La quarantena dei contagiati da COVID-19 non è paragonabile agli arresti domiciliari: non viola la libertà personale dell'individuo
26 Maggio 2022
Con sentenza depositata oggi, la Consulta ha dichiarato infondata la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Reggio Calabria riguardante la quarantena obbligatoria per le persone affette da COVID-19.
Nello specifico, il Tribunale calabrese riteneva illegittima una norma penale del d.l. n. 33/2020, convertito poi nella l. n. 74/2020, recante le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella parte in cui non prevedeva che il provvedimento dell'autorità sanitaria dovesse essere convalidato entro 48 ore dal giudice, come invece stabilito dall'art. 13 della Costituzione sulla libertà personale.
La Corte Costituzionale ha escluso con la pronuncia in esame che la misura di isolamento per coloro che hanno contratto il COVID-19 sia in alcun modo paragonabile a quella relativa agli arresti domiciliari, come invece richiamato dal Tribunale di Reggio Calabria.
Ricorda infatti la Consulta come nel caso di detenzione o arresto domiciliare sia possibile l'utilizzo della forza per ripristinare la situazione, appartenendo alla sfera del diritto penale, situazione questa completamente esclusa nel caso di quarantena, in quanto non comporta alcuna valutazione sulla responsabilità personale.
Pertanto, anche se il provvedimento di isolamento per le persone affette da COVID-19 è emanato dall'autorità sanitaria, non comporta tuttavia la necessità che esso sia convalidato dal giudice, secondo quanto previsto dall'art. 13 della Costituzione italiana.
Specifica la Consulta, infatti che la quarantena che viene imposta nel caso di contrazione del COVID-19, è configurabile come una misura restrittiva di carattere generale che limita solo la libertà di circolazione, ma non certamente quella personale.
Per queste ragioni, la Corte costituzionale ha respinto la questione sollevata dalla Corte territoriale calabrese.
*Fonte: DirittoeGiustizia |