La singola impresa facente parte di un R.T.I. vanta un interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura di gara

Redazione Scientifica
12 Maggio 2022

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese non istituzionalizza un soggetto diverso dalle singole imprese che aggregano le proprie potenzialità economiche...

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese non istituzionalizza un soggetto diverso dalle singole imprese che aggregano le proprie potenzialità economiche, con capacità di rappresentanza degli interessi del gruppo a mezzo di organi all'uopo costituiti.

La singola impresa è, quindi, titolare in corso di gara di una posizione di interesse legittimo al regolare svolgimento della procedura, che può tutelare anche in caso di inerzia delle altre imprese associate a proporre congiunta impugnativa.

Il gravame proposto dalla singola impresa in associazione non è, inoltre, sfornito di interesse al ricorso.

La presentazione dell'offerta da parte del Raggruppamento da costituire reca l'impegno reciproco delle imprese in associazione, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo, alla stipula il contratto.

Si tratta di posizione di obbligo, il cui assolvimento è esigibile nei confronti delle altre imprese associate in caso di esito favorevole dell'impugnativa e che, in caso di inadempimento, espone l'impresa cha aveva prestato il consenso alla costituzione dell'ATI a possibili pretese risarcitorie.

Tanto basta a suffragare la tesi della legittimazione della singola impresa in associazione a reagire nei confronti della violazione di regole che presiedono il procedimento di aggiudicazione.

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