È possibile pignorare il reddito di cittadinanza per adempiere all'obbligo alimentare dei figli?
24 Maggio 2022
In un procedimento di separazione giudiziale di coniugi, il Presidente nei provvedimenti temporanei ed urgenti ha obbligato la madre, non affidataria della prole, di provvedere al pagamento dell'assegno di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore assegnata al padre. Non avendo la predetta genitrice ottemperato a quanto statuito dal Presidente, si sta predisponendo quanto necessario per la tutela del diritto della minore. Ai fini di una maggiore completezza si precisa che la madre risulta essere titolare del reddito di cittadinanza. Si può pignorare il reddito di cittadinanza?
Preliminarmente si osserva che il Reddito di Cittadinanza (R.d.C.), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Il R.d.C. è stato rivisto e corretto dalla Legge di Bilancio 2022 (l. n. 234/2021), nella speranza di porre un freno ai casi di persone che percepiscono il sussidio nella carta di pagamento elettronica senza averne il minimo diritto. Una delle principali novità del R.d.C. 2022 è quella che riguarda il sistema dei controlli dei requisiti su ogni domanda. Nel dettaglio, la Legge di Bilancio 2022 chiama in causa direttamente sia l'Inps che i Comuni, che dovranno effettuare dei controlli a campione sui propri residenti beneficiari. La manovra, per accelerare i controlli sul R.d.C. 2022, ha facilitato lo scambio di dati tra Inps e Comuni, ai quali l'istituto fornirà accesso alle informazioni di rilievo attraverso la Piattaforma digitale del R.d.C.per il Patto per il lavoro. Sono previste inoltre anche misure di “riduzione” e “decadenza” dal beneficio. Premesso quanto innanzi esposto, in riferimento al quesito in esame, occorre osservare la normativa non dice nulla sulla possibilità di considerare le somme del R.d.C. come oggetto di esecuzione forzata. Nonostante ciò, una soluzione è stata offerta dal Tribunale di Trani (ord. 30 agosto 2020). Secondo il giudice pugliese, il R.d.C. può essere utilizzato per i bisogni primari delle persone delle quali il titolare dell'assegno ha l'obbligo di prendersi cura, anche se non fa più parte dello stesso nucleo familiare e perché la dottrina chiamata a esprimersi sulla pignorabilità di questa misura si è espressa favorevolmente. Per meglio dire, l'ordinanza, per giustificare la sua decisione, evidenzia che non ci sono ostacoli letterali alla pignorabilità del R.d.C. perché il testo di legge che lo disciplina, nulla dispone al riguardo. Inoltre, secondo una parte della dottrina, il R.d.C. non è sottoposto ai limiti dell'art. 545 c.p.c., norma che contiene l'elenco dei crediti impignorabile. Pertanto, nella vicenda di Trani, il Giudice, assumendo che il R.d.C. non rientra tra i crediti impignorabili e richiamando l'orientamento giurisprudenziale in base al quale il limite della impignorabilità dei redditi di lavoro del coniuge obbligato oltre il quinto non opera con riferimento all'esecuzione promossa dal creditore in tema di contributo al mantenimento dei figli, ha accolto l'istanza avanzata dalla moglie e pertanto ha ordinato all'Inps di pagare direttamente a quest'ultima le somme dovute disponendo contestualmente il sequestro della quota di proprietà immobiliare detenuta dal marito (dalla ammissione della piena pignorabilità del R.d.C. si può ricavare anche l'ammissibilità dell'ordine di pagamento diretto al coniuge di una quota del reddito di cittadinanza erogato all'altro coniuge inadempiente a quanto stabilito con la sentenza di separazione). In conclusione, (attualmente) secondo questo provvedimento, è possibile il pignoramento del R.d.C. per adempiere all'obbligo alimentare per i figli; inoltre, il R.d.C. non solo è pignorabile, perché è un sussidio di politica attiva del lavoro, ma è anche pignorabile per intero (e non nei limiti di 1/5) perché non è né uno stipendio né una pensione (che invece possono essere pignorati entro certi limiti). Posizione in contrasto con quella parte della dottrina, secondo la quale, invece, il R.d.C. è assimilabile ad un salario o a una pensione e, per questo, pignorabile nei limiti di un quinto dell'importo netto corrisposto periodicamente al beneficiario. |