Giudizi di impugnazione di atti di procedure di affidamento di contratti pubblici e legittimazione passiva

Redazione Scientifica
13 Maggio 2022

Nei giudizi di impugnazione di atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione passiva si radica in capo alla Stazione Unica Appaltante, quale Amministrazione aggiudicatrice.

La legittimazione passiva si radica necessariamente in capo alla S.U.A. quale Amministrazione aggiudicatrice, e dunque quale ente cui è devoluto l'espletamento delle procedure di gara, giusta anche il disposto dell'art. 120, comma 4, c.p.a., secondo cui “quando è impugnata l'aggiudicazione definitiva (…) il ricorso è notificato (…) alla stazione appaltante (…)” (tale regola rappresenta la specifica declinazione, nei giudizi instaurati avverso gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici, del principio generale enunciato dall'art. 41, comma 2, secondo cui il ricorso deve essere notificato alla “pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato”).

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