In caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'aggiudicatario, l'ANAC non è tenuta a motivare specificamente l'utilità dell'annotazione

Fabrizio Laudani
19 Maggio 2022

La risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell'aggiudicatario è un motivo tipico di annotazione fissato dall'art. 8, comma 2, lett. p), del d.P.R. n. 207/2010, sicché l'obbligo di motivazione sussistente in capo all'ANAC in ordine all'irrilevanza delle deduzioni difensive svolte dall'operatore economico cui sia stato risolto il contratto può ritenersi alleggerito, venendo in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, rispetto ai quali il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di utilità dell'annotazione.

Il caso. Un operatore economico ha impugnato un provvedimento con cui l'ANAC ha iscritto, nel casellario informatico tenuto dall'Autorità, una annotazione a suo carico riguardante una risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto disposta da una stazione appaltante. Secondo il ricorrente, l'annotazione era illegittima in quanto l'Autorità aveva disposto l'annotazione in difetto dei presupposti previsti dalla normativa vigente e non aveva tenuto conto di quanto dedotto in sede procedimentale. Inoltre, gli inadempimenti contestati dalla stazione appaltante non erano idonei a configurare una risoluzione ipso iure.

La soluzione. Il TAR ha rigettato il ricorso, ricordando che l'obbligo di motivazione sussistente in capo all'Autorità in ordine all'irrilevanza delle deduzioni difensive svolte dall'operatore economico ricorrente “può ritenersi alleggerito quando vengano in considerazione fatti rilevanti quali illeciti professionali gravi, poiché rispetto ad essi il legislatore ha già effettuato a monte una valutazione in termini di utilità dell'annotazione” (TAR Lazio, I, 7 aprile 2021, n. 4107). Sicché, nell'esercizio del potere di annotazione, l'ANAC “è tenuta ad apprezzare la non manifesta infondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, garantendo il pieno contraddittorio tra tutti i soggetti interessati” (cfr. TAR Lazio, I, 23 marzo 2021, n. 3535), oltreché la loro utilità, mentre è escluso che la stessa Autorità possa sostituirsi al giudice competente nella valutazione di merito in ordine alla sussistenza degli stessi (cfr. TAR Lazio, I, 31 dicembre 2020, n. 14186) ovvero, nel caso di specie, possa svolgere un giudizio circa la sussistenza dell'inadempimento e, in ultimo, la legittimità della risoluzione.

Nella specie, dunque, considerato che la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del Consorzio, è un motivo tipico di annotazione fissato dall'art. 8, comma 2, lett. p), d.P.R. n. 207/2010 e che non era nemmeno manifestamente infondata, il Collegio ha ritenuto che ANAC non aveva il dovere di evidenziare in maniera puntuale nel provvedimento, che ha disposto l'annotazione, le ragioni per cui ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni svolte dal ricorrente a sostegno della non doverosità della stessa.