Appalto di servizi: l’indicazione delle quote in percentuale non richiede la corrispondenza tra quote di partecipazione ed esecuzione dei membri del r.t.i.

Guglielmo Aldo Giuffrè
18 Maggio 2022

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, nell'appalto di servizi l'indicazione delle quote in percentuale non richiede l'esatta corrispondenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione, dovendo il r.t.i. correttamente individuare le sole “parti” del servizio oggetto di esecuzione. Ciò che rileva è che il raggruppamento nel suo complesso risulti qualificato per l'intera prestazione e che la mandataria possieda comunque i requisiti per eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La questione. A seguito dell'aggiudicazione di una procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro per l'affidamento dei servizi di facchinaggio e di trasloco, destinati alle Amministrazioni del territorio della Regione Lazio, il Consortile Stabile secondo graduato proponeva un ricorso fondato su diversi ordini di censure.

Il primo motivo di censura. Con il primo motivo il ricorrente lamentava la mancata esclusione del r.t.i. aggiudicatario per carenza, da parte del Consorzio mandatario, alla data di presentazione dell'offerta, dei requisiti di partecipazione relativi all'iscrizione all'Albo degli autotrasportatori e al Registro Elettronico Nazionale delle imprese di trasporto su strada (REN).

Il TAR non ha accolto il motivo, ritenendo che la ratio del r.t.i. è quella di ampliare la platea dei possibili concorrenti, consentendo ai soggetti privi dei requisiti necessari di partecipare singolarmente alla procedura competitiva oppure di accedervi in associazione con altri operatori economici, anche al fine di acquisire esperienze ed elementi curriculari da poter spendere in successivi affidamenti; sicché non avrebbe senso limitare la partecipazione ai soli r.t.i. i cui membri siano già in possesso singolarmente dei requisiti di capacità tecnico-economica di accesso. E che, nel caso di specie, le componenti del r.t.i. orizzontale, da un lato, hanno chiaramente specificato la parte del servizio che ciascuna avrebbe svolto, con indicazione della ripartizione sia quantitativa che qualitativa, e, dall'altro, hanno affidato il possesso del requisito per lo svolgimento del servizio secondario ad una sola impresa: dall'esame della documentazione di gara si evince, infatti, che la sola mandante ha assunto l'impegno a eseguire la prestazione indicata dal disciplinare come secondaria.

Il secondo motivo di censura. Con la seconda censura il ricorrente si doleva di una discrasia tra la percentuale di esecuzione contenuta nell'offerta tecnica e quanto dichiarato nella documentazione amministrativa della controinteressata, con riferimento alla quota di partecipazione delle componenti del r.t.i.

Secondo il Collegio, tale discrasia è però irrilevante, trattandosi all'evidenza di un mero errore materiale, immediatamente riconoscibile, non suscettibile di determinare alcun insanabile contrasto né di rendere l'offerta economica inattendibile, plurima e aleatoria; tanto più che, alla luce del quadro normativo vigente, ai sensi dell'art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016, nell'appalto di servizi l'indicazione delle quote in percentuale non richiede l'esatta corrispondenza tra la quota di partecipazione e la quota di esecuzione, dovendo il raggruppamento correttamente individuare le sole “parti” del servizio oggetto di esecuzione. Ciò che rileva è che il raggruppamento nel suo complesso risulti qualificato per l'intera prestazione e che la mandataria possieda comunque i requisiti per eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

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