Gli allegati fanno parte della lex specialis di gara e hanno carattere vincolante

Paola Martiello
20 Maggio 2022

Benché il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto abbiano ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell'economia della procedura, tutti insieme costituiscono la lex specialis della gara ed assumono carattere vincolante non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche dell'amministrazione appaltante, in attuazione dei principi costituzionali fissati dall'art. 97 Cost. La disciplina di gara deve pertanto essere individuata nella globalità delle prescrizioni previste dalla lex specialis e non nelle sole previsioni del bando.

Il caso. La vicenda sottoposta al vaglio del Collegio attiene alla vincolatività o meno delle prescrizioni contenute in tutta la documentazione di gara ed in particolare di quelle inserite fuori dal bando (nel caso di specie in un allegato) della lex specialis di gara.

Il Tribunale è chiamato, dunque, a valutare se l'esclusione operata dalla Stazione appaltante in considerazione dell'omessa allegazione, ad opera di un concorrente, della documentazione idonea a documentare il possesso dei requisiti – documentazione richiesta specificatamente in uno degli allegati al disciplinare di gara – sia da considerare legittima.

La soluzione. Il Collegio, richiamando consolidati orientamenti giurisprudenziali, osserva che l'onere di documentare il possesso dei requisiti di gara sebbene non previsto dal bando risiede comunque in capo al concorrente, in considerazione anche del fatto che nonostante il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto abbiano ciascuno una propria autonomia ed una propria peculiare funzione nell'economia della procedura, tutti insieme costituiscono la lex specialis della gara (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6154; Id., sez. V, 5 settembre 2011, n. 4981; Id. 25 maggio 2010, n. 3311; Id. 12 dicembre 2009, n. 7792), in tal modo sottolineandosi il carattere vincolante che (tutte) quelle disposizioni assumono non solo nei confronti dei concorrenti, ma anche dell'amministrazione appaltante, in attuazione dei principi costituzionali fissati dall'art. 97.

Vieppiù, sottolinea il TAR, l'allegato al bando di gara era assolutamente chiaro nel richiamare l'obbligo del partecipante alla procedura di allegare “la documentazione ritenuta necessaria a dimostrare quanto dichiarato pena la mancata attribuzione del punteggio”.

In conclusione. Il Collegio, facendo applicazione dei suesposti principi e rigettando il ricorso, ritiene dunque, che la disciplina di gara debba essere individuata nella globalità delle prescrizioni previste dalla lex specialis e non nelle sole previsioni di bando, come restrittivamente prospettato dalla ricorrente.

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