L'apporto di finanza esterna nella liquidazione del patrimonio: analogie con il concordato fallimentare

Marlene Vaccaretti
20 Maggio 2022

Il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla possibilità di accelerare l'esito della procedura di liquidazione del patrimonio attraverso un apporto esterno, al fine di raggiungere anticipatamente gli obiettivi fissati nel programma di liquidazione, con benefici legati all'anticipazione del riparto e alla successiva esdebitazione.
La massima

È ammissibile la riduzione della durata quadriennale della procedura di liquidazione del patrimonio qualora terzi versino un importo pari all'attivo stimato dal piano di liquidazione. L'apporto di terzi può essere valutato per la successiva esdebitazione.

Il caso

Il Tribunale di Milano ha accolto l'istanza di riduzione della durata della liquidazione del patrimonio fissata nel piano della liquidazione del patrimonio grazie al versamento di un importo in grado di soddisfare i creditori secondo le previsioni del piano di liquidazione. Nella successiva esdebitazione, il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano è stato valutato ai fini della diligenza e della collaborazione prestata dal debitore nella procedura. Il decreto di apertura risaliva al 2017: l'attivo era composto dalla sola quota di reddito del debitore, decurtato delle somme necessarie al suo mantenimento. Il programma di liquidazione aveva inizialmente previsto una durata di cinque anni perché il debitore potesse soddisfare i creditori in misura apprezzabile ex art. 14-terdecies, comma 1, lett. f), L. 3/2012.

È però accaduto che, in costanza di procedura, i parenti del debitore si rendessero disponibili a versare una somma idonea a consentire la chiusura anticipata del programma di liquidazione, di poco superiore all'importo previsto dal liquidatore giudiziale e versata anticipatamente.

Una simile deviazione rispetto alle originarie previsioni ha richiesto un'integrazione del programma di liquidazione, accolta dal Tribunale, in punto di durata della procedura. Dopo il riparto finale, la procedura è stata chiusa con anticipo, nel luglio 2021, con un miglioramento della percentuale e dei tempi di soddisfazione del ceto creditorio. Il debitore ha dunque chiesto l'esdebitazione ai sensi dell'art. 14-terdecies L. 3/2012.

Il Tribunale ha accolto l'istanza e dichiarato inesigibili i crediti non soddisfatti dalla procedura ritenendo sussistenti tutte le condizioni per concedere l'esdebitazione, come previste dall'art. 14-terdecies, lett. da a) ad f). In particolare, il reperimento della somma versata da parte di terzi in costanza di procedura è stato valorizzato come un comportamento collaborativo del debitore, richiesto espressamente come condizione dal comma 1, lett. a) della norma.

Osservazioni

La possibilità di apporto di finanza esterna nella liquidazione del patrimonio colma una lacuna. Manca, infatti, nella L. 3/2012, un istituto con finalità analoghe a quelle previste per il concordato fallimentare come alternativa per la chiusura del fallimento: accelerazione delle procedure di liquidazione, deflazione dell'impegno giurisdizionale conseguente, miglioramento rispetto agli obiettivi fissati dal piano di liquidazione. Anche se nel sovraindebitamento non è contemplato un accordo tra debitore e massa dei creditori per la liquidazione anticipata dell'attivo concorsuale, è possibile accelerare l'esito della procedura attraverso un apporto esterno che permetta di raggiungere anticipatamente gli obiettivi di realizzo fissati nel programma di liquidazione, con benefici legati all'anticipazione del riparto e alla successiva esdebitazione.

In entrambi i casi, infatti, il vantaggio offerto ai creditori è sempre un'utilità concreta, che non si otterrebbe in nessun altro modo, dal momento che tutto quello che si poteva ottenere dal patrimonio del debitore è stato giàrealizzato o sarebbe realizzato in tempi comunque più dilatati.

Altra analogia può essere individuata nel rimedio offerto sia dal concordato, sia dalla liquidazione del patrimonio, allo stigma sociale connesso al dilatarsi della durata della procedura e all'impossibilita di aspirare ad una rapida “ripartenza”. Si può dire, infatti, che il concordato fallimentare possa raggiungere gli stessi risultati dell'esdebitazione sotto i seguenti profili:

  • in entrambi i casi (se il concordato non ha funzioni meramente liquidatorie) è possibile la reimmissione nel mercato di soggetti potenzialmente produttivi, in grado di generare nuove utilità nel sistema economico, a beneficio della collettività;
  • inoltre, entrambi permettono una chiusura anticipata della fase liquidatoria (nell'ottica del Codice della crisi) poiché l'esdebitazione ex art. 282 CCII prevede l'ipotesi di esdebitazione di diritto anche laddove la procedura di liquidazione non sia terminata alla fine del triennio (e non più dell'attuale quadriennio), in tal modo inducendo il liquidatore giudiziale a terminare la liquidazione controllata nel termine.

Il caso sopra descritto esaminato dal Tribunale di Milano offre peraltro una nuova concezione della liquidazione del patrimonio (a breve solo “liquidazione controllata”), originariamente intesa come istituto residuale, ma di gran lunga più praticata rispetto agli altri istituti della L. 3/2012. La liquidazione del patrimonio potrà tuttavia subire una drastica ed auspicata accelerazione delle operazioni di esitazione per effetto dell'apporto di finanza all'interno di procedura, anche nelle situazioni in cui non è possibile accedere al piano del consumatore o all'accordo per l'esistenza di condizioni ostative.

Ciò porta a considerare che nella liquidazione controllata, ove non è previsto uno strumento regolatorio analogo a quello del concordato nella liquidazione giudiziale, si possano applicare per analogia i principi dell'istituto medesimo disciplinato dall'art. 240 CCII, previsto espressamente solo per la liquidazione giudiziale. Invero, la liquidazione del patrimonio apre il concorso formale e sostanziale, sicché, per quanto possibile, essa impone l'applicazione dei principi enucleati nel “vecchio" fallimento, ovvero liquidazione giudiziale nel Codice della crisi.

L'analogia tra liquidazione giudiziale e controllata come condizione per il trapianto del concordato fallimentare nella procedura minore risponde alle istanze della Direttiva Insolvency, che pretende dagli Stati membri l'impiego di tutti gli strumenti necessari ad accelerare la liquidazione fallimentare. A conferma di quanto detto, si deve richiamare anche l'ordinanza Trib. Milano 2 settembre 2021, secondo la quale: “nell'ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio ex artt. 14-ter ss. L. 3/2012, può ritenersi ammissibile, quando ciò determina il miglior soddisfacimento del ceto creditorio, l'esclusivo apporto di finanza esterna da parte del debitore” (Cocco, Crisi da sovraindebitamento e ammissibilità della finanza esterna nella liquidazione dei beni, in questo portale, 17 gennaio 2022).

Con questo provvedimento il Tribunale di Milano ha superato il precedente orientamento che escludeva la possibilità di aprire una liquidazione del patrimonio fondata sull'apporto di sola finanza esterna, in quanto essa non può essere considerata “bene proprio del debitore”: in precedenza, il foro ambrosiano negava dunque in questi casi l'accesso alla liquidazione del patrimonio per assenza di beni da esitare.

Conclusioni

Una impostazione che preveda l'accesso al concordato fallimentare o a strumenti analoghi risponde alle esigenze di elasticità delle procedure concorsuali minori. Queste è la chiave ermeneutica richiesta all'interprete con l'introduzione delle modifiche all'art. 4-ter D.L. 137/2020 conv. in L. 176/2020, che, appunto impone la “semplificazione” all'accesso alla procedura e di conseguenza anche la duttilità del suo esito.

Del resto, tendenze espansive di analogo tenore possono rinvenirsi nei principi dettati dalla recente Corte Cost. 10 marzo 2022 n. 65 che ha offerto una visione affatto elastica di alcune norme in tema di piano del consumatore, in funzione della protezione del debitore-consumatore inteso come parte debole (cfr. F. Cesare, La Corte Costituzionale equipara assegnazione e cessione del quinto come crediti di massa, in questo portale, 18 maggio 2022).

Infatti, da una lettura teleologica dei presupposti di accesso ad ampie maglie consegue specularmente la necessità di offrire i più elastici strumenti di uscita dalle procedure concorsuali, tra i quali vanno annoverati la finanza esterna e il concordato fallimentare nella liquidazione del patrimonio e nella prossima liquidazione controllata.