Marito intesta alla moglie l'immobile da adibire a casa familiare: cosa succede con il venir meno dell'affectio familiaris?
11 Maggio 2022
S.M. chiedeva in giudizio la restituzione della somma di 160.000 euro per il venir meno dell'affectio familiaris, in seguito alla stipulazione di un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da adibire a casa familiare e all'intestazione di quest'ultimo alla moglie, che successivamente avrebbe chiesto la separazione coniugale. Il Tribunale rigettava sia la domanda di restituzione, in quanto le attribuzioni di S.M. avevano valore di donazione indiretta, non avendo fornito alcuna prova circa la mancanza dell'animus donandi, sia la domanda di revoca della donazione per ingratitudine, poiché ritenuta tardiva. La Corte d'Appello confermava la pronuncia del giudice di primo grado. S.M. ricorre, quindi, in Cassazione sostenendo che la Corte d'Appello di Catania abbia erroneamente ritenuto provata l'esistenza dell'animus donandi sulla scorta dell'affermazione contenuta nell'atto di appello per la quale l'intestazione dell'immobile in favore dell'ex moglie era stata effettuata «nell'interesse del nucleo familiare ed in virtù della sussistenza di doveri di collaborazione e di solidarietà all'interno della coppia e di assistenza morale». Secondo il ricorrente, il Collegio avrebbe dovuto accertare l'animus donandi e l'arricchimento del destinatario dell'attribuzione. La doglianza è infondata. Secondo la Corte di legittimità «l'attività con la quale il marito fornisce denaro affinchè la moglie divenga con lui comproprietaria di un immobile è riconducibile nell'ambito della donazione diretta, così come sono ad essa riconducibili, finchè dura il matrimonio, i conferimenti patrimoniali eseguiti spontaneamente dal donante, volti a finanziare lavori nell'immobile, giacchè tali conferimenti hanno la stessa causa della donazione indiretta» (Cass. n. 24160/2018). Inoltre, «alle ammissioni contenute negli scritti difensivi sottoscritti dal procuratore ad litem» si può attribuire «valore confessorio riferibile alla parte, dovendo presumersi che la parte stessa abbia avuto piena conoscenza di quelle ammissioni e ne abbia assunto, anch'essa, la titolarità» (Cass. n. 2894/1999, n. 15760/2011). Per tutti questi motivi la S.C. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. |