Composizione negoziata: misure protettive del patrimonio e procedura meramente liquidatoria

La Redazione
25 Maggio 2022

Il Tribunale di Bergamo ha negato l'ammissibilità delle misure protettive del patrimonio nell'ambito della composizione negoziata della crisi ove la finalità della procedura sia meramente liquidatoria.

Il ricorso per la conferma delle misure protettive del patrimonio ex art. 6 D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021, può essere accolto solo ove sussista una “ragionevole possibilità di perseguire l'obiettivo del risanamento dell'impresa e la prosecuzione della sua attività, al cui perseguimento dette misure possano ritenersi strumentali”.

Ove, diversamente, il debitore, anche in virtù di modifiche prospettate all'originario piano di risanamento, opti per una prospettiva totalmente liquidatoria ab origine del proprio attivo patrimoniale, non trova applicazione l'art. 11, commi 1, 2 e 3 lett. a) D.L. 118/2021, rispetto al quale potrebbero concedersi misure protettive, ma unicamente la disciplina dell'art. 18 D.L. 118/2021, dettata per il caso di fallimento delle trattative, che consente l'apertura di un concordato semplificato per la liquidazione, ma non l'operatività delle misure di cui all'art. 6 D.L. 118/2021.