I limiti per la valutazione delle offerte esclusivamente con punteggi in forma numerica

Roberto Fusco
16 Maggio 2022

Nel caso in cui il disciplinare di gara preveda criteri non sufficientemente chiari, analitici ed articolati, lasciando un ampio margine di discrezionalità ai commissari di gara, gli stessi sono tenuti ad esplicitare le ragioni a giustificazione dei punteggi numerici che intendono attribuire, in modo che sia evincibile quale sia stato l'iter logico da essi seguito nell'esprimere i propri giudizi.

La sentenza in commento definisce una controversia insorta con riferimento ad una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento congiunto della gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio dei due amministrazioni comunali.

La società ricorrente, che ha impugnato la propria esclusione e l'aggiudicazione alla società controinteressata, con il primo motivo di ricorso lamentava la carenza di motivazione del punteggio attribuitole dalla commissione, contestando l'ampiezza e l'indeterminatezza di alcuni dei criteri previsti nel disciplinare, l'assenza di sub criteri e la mancanza di una motivazione, elementi che avrebbero reso non percepibile l'iter logico seguito nell'assegnazione dei punteggi. A tal proposito va premesso che il disciplinare della gara in questione prevedeva l'attribuzione di un punteggio massimo di 30 punti per l'offerta economica e di 70 punti per l'offerta tecnica. Dei punti attribuibili all'offerta tecnica 4 erano relativi ad elementi di natura quantitativa e 66 ad elementi di natura qualitativa.

A livello generale, il Collegio ha dichiarato di condividere il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, quanto alla valutazione delle offerte, il punteggio numerico espresso sui singoli elementi costituisce adeguata e sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e delle sottovoci fornito dalla disciplina di gara è sufficientemente chiaro, analitico ed articolato, in modo da delimitare ragionevolmente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo ed un massimo e da rendere così altrettanto ragionevolmente comprensibile l'iter logico che ha condotto la commissione e i singoli commissari all'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi di valutazione. Solamente in difetto di tali condizioni, infatti, si renderebbe necessaria una motivazione dei punteggi numerici (cfr. Cons. St., Sez. V, 29 luglio 2019, n. 5308; Cons. St., 3 aprile 2018, n. 2051).

Il Collegio adito, calando il caso di specie nell'ambito di questo condivisibile orientamento giurisprudenziale, ha ritenuto che nella gara in questione il punteggio numerico non fosse in grado di integrare una sufficiente motivazione della valutazione delle offerte. In tale procedura, infatti, il disciplinare di gara prevedeva l'attribuzione di oltre l'80% del punteggio attribuibile all'offerta tecnica mediante tre criteri che utilizzavano concetti alquanto vaghi, generici ed indeterminati. Inoltre, l'estensione del range del punteggio attribuibile in forza di tali tre criteri e l'ampiezza della discrezionalità lasciata ai commissari avrebbe dovuto imporre agli stessi un'adeguata esplicitazione delle ragioni a supporto dei punteggi numerici attribuiti, per il rispetto dei principi di tutela della par condicio, dell'imparzialità e della massima concorrenza e trasparenza che devono governare le procedure di evidenza pubblica.

Pertanto, qualora il verbale di gara si limiti (come nel caso considerato) a riportare punteggi numerici che non consentano di comprendere quale sia stato l'iter logico seguito dai commissari nell'esprimere i propri giudizi, esso deve ritenersi viziato da difetto di motivazione che intacca l'intera procedura di gara e che non può essere superato dalle argomentazioni formulate dalle difese delle parti resistenti a giustificazione dei punteggi attribuiti dalla commissione nelle memorie depositate in giudizio, dal momento che è inammissibile l'integrazione in sede giudiziale della motivazione dell'atto amministrativo mediante atti processuali o, comunque, scritti difensivi (cfr. Cons. St., Sez. IV, 19 luglio 2021, n. 5401).

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