituzionale è ripetutamente intervenuta fino alla pronuncia n. 154/1999, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, per la parte in cui non estendeva l'esenzione da ogni tributo a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale dei coniugi.

Sotto il profilo tributario, l'applicabilità del regime alle fattispecie estintive del vincolo matrimoniale, è stato nei fatti ricondotto ad una sostanziale corrispondenza. L'Agenzia delle entrate, infatti ha recepito tale indirizzo, anche in contrasto con le posizioni della Corte di Cassazione che è stata per molto tempo incline ad una interpretazione più rigida e restrittiva, anche successivamente alla presa di posizione della Corte Costituzionale.

La linea seguita dalla Suprema Corte è ben ritrovabile nella sentenza, 3 dicembre 2001, n. 15231, nella quale, recepita la distinzione tra contenuto necessario ed eventuale degli accordi di separazione, indica che

«le agevolazioni di cui all'art. 19, l. 6 marzo 1987, n. 74, come interpretato e modificato dalla Corte Cost. con sentenza n. 154/1999, operano – quanto agli atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione tra i coniugi conseguente alla separazione – limitatamente all'effetto naturale della separazione, costituito dallo scioglimento automatico della comunione legale, e non competono con riferimento ad atti – solo occasionalmente generati dalla separazione – di scioglimento della comunione ordinaria tra gli stessi coniugi, che ben potrebbe persistere nonostante la separazione».

Somme pagate in unica soluzione

Come si è sin qui illustrato, la norma civile contempla la possibilità che la sentenza mediante la quale è pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il giudice, (in considerazione di determinate circostanze), disponga l'obbligo per un coniuge di corrispondere periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non abbia i mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive.

È però consentito che, su accordo delle parti, la corresponsione possa avvenire in unica soluzione, se ritenuta equa dal tribunale (art. 5, comma 8, l. n. 898/1970).

Quindi l'ordinamento civile disciplina due forme di assegno divorzile:

  • quello periodico
  • quello una tantum,

Al contrario, la norma fiscale non contempla entrambe le soluzioni: risulta infatti disciplinata la sola ipotesi degli assegni periodici corrisposti al coniuge, deducibili, come si è detto, per il coniuge che li corrisponde e simmetricamente imponibili in capo al percipiente.

Rimarrebbero pertanto escluse le somme pagate in un'unica soluzione, che non sarebbero deducibili.

Sotto il profilo fiscale, quindi, l'art. 10, comma 1, lett. c), TUIRprevede la deducibilità degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato solo se ricorrono i seguenti presupposti:

  • la certezza della natura;
  • la certezza dell'importo dell'assegno da corrispondere, determinata da un provvedimento giudiziale;
  • la periodicità dello stesso.

Pertanto, ove la somma corrisposta al coniuge non sia stabilita dal Tribunale, ma concordata tra le parti e non caratterizzata da periodicità, non sarà deducibile dal reddito.

E' stata infatti esclusa la deducibilità delle somme erogate con assegno una tantum, rimarcando il tenore testuale della norma di cui all'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR, una cui interpretazione estensiva si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività degli oneri deducibili (Circ. Agenzia delle Entrate 12 giugno 2002, n. 50).

Alcune precisazioni

1. La differenza tra assegno divorzile e alimenti

La differenza tra assegno divorzile e “alimenti” è rilevante: il primo, come si è ampiamente visto, è volto ad assicurare una equità di trattamento in relazione al sacrificio effettuato per la famiglia, mentre il secondo invece è costituito da somme di denaro necessarie e minime solo al sostentamento dei bisogni primari dell'ex coniuge in particolari situazioni.

2. La quantificazione delle somme

Non esistono tabelle o formule o criteri di calcolo precisi e stabiliti per calcolare gli importi dovuti. Tuttavia, alcuni studi giurisprudenziali, hanno consentito la realizzazione di un storico-statistico, (conosciuto come Modello Calcolo Assegno Mantenimento), che può servire come punto di partenza di quantificazione, demandata comunque alle valutazioni del giudice.

Importi "una tantum" versati in modo frazionato

Tra gli obblighi di corresponsione risultanti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria saranno poi deducibili solo gli assegni “periodici”. Con Risoluzione Agenzia delle Entrate, 11 giugno 2009, n. 153/E, l'Amministrazione ha chiarito che l'indeducibilità riguarda anche l'ipotesi «in cui sia prevista la corresponsione di un importo complessivo, il cui versamento sia frazionato in un numero definito di rate qualora la corresponsione del predetto importo escluda la possibilità di presentare una “successiva domanda di contenuto economico". In tal caso, invero, la possibilità di rateizzare il pagamento costituisce, infatti, solo una diversa modalità di liquidazione dell'importo pattuito tra le parti, il quale mantiene comunque la caratteristica di dare risoluzione definitiva ad ogni rapporto tra i coniugi e non va quindi confuso con la corresponsione periodica dell'assegno, il cui importo è invece rivedibile nel tempo».

Versamento assegni arretrati in unica soluzione

Sono, al contrario, deducibili gli arretrati relativi ad assegni periodici di mantenimento, anche se corrisposti a vario titolo (mancati precedenti pagamenti oppure revisione dell'assegno con effetto retroattivo) e in un'unica soluzione dal coniuge obbligato al pagamento poiché costituiscono un'integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti e conservano natura reddituale (v. Cass. civ., sez. VI, 24 febbraio

2014, n. 4402

; Comm. Trib. Reg. Venezia, 7 novembre 2014, n. 2036). A tal proposito, si segnala la nota ministeriale n. 984 del 17 luglio 1997 con la quale il Ministero delle Finanze ha chiarito che gli arretrati degli assegni di mantenimento non sono soggetti a tassazione separata, ma vanno tassati ordinariamente in quanto la nozione di emolumenti arretrati prevista in tema di tassazione separata dall'art. 17, d.P.R. n. 917/1986riguarda solo i lavoratori dipendenti e altre specifiche categorie di lavoratori assimilati a questi (in senso contrario, v. Comm. Trib. Reg. Venezia, cit.).

Tra gli assegni periodici non possono essere ricompresi e, quindi, dedotti dal reddito imponibile del coniuge erogante gli importi relativi al contributo per il mantenimento dei figli per effetto degli artt. 3, comma 3, lett. b)e 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Se il provvedimento del giudice non distingue la quota spettante per il contributo dei figli da quella spettante per il coniuge, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo importo e potrà essere dedotto solo in tale percentuale (art. 3, d.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42).

Inoltre in relazione all'ammontare dell'assegno e all'adeguamento ISTAT del medesimo occorre tener presente come il maggior importo dell'assegno corrisposto al coniuge a titolo di rivalutazione ISTAT sia deducibile solo se tale adeguamento sia espressamente previsto dal provvedimento del giudice (v. Ris. Agenzia delle Entrate, 19 novembre 2008, n. 448/E).

Per quanto riguarda la possibilità per il coniuge erogante di portare in deduzione le spese che egli stesso abbia sostenuto per assicurare il godimento e la disponibilità della casa all'altro coniuge (si pensi al canone di locazione oppure alle spese condominiali) si sottolinea in questa sede come la giurisprudenza tributaria abbia assunto posizioni a volte contrastanti (a favore della deducibilità, si segnala Comm. Trib. Centrale 20 settembre 2000, n. 5157; Comm. Trib. Centrale 11 marzo 1998, n. 1244; Comm. Trib. Centrale 27 novembre 1997, n. 5842; in senso contrario, v. Comm. Trib. Centrale, 20 marzo 1996, n. 1296).

Assegni erogati mediante trattenuta dei redditi di lavoro dipendente da parte del sostituto d'imposta

Non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del soggetto obbligato al versamento, quali oneri deducibili, gli assegni periodici corrisposti al coniuge separato, per il tramite del datore di lavoro o committente dello stesso soggetto obbligato, mediante trattenuta sui redditi di lavoro dipendente o assimilati erogati.

In tal caso il datore di lavoro o committente riconosce l'onere deducibile: il reddito di lavoro dipendente o assimilato che sarà indicato nella Certificazione Unica sarà già al netto degli oneri deducibili trattenuti dal sostituto d'imposta (i quali sono oggetto di apposita indicazione).

Dichiarazione dei redditi del coniuge percipiente

Il coniuge separato o divorziato che percepisce assegni periodici (coniuge percipiente) è tenuto a dichiarare l'importo percepito in quanto reddito assimilato, in virtù dell'art. 50, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917/1986, a quelli di lavoro dipendente. Il coniuge percipiente deve inoltre dichiarare, unitamente agli assegni periodici ricevuti dall'altro coniuge, anche l'eventuale somma percepita a titolo di contributo casa perché anch'esso assimilato al reddito di lavoro dipendente (cfr. par. 4.1, Circ. 24 aprile 2015 n. 17/E, cit.).

Il coniuge che percepisce l'assegno periodico gode di una particolare detrazione dall'imposta lorda prevista all'art. 13, comma 5-bis, d.P.R. n. 917/1986, la quale non è cumulabile con le altre detrazioni previste dal comma 3, art. 13 d.P.R. n. 917/1986, cit., non è rapportata ad alcun periodo di lavoro nell'anno ed è calcolata in misura decrescente all'aumentare del reddito sulla base degli scaglioni indicati nel TUIR. Tale detrazione riduce l'imposta lorda e consente una riduzione dell'imposta effettivamente da pagare.

Si segnala, infine, come l'assegno periodico si sommi agli altri redditi percepiti dal coniuge e possa dar luogo al passaggio ad uno scaglione d'imposta superiore.

La dichiarazione dei redditi come prova nel giudizio di separazione o divorzio

La dichiarazione dei redditi deve essere prodotta nel giudizio di separazione e divorzio, unitamente al deposito del ricorso introduttivo o della memoria difensiva, e sulla base di essa normalmente il Presidente del Tribunale provvede all'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse della prole e dei coniugi.

Il riferimento generico alle “ultime” dichiarazioni redditi previsto all'art. 706 c.p.c.e all'art. 4, l. n. 898/1970 (legge sul divorzio) viene interpretato dalla prassi giudiziaria come obbligo per le parti in giudizio di depositare le dichiarazioni fiscali relative all'ultimo triennio. Siffatto obbligo è privo di sanzione o effetti pregiudizievoli diretti; tuttalpiù il comportamento della parte che ha omesso di depositare le dichiarazioni dei redditi potrà essere valutato sfavorevolmente dal giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., ai fini dell'emanazione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.

In ogni caso, la giurisprudenza riconosce al coniuge, coinvolto in un giudizio di separazione o divorzio, il diritto di chiedere ed ottenere che l'altra parte produca in giudizio la documentazione attestante i redditi da essa percepiti al fine di poter dimostrare la situazione reddituale e le capacità economiche di quest'ultima.

Le dichiarazioni dei redditi nel processo di separazione e divorzio e i nuovi obblighi di disclosure

Per emettere i provvedimenti temporanei ed urgenti il giudice, pur avendo un ampio potere di indagine, sino ad oggi (salvo le nuove prassi che in alcuni Tribunali impongono sui coniugi un obbligo di disclosure) si è basato sostanzialmente sulle dichiarazioni dei redditi.

La giurisprudenza ha tuttavia messo in evidenza come le risultanze delle dichiarazioni dei redditi svolgano una funzione tipicamente fiscale e nel caso in cui vengano prodotte ed utilizzate in controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario, come lo sono appunto i rapporti di famiglia,«non rivestono valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderli, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie» (Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2006, n. 9876; v. anche Trib. Roma, sez. I, 25 novembre 2013, n. 23620; Cass., sez. I, 17 febbraio 2011, n. 3905).

In pratica, al giudice viene riconosciuta la possibilità di superare e discostarsi dai dati contenuti nelle dichiarazioni fiscali prodotte in giudizio e di determinare in via presuntiva l'effettiva entità del reddito, valutando e prendendo in considerazione, in aggiunta ai dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi, anche

«il tipo d'attività e di qualificazione professionale del predetto, la sua collocazione sociale e familiare, le potenzialità connesse all'esercizio di quell'attività, l'entità oggettiva degli immobili di cui egli risultava proprietario, nonché le sue numerose partecipazioni societarie(…)» (Cass. n. 3905/2011, cit.).

In aggiunta all'obbligo di allegare agli atti introduttivi del giudizio le dichiarazioni dei redditi, la normativa sul divorzio impone, altresì, ai coniugi, l'obbligo di «presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune».

Proprio in ragione del fatto che la dichiarazione dei redditi non sia idonea a dare una rappresentazione completa dei redditi al fine della determinazione di quale debba/possa essere l'ammontare del contributo al mantenimento per il coniuge più debole e i figli, e sulla scia di quanto avveniva già da tempo in Europa, alcuni Tribunali hanno dato origine ad una nuova prassi. Nell'ambito di tale nuova prassi è stato posto a carico dei coniugi un obbligo di dichiarare al giudice la consistenza dei rispettivi redditi e patrimoni (c.d. obbligo di disclosure) ossia di fornire una serie di documenti, ulteriori rispetto alle dichiarazioni di redditi, idonei a ricostruire un quadro più completo del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (della capacità di conservarlo anche durante la separazione e dopo il divorzio) e delle capacità patrimoniali e reddituali dei coniugi.

Spartiacque in tal senso è stato il Tribunale di Roma il quale dal marzo del 2012 (cfr. ordinanza, 25 novembre 2011) ha posto a carico dei coniugi l'obbligo di depositare entro un termine perentorio una serie di documenti fiscali e una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale cristallizzare la situazione reddituale.

Il diritto all'accesso documentale dei coniugi: la recente modifica di posizione del Consiglio di Stato del 2020

Due pronunce del Consiglio di Stato - n. 5347 e n. 5910 del 2019, modificano favorevolmente al coniuge debole l'interpretazione del diritto all'ostensione documentale, invertendo le posizioni del assunte nel 2017.

In tali pronunzie i giudici non hanno negato la natura strumentale del diritto di accesso previsto dalla Legge n. 241/1990, su cui si basavano le pregresse posizioni.

Dalle nuove pronunzie si desume come l'accesso difensivo della parte, previsto dalla Legge n. 241/1990, sia un istituto di portata generale con rilevanti finalità di pubblico interesse.

Il giudice che tratta la vicenda matrimoniale può utilizzare i poteri di accesso ai dati della Pubblica amministrazione genericamente previsti dall'art. 210 c.p.c., quale facoltà e non quale obbligo. Per tale ragione va salvaguardata la possibilità per il privato di avvalersi degli strumenti previsti dalla Legge n. 241/1990, per ottenere gli stessi dati che il giudice potrebbe intimare di consegnare all'Amministrazione.

Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria, ha poi ulteriormente messo mano alla questione con la pronuncia n. 888 del 4 febbraio 2020, ritenendo che tutti i documenti dell'Anagrafe tributaria, contenenti sia i dati patrimoniali e fiscali sia i dati finanziari della sezione archivio rapporti finanziari siano documenti amministrativi accessibili, al di là dell'esercizio del potere esercitabile dal giudice a sua discrezione.

Il Consiglio di Stato in merito ai rapporti tra l'accesso documentale ex artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990 e gli strumenti di acquisizione dei documenti amministrativi nel processo civile, ha ritenuto che dovesse essere riconosciuta la più ampia gamma di strumenti a tutela delle posizioni soggettive potenzialmente lese.

Da questa posizione sembra quindi prevalere l'orientamento al riconoscimento della possibilità di autonoma acquisizione dei dati reddituali e patrimoniali del coniuge, superando il dubbio sulla legittimità di tale possibilità ampia.

Il Consiglio ha quindi scelto di valorizzare il principio di complementarietà fra la possibilità di acquisizione autonoma dei documenti tributari con istanza di accesso o con ordine del giudice del processo civile, garantendo una tutela più completa dei diritti fondamentali dei familiari e dei figli minori, che sono innegabilmente correlati ad un coretto quadro economico-patrimoniale dei coniugi separandi.

Casistica

Assegno periodico corrisposto al coniuge (anche residente estero) nella misura in cui risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria e relativi adeguamenti automatici

Onere deducibile

art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986.

Sono deducibili ai fini IRPEF gli assegni periodici corrisposti al coniuge:

  • in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili (divorzio);
  • nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Sono deducibili anche gli adeguamenti automatici se indicati nella sentenza di separazione (Ris.

AdE 448/E/2008).

Si veda inoltre circolare 8/7/2020 n. 19/E e la Risoluzione 8/2/2021 n.93 con riferimento ai residenti esteri.

Reddito Tassabile

Per il coniuge percettore, l'assegno periodico costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente.

art. 50, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917/1986

art. 52, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

Assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione

Costituiscono oneri deducibili gli assegni:

imposti dal de cuius all'erede o legatario in forza di testamento (art. 647 c.c.), se l'erede ha accettato l'eredità o il legatario non ha rinunciato al legato;

imposti dal donante al donatario (art. 793 c.c.), se quest'ultimo ha accettato la donazione.

Per il coniuge percettore, l'assegno periodico costituisce reddito assimilato al lavoro dipendente.

art. 50, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917/1986

art. 52, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

Assegno per somme afferenti al “contributo casa” a favore del coniuge più debole

Onere deducibile

art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986.

Cass. Sez. trib. 24 maggio 2013, n.13029

Circolare AdE 17/E/2015

(con rif. a spese per canoni di locazione e spese condominiali, in quanto assimilato all'assegno vero e proprio)

Reddito Tassabile

art. 50, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917/1986

Assegno periodico per il coniuge che non risulta da provvedimento dell'autorità giudiziaria

Onere non deducibile

art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986

Tassabile

art. 50, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917/1986

Assegno per il mantenimento dei figli

Onere non deducibile

art. 10., comma 1 lett. c) d.P.R. 917/1986

Non sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ma destinati al mantenimento dei figli allo stesso affidati (la disciplina si applica anche con riferimento ai figli naturali).

In relazione a tali oneri spetta la detrazione d'imposta per figli a carico (circ. Agenzia delle Entrate 13 maggio 2011 n. 20).

Qualora dalla sentenza non emerga la quota dell'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli, la stessa si intende stabilita nella misura del 50%, a prescindere dal numero dei figli (art. 3 del D.P.R. 4.2.88 n. 42

Non tassabile

art. 3, comma 3, lett. b), d.P.R. n. 917/1986 Cass. civ., sez. trib., 14 maggio 2008, n. 12058

«Nella determinazione del reddito imponibile, ai fini irpef, della beneficiaria di un assegno di mantenimento, deve escludersi quella parte del suo ammontare destinato ai figli, nella misura

indicata ovvero per la metà, se dal provvedimento dell'autorità giudiziaria non risulta una diversa

ripartizione; concorre, pertanto, a comporne la base imponibile la parte a lei stessa destinata»

Alimenti corrisposti ai figli e agli altri soggetti indicati dall'art. 433

c.c.

nella misura in cui risultano da provvedimento autorità giudiziaria

Onere deducibile

art. 10, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 917/1986

C. cost. 14 novembre 2008, n. 373:

«la scelta del legislatore di consentire la deduzione fiscale esclusivamente dell'assegno periodico alimentare e non di quello di mantenimento appare ispirata alla non irragionevole ratio non solo di differenziare il trattamento fiscale di prestazioni eterogenee, ma anche di favorire l'adempimento dell'obbligo alimentare, cioè di un obbligo che sorge solo ove manchi quello di mantenimento e, quindi, ove sia divenuto meno intenso il vincolo di solidarietà familiare» GT- Riv. Giur. trib. 2009, 4, 302 ss. (nota di Pace

Tassabile

art. 50, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917/1986

Assegno di mantenimentocorrisposto una tantum (anche se corrisposto in manierafrazionata) Onere non deducibileart. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986 (per la deducibilità la norma prevede tre requisiti:- certezza della natura- certezza dell'importo -da provv. Giudiziale.- periodicità della somma)Cass. civ., sez. trib., 6 novembre 2006, n. 23659 ; Cass.civ., sez. trib., 8 maggio 2015, n. 9336 ;Ris.AE 11 giugno 2009 n. 153/E Tale deducibilità spetta invece per gli assegni periodici corrisposti al coniuge residente all'estero Non tassabileCass. civ., sez. trib., 8 maggio 2015, n. 9336 Ris. AE 153/E/2009
Adempimento in un'unicasoluzione degli assegni periodiciscaduti e rimasti insoluti Onere deducibileCass., sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 4402: «L'adempimento diun'obbligazione specifica fondatasull'accordo dei coniugi perl'adempimento successivo degliassegni periodici non corrisposti epagati in unica soluzione non èassimilabile alla dazione di unasomma una tantum in formacapitalizzata; conseguentemente,l'importo così erogato deveintendersi deducibile dal redditoimponibile» TassabileCass., sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 4402: «(…)tale pagamento, cioè, eradestinato a sanare dettoinadempimento; come talemantiene immutato il suoriferimento alle prescrizioni dellasentenza di separazione e quindi altitolo originario, nonché lariconducibilità al reddito deiconiugi, con quel che consegue intermini di detraibilità fiscale»
Indennizzo forfettario periodicoconcordato nel verbale diseparazione omologato

Onere non deducibile

Comm. Trib. Prov. Firenze, sez. I,3 giugno 2013, n. 118: «In questo processo è stataprovata l'esistenza di un accordo, omologato dall'Autorità Giudiziariain sede di volontaria giurisdizione,con il quale i due coniugi, aprescindere da eventuali responsabilità personali nella vicenda che in questa sede non interessano, hanno deciso di regolare forfettariamente i loro rapporti economici con il pagamento di un "indennizzo" di 300.000,00 Euro, da versare in rate mensili di 2.500,00 Euro ciascuna per dieci anni da parte del marito a favore dell'ex moglie. (…) trattasi di "indennizzo forfettario" e come tale non avente, secondo la comune accezione dei termini, natura equivalente all'assegno dimantenimento»
Non tassabile Comm. Trib. Prov. Firenze, sez. I,3 giugno 2013, n. 118: «Nel caso in esame la notevolesomma stabilita di comune accordotra le parti deve essere consideratacome indennità omnicomprensivariconosciuta all'ex coniuge confunzione compensativa di interessi protetti. Questa interpretazione è in linea con la volontà dei due coniugi espressa con il ricorso per separazione prodotto in giudizio che, regolando in via definitiva i rapporti economici ha consentito poi alla Sig.ra A., coniuge separato e beneficiaria dell'indennizzo, di non dichiarare nelle proprie dichiarazioni annuali gli importi riscossi»
Versamentodell'assegno mediante compensazione

Onere deducibile

art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 917/1986.

Resta comunque deducibile l'importo corrispondente a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che non venga materialmente pagato perché compensato (ove non espressamente impedito dalla normativa civile e dalla prassi fiscale in materia)con crediti vantati nei confronti del coniuge: Ris. Ag.Entrate 15 giugno 2009 n.157/E

Tassabile

art. 50, comma 1, lett. i), d.P.R. n. 917/1986

Ris. Ag. Entrate 15 giugno 2009 n.157/E
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