Fallimento del terzo datore di ipoteca: il titolare del diritto reale di garanzia deve avvalersi della procedura di verifica dello stato passivo?

La Redazione
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16 Maggio 2022

Il Tribunale di S.M. Capua Vetere, nell'ambito di un procedimento di reclamo ex art. 26 l. fall., si è pronunciato sulla tematica del fallimento del terzo datore di ipoteca, escludendo la necessità, per la banca creditrice, di partecipare al procedimento di verifica dello stato passivo regolata dagli artt. 93 ss. l. fall.

Il Tribunale di S.M. Capua Vetere, nell'ambito di un procedimento di reclamo ex art. 26 l. fall., si è pronunciato sulla tematica del fallimento del terzo datore di ipoteca, escludendo la necessità, per la banca creditrice, di partecipare al procedimento di verifica dello stato passivo regolata dagli artt. 93 ss. l. fall.

Il tribunale aderisce alla tesi della prevalente giurisprudenza di legittimità secondo cui, in presenza di un terzo datore di ipoteca fallito, il quale non sia altresì accollante del contratto di mutuo, la banca, a seguito dell'inadempimento del debitore “principale” garantito, ha diritto di agire direttamente in via esecutiva sui beni del terzo datore, senza dover partecipare alla procedura di accertamento del passivo.

Dal combinato disposto degli artt. 111 bis e 111 ter l. fall. emerge inoltre che il credito della banca deve essere soddisfatto in via prioritaria rispetto a tutti gli altri crediti, con la sola eccezione dei debiti prededucibili contratti per le spese specifiche (es. spese pubblicitarie e peritali) e per una parte delle spese generali correlate all'amministrazione e liquidazione (es. compenso del curatore e spese di notifica) degli stessi beni oggetto di garanzia.