Caso Cucchi: la Cassazione ne scrive l'ennesimo capitolo, fu omicidio preterintenzionale
13 Maggio 2022
Il lungo cammino verso la verità. La triste storia di Stefano Cucchi la conosciamo tutti. Le cronache l'hanno seguita e raccontata passo passo fin nei minimi dettagli.
Tale è stato il suo impatto sull'opinione pubblica, che gli ultimi giorni di vita di Cucchi sono diventati il copione di un film (intitolato “Sulla mia pelle”), recentemente riproposto anche sui piccoli schermi.
Arrestato per cessione di stupefacenti, violentemente picchiato e dopo qualche giorno ricoverato in ospedale per l'aggravarsi delle sue condizioni, il cuore di Stefano Cucchi smise di battere il 16 ottobre 2009.
Da quel giorno in poi iniziò il carosello delle indagini, nel viluppo delle quali – tentando di capirci qualcosa - si può restare facilmente impantanati a causa degli esiti tortuosi e contraddittori del percorso giudiziario che esse hanno seguito.
L'inchiesta si ramificò essenzialmente in tre filoni: una riguardò il personale sanitario che lo ebbe in cura, un'altra coltivò un'ipotesi di depistaggio e la terza – quella a cui si riferisce la sentenza che oggi vi proponiamo – l'accusa di omicidio preterintenzionale a carico di due Carabinieri chiamati a rispondere di ciò che si verificò subito dopo l'arresto di Stefano Cucchi insieme ad altri due colleghi accusati di falso ideologico nella compilazione del verbale d'arresto.
Dopo la condanna in primo grado, la Corte di Assise d'Appello di Roma ne confermava il tenore generale quanto all'affermazione di penale responsabilità di ciascuno degli imputati in ordine alle rispettive imputazioni e, parzialmente riformandola in peius in seguito all'impugnazione del PM (un ricorso per cassazione successivamente convertito in appello), ne aggravava a vario titolo il trattamento sanzionatorio, escludendo le attenuanti generiche per alcuni degli imputati e riconoscendo per gli altri l'aggravante dei futili motivi.
Contro di essa insorgevano le difese con cospicui motivi di doglianza affidati ai rispettivi ricorsi.
La decisione d'Appello veniva censurata trasversalmente su ogni fronte: da quello relativo al governo del materiale probatorio raccolto in Corte d'assise, alla individuazione del nesso causale, alla responsabilità concorsuale e al giudizio sugli elementi accidentali.
Non sfuggivano alla censura nemmeno la qualificazione giuridica dei fatti e l'ammissibilità dell'impugnazione del PM (con conseguente conversione in Appello).
Molte di queste censure venivano giudicate infondate o inammissibili, ma alcune, invece, sono state condivise dal Collegio.
Trovandoci costretti a dover selezionare gli argomenti da illustrarvi, scegliendone i più interessanti, ci soffermeremo intanto sulla questione relativa al nesso causale tra condotta lesiva e decesso.
La rilevanza interruttiva della condotta omessa rispetto all'evento finale. Una delle censure mosse dagli imputati atteneva alla denunciata interruzione del nesso causale tra la condotta lesiva contestata e l'evento morte a causa della molteplicità di fattori sopravvenuti tra la prima e il secondo.
Le cure inadeguate e carenti prestate al Cucchi e il suo progressivo indebolimento fisico dovuto alla carenza di alimentazione e idratazione, secondo la prospettazione difensiva, non consentirebbero di collegare eziologicamente le lesioni inferte al Cucchi al suo decesso.
Su questo punto la Cassazione non è d'accordo: osservano i supremi giudici che – pur emergendo dalle increspature processuali anche relative ad altri filoni dell'inchiesta la compresenza di molteplici addendi eziologici – la condizione affinché l'altrui condotta doverosa possa spezzare il vincolo causale con la primigenia condotta illecita è estremamente rigorosa.
Deve trattarsi, secondo un consolidato orientamento di legittimità rappresentato anche in sentenze emesse nel 2021, di un fattore intermedio dotato dei requisiti della imprevedibilità e atipicità.
Nel caso di specie, in realtà, l'inadeguato trattamento sanitario prestato a Stefano Cucchi rappresentava semmai soltanto un'addizionale fonte di responsabilità a carico di terzi.
A ciò deve aggiungersi che, secondo la Cassazione, la condotta ascritta agli imputati ha concretizzato perfettamente il rischio connesso ad una azione lesiva, ossia il decesso della persona offesa.
Fatto peraltro giudicato prevedibile anche in relazione alle peculiari modalità che connotavano le condotte oggetto di giudizio.
La conversione del ricorso in Appello. Il Pubblico Ministero era uscito sostanzialmente vittorioso dal primo grado di giudizio: per censurare il trattamento di favore concesso agli imputati mediante il riconoscimento delle attenuanti generiche non gli restava che il ricorso per cassazione.
Quest'ultimo, poi, veniva convertito in Appello atteso che contro quella pronuncia era stato interposto gravame anche da parte degli imputati.
La questione prospettata dalla difesa – che la Corte in parte condividerà nelle premesse e negli effetti concreti – è relativa proprio ai criteri di valutazione per poter procedere alla “conversione” di un mezzo di impugnazione in un altro differente.
Ribadisce la Cassazione che in ipotesi del genere occorre che il ricorso di legittimità proposto in luogo dell'appello mantenga tali le proprie caratteristiche: esso deve quindi soddisfare i requisiti di ammissibilità previsti per quello specifico mezzo di impugnazione.
Superato questo vaglio preliminare, il giudice dell'impugnazione riassumerà il proprio ruolo di secondo decidente nel merito.
La questione concreta sul tappeto è relativa al giudizio di sussistenza degli elementi circostanziali.
Con riferimento alle attenuanti generiche, prima concesse ad alcuni tra gli imputati e poi escluse, la Cassazione censura la decisione di appello, mitigando nuovamente il trattamento sanzionatorio disposto dai giudici di merito.
La vicenda non è ancora conclusa. Non regge al vaglio della Cassazione la parte della sentenza d'appello dedicata al falso ideologico.
La motivazione in punto di sussistenza del reato, giudicata carente, ha imposto l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
Vedremo, quindi, quale sarà il prosieguo di questa triste storia che ancora impegnerà le aule di giustizia.
*Fonte: DirittoeGiustizia |