Non è necessario l’utilizzo di una gara pubblica per l’affidamento della gestione e della riscossione delle tasse automobilistiche regionali

16 Maggio 2022

La gestione delle tasse automobilistiche regionali non può essere inquadrata come un servizio pubblico contendibile sul mercato e può essere affidata dalle Regioni ai privati anche senza ricorrere alle procedure di evidenza pubblica previste dal d.lgs. n. 50/2016.

La fattispecie. La ricorrente impugnava l'affidamento diretto dei servizi di gestione della tassa automobilistica regionale disposto dalla Regione a favore di altra impresa sostenendo, in particolare, che tali servizi dovevano essere aggiudicati secondo un confronto concorrenziale.

A sostegno della propria tesi, la ricorrente riportava altresì che essa già svolgeva, presso altre Regioni, detti servizi e che tali servizi le erano stati affidati tramite apposita gara.

La decisione del giudice amministrativo. In via preliminare, stante la peculiarità della materia, il TAR Bologna ha ritenuto doveroso ricostruire in maniera dettagliata il quadro normativo di riferimento, incominciando dalle norme costituzionali.

In base all'art. 117, lett. e), della Costituzione, si ricava che “la funzione inerente ai tributi comunque denominati è di competenza dello Stato” ed è indubbio, si legge in sentenza, che si tratti di “un settore non liberalizzato, non sottoposto a concorrenza sul mercato e che non si configuri neppure come un vero e proprio servizio pubblico in quanto non si tratta di una prestazione da offrire agli utenti, ma di entrate pubbliche per la copertura della spesa pubblica propria dello Stato.”

Di conseguenza la gestione della tassa automobilistica regionale “non potrebbe essere catalogat[a] quale servizio pubblico, sia a fini dei servizi di interesse generale (SIG), sia ai fini di interesse economico generale (SIEG).”

Piuttosto, secondo il collegio, la materia in questione sarebbe per lo più inquadrabile tra i servizi non economici se non addirittura “potrebbe essere nemmeno inquadrabile come servizio ai sensi del diritto UE.”

Ciò posto è stato rilevato che ai sensi dell'articolo 17 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”) la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario.

È indubbio che con tale legge il legislatore abbia voluto “permettere alle Regioni di svolgere tale funzione anche per il tramite di esternalizzazioni, ma con ciò non si è voluto riconoscere che il sistema tributario erariale e regionale sia un servizio pubblico contendibile sul mercato; ed infatti nelle norme non si parla mai di servizio”.

In base a tale legge è poi stato emanato il decreto ministeriale 25 novembre 1998, n. 418 (“Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali”) che al comma 1, dell'articolo 2, tra le altre cose, prevede che “il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento, o tramite concessionari individuati dalle stesse secondo le modalità e le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa comunitaria e nazionale in tema di appalti e servizi.”

Sulla base di tali premesse il TAR Bologna giungeva alla conclusione che “le norme previste dal d.lgs. n. 50/2016 sarebbero applicabili alla vicenda de qua, solo in caso di scelta della Regione di propendere per l'evidenza pubblica e aprire ‘il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche' ex art. 2, d.m. 418/1997 ad una gara competitiva per svolgere tale funzione regionale (c.d. possibilità di esternalizzazione). In caso contrario, come ricostruito in premessa, il settore dei tributi statali delegati alle Regioni non sarebbe soggetto alle norme sulla concorrenza e non sarebbe neppure inquadrabile come servizio pubblico, né tantomeno potrebbe essere regolato con un contratto di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, perché non rientrerebbe nella nozione di appalto o concessione pubblica.”

Anche sulla base di tali motivazioni, il TAR Bologna respingeva il ricorso.

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